Art. 18.

  1.  E'  facolta'  del  Ministro della difesa di bandire annualmente
distinti  concorsi  per  titoli  per  il  reclutamento di capitani in
servizio  permanente  effettivo  dell'Arma dei carabinieri, del ruolo
speciale  unico  delle  Armi  di  fanteria, cavalleria, artiglieria e
genio,  di  tenenti  di  vascello  in  servizio  permanente del ruolo
speciale  del  corpo  di  stato  maggiore;  e di capitani in servizio
permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.
  2.  A  tali  concorsi  possono  partecipare,  a seconda della Forza
armata  di  appartenenza, gli ufficiali di complemento vincolati alla
ferma  di  anni dodici che siano in possesso dei requisiti prescritti
per  la  nomina  ad  ufficiale  in  servizio permanente e che abbiano
compiuto,  alla  data  di scadenza dei termini di presentazione della
domanda,  undici  anni  di  servizio, decorrenti dalla data di inizio
della ferma.
  3.  Il  numero  di  posti,  da  stabilirsi  nei  relativi  bandi di
concorso,  non  puo'  superare  le  vacanze  esistenti  alla  data di
emanazione  dei bandi stessi nell'organico dei capitani e dei tenenti
di vascello.