Art. 19.

  1.  Le  commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  sono nominate con
decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue:
    a) per l'Esercito da:
      1)  un ufficiale proveniente dal ruolo normale unico delle Armi
di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a
generale di brigata - presidente;
      2)  due  ufficiali  del  ruolo  dell'Arma dei carabinieri o del
ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e
genio di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;
      3)  un  funzionario  della  carriera direttiva di qualifica non
superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;
    b) per la Marina da:
      1)  un  ufficiale  di  stato  maggiore di grado non inferiore a
contrammiraglio - presidente;
      2)  due  ufficiali  di  stato maggiore di grado non inferiore a
capitano di fregata - membri;
      3)  un  funzionario  della  carriera direttiva di qualifica non
superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;
    c) per l'Aeronautica da:
      1)  un  ufficiale  dell'Arma  aeronautica,  ruolo naviganti, di
grado non inferiore a generale di brigata aerea - presidente;
      2)   due   ufficiali  dell'Arma  aeronautica,  ruolo  naviganti
normale, di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;
      3)  un  funzionario  della  carriera direttiva di qualifica non
superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto.