Art. 19. 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue: a) per l'Esercito da: 1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a generale di brigata - presidente; 2) due ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri o del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a tenente colonnello - membri; 3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto; b) per la Marina da: 1) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a contrammiraglio - presidente; 2) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri; 3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto; c) per l'Aeronautica da: 1) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a generale di brigata aerea - presidente; 2) due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore a tenente colonnello - membri; 3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto.