Art. 20. 1. Le commissioni giudicatrici di cui al precedente articolo 19 valutano: a) i titoli relativi alle qualita' militari e professionali; b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultante dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale o dai documenti presentati dai concorrenti tra quelli indicati nel bando di concorso. 2. Per la valutazione dei titoli sopra indicati, che devono essere posseduti dai candidati alla data del bando di concorso, e' assegnato un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo: 1) 30 punti per i titoli di cui alla lettera a) del precedente comma 1; 2) 15 punti per i titoli di cui alla lettera b) del precedente comma 1. 3. Coloro che non abbiano riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono dichiarati non idonei. 4. Ogni componente la commissione giudicatrice puo' disporre, per ciascuno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, soltanto di un terzo del punteggio massimo per le medesime stabilito. 5. La graduatoria del concorso e' formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1. 6. Gli ufficiali idonei, che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati, rispettivamente, capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tenenti di vascello in servizio permanente effettivo, ruolo speciale del corpo di stato maggiore, capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale. 7. I vincitori del concorso assumono una anzianita' assoluta pari a quella posseduta nel grado di capitano o di tenente di vascello alla data del decreto di nomina in servizio permanente effettivo, diminuita di due anni, e prendono posto nei rispettivi ruoli, in relazione a detta anzianita' assoluta, nell'ordine della graduatoria del concorso, dopo l'ultimo pari grado avente la stessa anzianita' assoluta. 8. I servizi precedentemente prestati dagli ufficiali reclutati nel servizio permanente effettivo, a norma del presente articolo, possono essere riscattati, a domanda degli interessati, ai fini della liquidazione della indennita' di buonuscita ENPAS e dell'indennita' supplementare della cassa ufficiali.