Art. 19.

  1. La ritenuta del 2 per mille sulle somme pagate per sovvenzioni e
contributi,  di  cui all'articolo 13 della legge 20 dicembre 1974, n.
684, e' ridotta nella misura dell'1 per mille ed e' utilizzata per la
vigilanza  ivi prevista e per gli impegni di carattere internazionale
nell'interesse   delle   societa'  di  navigazione,  nonche'  per  il
funzionamento della Commissione interministeriale di cui all'articolo
14   della   presente  legge,  per  gli  accertamenti  tecnici  della
Commissione  interministeriale  di  cui  al  comma  4  del precedente
articolo   2   e  per  il  funzionamento  della  Commissione  di  cui
all'articolo 11 della presente legge.