Art. 20.

  1.  L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 20 dicembre 1974, n.
684,   riguardante   la   determinazione   in  via  definitiva  della
sovvenzione   spettante  alle  quattro  societa'  di  navigazione  di
preminente  interesse  nazionale  per l'esercizio 1974, e' applicato,
per  il periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975, anche alle societa' che
hanno  cessato  i servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale
dei  settori  "E"  (Medio Adriatico) ed "F" (Alto Adriatico) ai sensi
dell'articolo  8  della  legge 19 maggio 1975, n. 169, modificato dal
decreto-legge   29   dicembre   1977,   n.   944,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42.
 
          Note all'art. 20:
            -  Il  testo dell'art. 7 della legge 20 dicembre 1974, n.
          684, e' riportato nelle note all'art. 14.
            Il  testo dell'art. 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169,
          e' riportato nelle note all'art. 11.