Art. 20. 1. L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, riguardante la determinazione in via definitiva della sovvenzione spettante alle quattro societa' di navigazione di preminente interesse nazionale per l'esercizio 1974, e' applicato, per il periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975, anche alle societa' che hanno cessato i servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale dei settori "E" (Medio Adriatico) ed "F" (Alto Adriatico) ai sensi dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, modificato dal decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42.
Note all'art. 20: - Il testo dell'art. 7 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e' riportato nelle note all'art. 14. Il testo dell'art. 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e' riportato nelle note all'art. 11.