Art. 21. 
 
  1. Tutte le norme delle leggi 20 dicembre 1974, n. 684, e 19 maggio
1975,  n.  169,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   e   del
regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica  1  giugno  1979,  n.   501,   sono   applicabili,   salvo
incompatibilita',  a  quanto  non   esplicitamente   e   diversamente
disciplinato dalla presente legge. 
  2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente  legge,  su
proposta del Ministro della marina  mercantile,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali,  saranno  emanate
le norme regolamentari per l'adeguamento del decreto  del  Presidente
della Repubblica 1 giugno 1979,  n.  501,  alle  disposizioni  recate
dalla presente legge. 
 
          Nota all'art. 21:
            -  Il D.P.R. 1 giugno 1979, n. 501, reca: "Regolamento di
          esecuzione   della   legge   20   dicembre  1974,  n.  684,
          interpretata  e  modificata  dalla legge 23 giugno 1977, n.
          373,   sulla  ristrutturazione  dei  servizi  marittimi  di
          preminente interesse nazionale".