Art. 22.

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire  240  miliardi per il 1986, a lire 145 miliardi per il 1987 ed a
lire 133 miliardi per il 1988, ivi comprese le minori entrate di lire
8 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 di cui all'articolo 9,
si provvede:
    a)  quanto  a  lire  9  miliardi  per l'anno 1986, a carico dello
stanziamento  iscritto sul capitolo n. 6856 dello stato di previsione
del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1985, all'uopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  "Ristrutturazione  dei
servizi  di  preminente  interesse  nazionale,  dei servizi postali e
commerciali di carattere locale";
    b)  quanto  a  lire  64  miliardi per l'anno 1986, a carico dello
stanziamento  iscritto sul capitolo n. 3061 dello stato di previsione
del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1985;
    c) quanto a lire 142 miliardi per l'anno 1986, a lire 70 miliardi
per   il   1987  ed  a  lire  133  miliardi  per  il  1988,  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1986-1988,  al  capitolo  n. 6856 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno finanziario 1986,
all'uopo   utilizzando   l'accantonamento  "Industria  armatoriale  e
ristrutturazione   dei  servizi  marittimi  di  preminente  interesse
nazionale, dei servizi postali e commerciali di carattere locale";
    d) quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1986 e a lire 75 miliardi
per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n.
6856  dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1986,    all'uopo    utilizzando   l'accantonamento   "Modifiche   ed
integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone)".
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 dicembre 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              DEGAN, Ministro della marina mercantile

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI