Art. 46
Redditi di lavoro dipendente
1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da
rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi
qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il
lavoro a domicilio quando e' considerato lavoro dipendente secondo le
norme della legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono redditi di lavoro dipendente anche le pensioni di
ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.