Art. 47
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti
maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di
produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative
agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle
cooperative della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di terzi dai
prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a
tale qualita', ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale
devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o
di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento
professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro
dipendente nei confronti del soggetto erogante;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33,
lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' le
congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo
comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;
e) il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 5
novembre 1968, n. 1115;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi
corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni
per l'esercizio di pubbliche funzioni, ad esclusione di quelli che
per legge debbono essere riversati allo Stato;
g) le indennita' di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre
1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384,
percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento
europeo e le indennita', comunque denominate, percepite per le
cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135
della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato,
costituite a titolo oneroso;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui
produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro,
compresi quelli indicati alle lettere h) e i) del comma 1
dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai
redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia
iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della
cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i
principi della mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi
siano effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere f), g), h) e i) del comma 1
l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le
detrazioni previste dall'articolo 13.
Note all'art. 47:
- Si trascrive il testo degli articoli 24, 33 e 34 della
legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e
beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del
clero cattolico in servizio nelle diocesi):
"Art. 24. - Dal 1 gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in
conformita' allo statuto, ad assicurare, nella misura
periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale
italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero
che svolge servizio in favore della diocesi, salvo quanto
previsto dall'articolo 51.
Si intende per servizio svolto in favore della diocesi,
ai sensi del canone 1274, paragrafo I, del codice di
diritto canonico, l'esercizio del ministero come definito
nelle disposizioni emanate dalla Conferenza episcopale
italiana.
I sacerdoti che svolgono tale servizio hanno diritto a
ricevere la remunerazione per il proprio sostentamento,
nella misura indicata nel primo comma, da parte degli enti
di cui agli articoli 33, lettera a) e 34, primo comma, per
quanto da ciascuno di essi dovuto".
"Art. 33. - I sacerdoti di cui all'articolo 24 comunicano
annualmente all'istituto diocesano per il sostentamento del
clero:
a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal
Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale,
ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano
il ministero;
b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da
altri soggetti".
"Art. 34. - L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i
dati ricevuti a norma dell'articolo 33. Qualora la somma
dei proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la
misura determinati della Conferenza episcopale italiana a
norma dell'articolo 24, primo comma, l'istituto stabilisce
la integrazione spettante dandone comunicazione
all'interessato.
La Conferenza episcopale italiana stabilisce procedure
accelerate di composizione o di ricorso contro i
provvedimenti dell'Istituto. Tali procedure devono
assicurare un'adeguata rappresentanza del clero negli
organi competenti per la composizione o la definizione dei
ricorsi.
Contro le decisioni di tali organi sono ammessi il
ricorso gerarchico al Vescovo diocesano e gli ulteriori
rimedi previsti dal diritto canonico.
I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo il disposto
del canone 1737, paragrafo 3, del codice di diritto
canonico".
- Il primo comma dell'art. 33 della legge 26 luglio 1974,
n. 343 (Modifiche alle norme sulla liquidazione e
concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per
spese di culto al clero) prevede che: "Agli effetti
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta locale sui redditi le congrue ed i supplementi
di congrua corrisposti sui bilanci del Fondo per il culto e
del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di
Roma, sia per concessione delle amministrazioni suddette,
sia per concessione anteriore dello Stato, qualunque ne sia
l'origine e la causa, sono considerati reddito di lavoro
dipendente e classificati nella categoria C di cui all'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597".
- La legge 5 novembre 1968, n. 1115, reca: "Estensione,
in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa
integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione
contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e
provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati".
- Il testo dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n.
1261 (Determinazione della indennita' spettante ai membri
del Parlamento) e' il seguente:
"Art. 1. - L'indennita' spettante ai membri del
Parlamento a norma dell'art. 69 della Costituzione per
garantire il libero svolgimento del mandato e' regolata
dalla presente legge ed e' costituita da quote mensili
comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di
rappresentanza.
Gli uffici di presidenza delle due Camere determinano
l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino
il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo
lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione
della Corte di cassazione ed equiparate".
- Il testo dell'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384
(Trattamento dei rappresentanti italiani in seno al
Parlamento europeo) e il seguente:
"Art. 1. - Ai rappresentanti italiani in seno al
Parlamento europeo, che non siano anche membri del
Parlamento nazionale, spetta dal giorno successivo a quello
dell'elezione e fino a quando non sara' diversamente
stabilito dal medesimo Parlamento europeo, una indennita'
mensile pari all'indennita' percepita dai membri del
Parlamento nazionale in applicazione dell'articolo 1 della
legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
All'indennita' mensile prevista dal primo comma si
estendono, in quanto applicabili, i divieti di cumulo
stabiliti dall'articolo 3 della legge 31 ottobre 965, n.
1261, nonche' il trattamento di cui all'articolo 48, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, e la ritenuta nella misura
stabilita dall'art. 29, penultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
successive modificazioni.
L'indennita' di cui al primo comma e' cumulabile con
quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonche' con
i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni
assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunita'
economica europea".
- La legge 27 dicembre 1985, n. 816, reca: "Aspettative,
permessi e indennita' degli amministratori locali".