Art. 48 
           Determinazione del reddito di lavoro dipendente 
 
  1. Il reddito  di  lavoro  dipendente  e'  costituito  da  tutti  i
compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche
sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza  del  rapporto
di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di  spese
inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali. 
  2. Non concorrono a formare il reddito: 
    a) i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore  ad
enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale
in conformita' a disposizioni di legge, di contratto collettivo o  di
accordo o regolamento aziendale; 
    b) le erogazioni fatte dal  datore  di  lavoro,  anche  in  forma
assicurativa, in conformita' a contratti collettivi o  ad  accordi  e
regolamenti aziendali, a fronte  di  spese  sanitarie  previste  come
interamente deducibili alla lettera e) del comma 1 dell'articolo  10,
purche' indicate nel certificato rilasciato dal datore di  lavoro  in
qualita' di sostituto di imposta; 
    c) nel limite di importo e alle condizioni di cui alla lettera m)
del comma 1 dell'articolo 10, i premi per assicurazioni sulla vita  e
contro gli infortuni versati  dal  datore  di  lavoro,  con  o  senza
ritenuta  a  carico  del  lavoratore,  in  conformita'  a   contratti
collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali purche' indicati  nel
certificato del datore di lavoro; 
    d) le somministrazioni  in  mense  aziendali,  o  le  prestazioni
sostitutive, e le prestazioni  di  servizi  di  trasporto,  anche  se
affidati a terzi; 
    e) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui  al  comma  1
dell'articolo 65; 
    f) le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti  a  favore
della generalita' dei dipendenti  o  di  categorie  di  dipendenti  e
quelle di modico valore in occasione di festivita', nonche' i sussidi
occasionali; 
    g) i compensi riversibili di cui alle lettere b) ed f) del  comma
1 dell'articolo 47. 
  3. I compensi in  natura,  compresi  i  beni  ceduti  e  i  servizi
prestati al coniuge del dipendente o a familiari a suo carico,  o  il
diritto di ottenerli da terzi, concorrono a  formare  il  reddito  in
misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro. 
  4. Le indennita' percepite per le trasferte  fuori  del  territorio
comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente  lire
60 mila al giorno, elevate a 100 mila per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio; in caso  di  rimborso  delle  spese  di
alloggio o di alloggio fornito gratuitamente il limite e' ridotto  di
un terzo. Le indennita' e  i  rimborsi  di  spese  per  le  trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi  di  spese  di
trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono
a formare il reddito. 
  5. Le indennita' di navigazione e di volo previste  dalla  legge  o
dal contratto collettivo nonche' gli  assegni  di  sede  e  le  altre
indennita' percepiti per servizi  prestati  all'estero  costituiscono
reddito nella misura del 40 per cento del loro ammontare.  Se  per  i
servizi prestati  all'estero  dai  dipendenti  delle  amministrazioni
statali la legge prevede la corresponsione di una indennita'  base  e
di maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il  reddito  la
sola indennita' base nella misura del 40 per cento. 
  6. Le indennita' indicate alla lettera g) del comma 1 dell'articolo
47 costituiscono reddito nella misura  del  70  per  cento  del  loro
ammontare al netto dei contributi previdenziali. 
  7. Le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma
1 dell'articolo 47 si presumono  percepiti,  salvo  prova  contraria,
nella misura e alle  scadenze  risultanti  dai  relativi  titoli.  Le
rendite costituiscono reddito per  il  60  per  cento  dell'ammontare
percepito nel periodo di imposta.