Art. 48
Determinazione del reddito di lavoro dipendente
1. Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutti i
compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche
sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto
di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di spese
inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad
enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale
in conformita' a disposizioni di legge, di contratto collettivo o di
accordo o regolamento aziendale;
b) le erogazioni fatte dal datore di lavoro, anche in forma
assicurativa, in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e
regolamenti aziendali, a fronte di spese sanitarie previste come
interamente deducibili alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10,
purche' indicate nel certificato rilasciato dal datore di lavoro in
qualita' di sostituto di imposta;
c) nel limite di importo e alle condizioni di cui alla lettera m)
del comma 1 dell'articolo 10, i premi per assicurazioni sulla vita e
contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, con o senza
ritenuta a carico del lavoratore, in conformita' a contratti
collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali purche' indicati nel
certificato del datore di lavoro;
d) le somministrazioni in mense aziendali, o le prestazioni
sostitutive, e le prestazioni di servizi di trasporto, anche se
affidati a terzi;
e) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1
dell'articolo 65;
f) le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore
della generalita' dei dipendenti o di categorie di dipendenti e
quelle di modico valore in occasione di festivita', nonche' i sussidi
occasionali;
g) i compensi riversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma
1 dell'articolo 47.
3. I compensi in natura, compresi i beni ceduti e i servizi
prestati al coniuge del dipendente o a familiari a suo carico, o il
diritto di ottenerli da terzi, concorrono a formare il reddito in
misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro.
4. Le indennita' percepite per le trasferte fuori del territorio
comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire
60 mila al giorno, elevate a 100 mila per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio; in caso di rimborso delle spese di
alloggio o di alloggio fornito gratuitamente il limite e' ridotto di
un terzo. Le indennita' e i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di
trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono
a formare il reddito.
5. Le indennita' di navigazione e di volo previste dalla legge o
dal contratto collettivo nonche' gli assegni di sede e le altre
indennita' percepiti per servizi prestati all'estero costituiscono
reddito nella misura del 40 per cento del loro ammontare. Se per i
servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni
statali la legge prevede la corresponsione di una indennita' base e
di maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il reddito la
sola indennita' base nella misura del 40 per cento.
6. Le indennita' indicate alla lettera g) del comma 1 dell'articolo
47 costituiscono reddito nella misura del 70 per cento del loro
ammontare al netto dei contributi previdenziali.
7. Le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma
1 dell'articolo 47 si presumono percepiti, salvo prova contraria,
nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. Le
rendite costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo di imposta.