Art. 19. 
 
  1. Alla spesa necessaria per il funzionamento della consulta di cui
all'articolo  2,  nonche'  al  funzionamento  del  servizio  di   cui
all'articolo 3, valutata in lire 60 milioni annui,  si  fa  fronte  a
carico del capitolo n. 1093 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale  e  corrispondenti
capitoli per gli anni successivi. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 30 dicembre 1986 
 
                               COSSIGA 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                                   DE MICHELIS, Ministro del lavoro e 
                                della previdenza sociale 
 
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI