Art. 19. 1. Alla spesa necessaria per il funzionamento della consulta di cui all'articolo 2, nonche' al funzionamento del servizio di cui all'articolo 3, valutata in lire 60 milioni annui, si fa fronte a carico del capitolo n. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 dicembre 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: ROGNONI