Art. 30 (a).
                            Conti di cassa
(( 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del      ))
(( tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del     ))
(( fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale       ))
(( risulta dalle previsioni gestionali di cassa del bilancio       ))
(( statale e della tesoreria, nonche' sul finanziamento di tale    ))
(( fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati          ))
(( verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, ))
(( altresi', indicati i criteri adottati per la formulazione delle ))
(( previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del     ))
(( debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio  ))
(( e della programmazione economica invia al Parlamento una        ))
(( relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia        ))
(( nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per     ))
(( l'esercizio in corso.                                           ))
(( 2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del    ))
(( tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati       ))
(( conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della ))
(( tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo          ))
(( trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento     ))
(( della stima annuale.                                            ))
(( 3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del      ))
(( tesoro presenta altresi' al Parlamento per l'intero settore     ))
(( pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui     ))
(( all'articolo 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima      ))
(( delle previsioni di cassa per l'anno in corso i risultati       ))
(( riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi         ))
(( aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di ))
(( una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del     ))
(( credito interno.                                                ))
(( 4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il       ))
(( Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima     ))
(( sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al     ))
(( trimestre in corso.                                             ))
(( 5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo    ))
(( schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali  ))
(( e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che,     ))
(( entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e   ))
(( le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli  ))
(( altri enti di cui all'articolo 25 al Ministero del tesoro.      ))
(( 6. In detti prospetti devono, in particolare, essere            ))
(( evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati      ))
(( nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle ))
(( attivita' finanziarie (in particolare nei depositi presso la    ))
(( tesoreria e presso gli istituti di credito) e                   ))
(( nell'indebitamento a breve e medio termine.                     ))
(( 7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del ))
(( tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto  ))
(( e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle    ))
(( province e per l'insieme dei comuni e delle unita' sanitarie    ))
(( locali, unitamente agli analoghi dati relativi                  ))
(( all'amministrazione regionale.                                  ))
(( 8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il  ))
(( Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per    ))
(( l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla   ))
(( fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per        ))
(( esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo  ))
(( di smaltimento, in base alla classificazione economica e        ))
(( funzionale.                                                     ))
(( 9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione        ))
(( dell'E.N.E.L. e delle aziende di servizi debbono comunicare     ))
(( entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui   ))
(( alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per   ))
(( esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo  ))
(( di smaltimento, in base alla classificazione economica e        ))
(( funzionale.                                                     ))
(( 10. I comuni, le province e le unita' sanitarie locali          ))
(( trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni      ))
(( entro il 15 giugno. Queste ultime provvedono ad aggregare tali  ))
(( dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero  ))
(( del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle               ))
(( amministrazioni regionali.                                      ))
(( 11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato puo'    ))
(( essere effettuato agli enti di cui all'articolo 25 della        ))
(( presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente    ))
(( adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi. ))           ))
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             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' sostituito
          dall'art. 10 della legge n. 362/1988.