Art. 15.
1. E' autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno degli
anni 1988, 1989 e 1990 per consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e
all'IRI di concorrere, con le modalita' e nelle proporzioni di cui
all'articolo 14, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della
GEPI S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo
1971, n. 184.
2. Per consentire l'attuazione degli interventi di cui al fondo
speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della
legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' autorizzata la spesa di lire 250
miliardi per l'anno 1988, di lire 500 miliardi per l'anno 1989 e di
lire 1.000 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero del tesoro.
3. Una quota fino al 10 per cento delle disponibilita' del fondo di
cui al comma 2, con priorita' per programmi anche consortili a favore
delle piccole e medie imprese, e' utilizzata per finanziare
l'attivita' di formazione professionale di ricercatori e tecnici di
ricerca di eta' non superiore a 29 anni, che verranno impiegati nella
realizzazione dei progetti. Per le attivita' di formazione
professionale saranno utilizzate le societa' di ricerca costituite
con i mezzi del fondo medesimo e anche le strutture universitarie e
post-universitarie. I soggetti destinatari delle quote di
finanziamento per attivita' di formazione professionale devono
documentare i risultati delle suddette attivita' di formazione. Sulle
suindicate attivita' il Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica riferisce
annualmente al CIPI nelle forme previste dall'articolo 11, terzo
comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
4. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica adotta le occorrenti iniziative per
armonizzare riequilibrare e qualificare il sistema infrastrutturale
relativo al settore della ricerca scientifica, favorendo rapporti di
collaborazione e la costituzione di consorzi tra le universita' e le
altre istituzioni di ricerca pubbliche e private da regolare mediante
apposite convenzioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 50
miliardi per l'anno 1988 destinati alla concessione da parte del
Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica di contributi in conto capitale a titolo di
concorso nelle spese, secondo modalita' e procedure stabilite con
decreto del Ministro medesimo, di concerto con quello del tesoro.
Fino alla data di costituzione del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, le iniziative di cui al presente
comma sono adottate d'intesa con il Ministro della pubblica
istruzione.
5. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163,
recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo, e' stabilito, ai sensi dell'articolo 15 della stessa
legge n. 163 del 1985, in lire 897 miliardi per il 1988, in lire 943
miliardi per il 1989 e in lire 991 miliardi per il 1990. Per gli anni
successivi l'entita' del fondo e' determinata con le modalita'
previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22
dicembre 1984, n. 887.
6. Al fondo di dotazione dell'Ente autonomo gestione cinema (EAGC) e'
conferito l'apporto di lire 25 miliardi per il 1988. E' altresi'
conferito all'Ente autonomo "Teatro San Carlo" di Napoli il
contributo stroardinario di lire 5 miliardi per l'anno 1988, lire 3
miliardi per l'anno 1989 e lire 2 miliardi per l'anno 1990 per la
celebrazione del duecentocinquantesimo anniversario della fondazione
del teatro. E' conferito al comune di Spoleto il contributo
straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1988 e lire 2 miliardi
per l'anno 1989 affinche' sia trasferito alla Fondazione "Festival
dei due mondi" di Spoleto.
7. Il limite di impegno di lire 45 miliardi per l'anno 1989 di cui
all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65,
recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di
impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture
sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a
favore delle attivita' di interesse turistico, e' elevato a lire 105
miliardi, di cui almeno il 40 per cento nei territori meridionali.
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del
decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e' elevata, a decorrere dall'anno
1989 e fino all'anno 1996, di lire 5 miliardi.
9. Il limite del controvalore dei prestiti che il Consorzio nazionale
di credito agrario di miglioramento e gli altri istituti di credito
abilitati possono contrarre all'estero negli anni 1988 e 1989 ai
sensi del terzo comma dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1984,
n. 887, e' complessivamente elevato di lire 1.500 miliardi.
10. Per consentire, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, la prosecuzione degli interventi di
riconversione delle cooperative agricole e loro consorzi di
valorizzazione di prodotti agricoli, nonche' delle cooperative e loro
consorzi operanti nel settore dell'allevamento che, per effetto di
provvedimenti comunitari restrittivi, abbiano dovuto sospendere o
ridurre l'attivita' di trasformazione, e' autorizzata la spesa di
lire 60 miliardi per l'anno 1988, con particolare riguardo agli
interventi di riconversione finalizzati allo sviluppo di tecniche
agricole che limitino o escludano l'impiego di fitofarmaci e alla
valorizzazione dei relativi prodotti.
11. Per la copertura della quota stabilita dall'articolo 1, comma 5,
del Regolamento CEE n. 2262/84 del Consiglio in data 17 luglio 1984,
non a carico del bilancio generale delle Comunita' europee, relativa
alle spese da sostenere per i controlli previsti dall'articolo 1,
comma 2, del citato Regolamento CEE n. 2262/84, e' autorizzata, a
decorrere dall'anno 1988, la spesa annua di lire 9 miliardi.
12. Al fine di finanziare il secondo piano annuale di attuazione
degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facolta' di
assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti
annuali, prevista dall'articolo 25 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e'
riferita all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo
1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, per gli anni dal 1988 al 1991. La
quota per l'anno 1991 e' determinata in lire 13.000 miliardi.
13. Per la realizzazione di un programma che prevede l'installazione
nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialita' e'
autorizzata la spesa di lire 100 miliardi in ragione di lire 25
miliardi per l'anno 1988, 30 miliardi per l'anno 1989 e 45 miliardi
per l'anno 1989 e 45 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali.
14. Gli importi di cui al comma 13 possono essere erogati agli enti
di gestione o a societa' per azioni da essi direttamente o
indirettamente partecipate a titolo di contributo per la
realizzazione dei relativi progetti predisposti dagli enti e
approvati dal CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni
statali di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno.
15. Per la realizzazione dello schedario viticolo comunitario,
previsto dal Regolamento CEE n. 2392/86 del Consiglio del 24 luglio
1986, alla cui istituzione la Comunita' partecipa con un
finanziamento del 50 per cento dei costi effettivi, ai sensi
dell'articolo 9 del Regolamento medesimo, e' autorizzata la spesa di
lire 8 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
16. Per consentire lo sviluppo del settore zootecnico, ai sensi della
legge 8 novembre 1986, n. 752, le cooperative agricole e loro
consorzi per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di
impianti di macellazione, lavorazione e commercializzazione delle
carni possono contrarre mutui nel limite complessivo massimo di lire
700 miliardi in ragione di lire 400 miliardi nel 1988 e lire 300
miliardi nel 1989. Detti mutui possono essere destinati nei limiti di
lire 100 miliardi per il 1988 e di lire 50 miliardi per il 1989 anche
ad operazioni di consolidamento delle passivita' esistenti a favore
dei soggetti e relativamente alle strutture ed impianti sopra
indicati, si applica in tale caso la disposizione dell'articolo 6,
secondo comma della legge 4 giugno 1984, n. 194. In relazione e tali
mutui, e' concesso un contributo negli stessi interessi nella misura
massima di 10 punti percentuali secondo criteri e modalita' da
stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura, e delle
foreste, di concerto con il Ministro del Tesoro. Si applica alla
gestione dei macelli e degli impianti di lavorazione della carne
bovina suina, ed ovina la disposizione dell'articolo 10 della legge
27 ottobre 1966, n. 910 aggiunta all'articolo 13, secondo comma della
legge 4 giugno 1984, n. 194. Per le finalita' di cui al presente
comma sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 30
miliardi per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno 1989. Le
disposizioni del presente comma si applicano d'intesa con le Regioni,
anche per il finanziamento dei progetti relativi al consolidamento e
allo sviluppo degli allevamenti da latte e da carne di cooperativa
agricole e loro consorzi.
17. Il fondo istituito presso la Sezione per il credito alla
cooperazione della Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo
1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e' incrementato nell'anno 1988
di lire 70 miliardi. Alla predetta Sezione Speciale e' accordata la
garanzia dello Stato, per il rischio di cambio su prestiti aventi
durata non superiore ad un anno, contratti all'estero per lo
svolgimento della propria attivita'. La garanzia si applica alle
variazioni eccedenti il 2 per cento intervenuto nel tasso di cambio
tra la data di conversione in lire della valuta mutuata e quelle del
rimborso del capitale e del pagamento degli interessi, secondo
modalita' di attuazione da fissare con decreto del Ministro del
Tesoro, e con un onere massimo, in ogni caso, non superiore a lire 20
miliardi. Gli eventuali oneri derivanti dalla operativita' della
garanzia di cambio prevista dal presente comma sono imputati al
capitolo 4529 dello Stato di previsione del Ministero del Tesoro per
l'anno finanziario 1988 e ai corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
18. Al fondo di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n.
49, istituito presso la Sezione speciale per il credito alla
cooperazione per il finanziamento di interventi a salva guardia dei
livelli di occupazione, e' conferita per il 1988 la somma di lire 30
miliardi.
19. Alle societa' finanziarie, di cui all'articolo 16 della legge 27
febbraio 1985, n. 49, e' corrisposto a titolo di rimborso degli oneri
connessi all'istruttoria, all'assistenza ed alla consulenza relativa
ai progetti predisposti dalle cooperative di cui all'articolo 14
della medesima legge, nonche' per la gestione delle partecipazioni
nelle stesse, un compenso da determinarsi con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e del tesoro. Gli
oneri derivanti, compresi quelli sostenuti prima dell'entrata in
vigore della presente legge, sono posti a carico del Fondo speciale
per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui
all'articolo 17 della richiamata legge n. 49 del 1985.
20. Il fondo di dotazione della SACE - Sezione Speciale per
l'assicurazione del credito all'esportazione - istituito con
l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' incrementato
della somma di lire 300 miliardi, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988. Continua ad
applicarsi l'articolo 11, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n.
41.
21. Dopo il terzo comma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre
1983, n. 730 e' inserito il seguente:
"L'ammontare dei rientri, di cui al comma precente va rapportato
esclusivamente al corrispodente importo degli indennizzi cui si e'
fatto fronte con le disponibilita' finanziarie del fondo di cui al
secondo comma. Gli interessi, a qualsiasi titolo maturati, le
eventuali differenze di cambio nonche' oneri e spese relativi ai
rientri restano, rispettivamente acquisiti ed a carico della SACE".
22. Il fondo di dotazione del Mediocredito centrale, di cui
all'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e' aumentato di
lire 500 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1988, di
lire 200 miliardi nell'anno 1989 e di lire 250 miliardi nell'anno
1990.
23. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n.
517 concernente la disciplina del commercio, e' ulteriormente
integrato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1997.
24. Il fondo di cui al comma 23 e' altresi' incrementato di lire 50
miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, per la
concessione di contributi in conto capitale, limitatamente alle
societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso, previsti dal
comma 16, numero 1), dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41. I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti
dal Comitato per la gestione del fondo per il finanziamento delle
agevolazioni di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n.
517.
25. Per societa' promotrici di centri commerciali al dettaglio
beneficiarie delle agevolazioni finanziarie previste da leggi statali
e regionali, si intendono le societa', anche consortili, nelle quali
il numero dei soci sia rappresentato prevalentemente da piccole e
medie imprese commerciali con la eventuale partecipazione di altre
imprese commerciali e degli organismi rappresentativi
dall'associazionismo economico e sindacale del commercio.
26. Il Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito con modificazioni,
della legge 3 ottobre 1987, n. 399 e' integrato per l'anno 1988 di
lire 90 miliardi.
27. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n.
318 convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399
e' sostituito dal seguente:
"2. Il Fondo e' utilizzato, per una quota pari al 75 per cento,
direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con
decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, di
cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al
numero delle imprese artigiane esistenti in ciscuna regione
moltiplicato per il reciproco del reddito pro-capite regionale
secondo i dati disponibili presso l'Istituto Centrale di statistica
nel periodo immediatamente precedente la ripartizione".
28. Il fondo speciale per le agevolazioni e per i servizi a favore
dei turisti stranieri motorizzati, di cui alla legge 15 maggio 1986,
n. 192, e' incrementato di lire 25 miliardi per il 1988.
29. Per consentire la definizione di interventi, avviati sulla base
della Direttiva CEE, n. 81/363, finalizzati alla ristrutturazione, e
razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del
rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica industriale
(CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma,
della legge 12 giugno 1985, n. 295, e' ulteriormente integrata della
complessiva somma di lire 930 miliardi, in ragione di lire 265
miliardi per l'anno 1988, lire 265 miliardi per l'anno 1989 e lire
400 miliardi per l'anno 1990, in favore dell'industria cantieristica
ed armatoriale. Tali somme sono annualmente ripartite tra i settori
interessati con decreti del Ministro della marina mercantile, di
concerto con il Ministro del tesoro e sono comprensive degli importi
di un ulteriore limite di impegno di lire 215 miliardi per l'anno
1988, in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'articolo 1
della richiamata legge n. 295 del 1985.
30. Ai fini dell'attuazione del regolamento della Commissione delle
Comunita' europee n. 2617/80, come modificato dai regolamenti n.
217/84 e 3635/85, concernente provvidenze in favore di alcune zone
colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale,
nelle province di Trieste, Gorizia, e Genova sono ammesse le
agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 e successive modificazioni ed
integrazioni, fino al 31 dicembre 1988. Per la provincia di Genova
sono esclusi i comuni di Gorreto, Rovegno, Rezzoaglio e Santo Stefano
d'Aveto.
31. Per le finalita' di cui al comma 30 nonche' per l'applicazione
dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, le autorizzazioni di spesa da iscrivere nel
capitolo 7545 dello stato di previsione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 25, primo
comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9
novembre 1976, n. 902 e successive modificazioni ed integrazioni,
sono incrementate di lire 50 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi
per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno
1990.
32. Per le finalita' di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41
concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima, e' autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire
120 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire
40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per l'anno 1990.
Tali somme sono annualmente ripartite fra i vari interventi secondo
un piano triennale da approvarsi dal Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE).
33. Per la prosecuzione degli interventi per il fermo del naviglio da
pesca previsti dal decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386,
convertito, con modificazioni dalla legge 19 novembre 1987, n. 471 da
attuarsi con i criteri ivi stabiliti, e' autorizzata la spesa di lire
20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, e 1989 e 1990.
34. Le disponibilita' esistenti presso il Fondo per la
ristrutturazione e riconversione industriale, di cui all'articolo 3
della legge 12 agosto 1977, n. 675 non utilizzate entro il 31 luglio
1988, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata per il 1988, per essere assegnate al Fondo speciale,
rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le somme che si rendessero disponibili
presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale a
seguito di rinuncia delle imprese interessate sono egualmente
trsferite al Fondo per l'innovazione tecnologica, con la procedura di
cui al precedente periodo.
35. Per la concessione dei benefici previsti dall'articolo 1 del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399 con le modalita' ed i criteri ivi
indicati, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 40 miliardi per
l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989.
36. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 28
novembre 1980, n. 784, per il programma generale di metanizzazione
del Mezzogiorno e' incrementata di lire 300 miliardi per il 1990.
37. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 12 della
legge 29 maggio 1982, n. 308, e' autorizzata la spesa di lire 34
miliardi per il 1988, destinati quanto a lire 30 miliardi alla
concessione dei contributi di cui al numero 1) del primo comma
dell'articolo 12 della medesima legge, e quanto a lire 4 miliardi,
alla concessione dei contributi di cui al numero 2).
38. All'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308 sono aggiunte,
in fine le parole: "e sono riassegnate alle medesime regioni con
delibere del CIPE".
39. Per gli interventi di cui all'articolo 20 della legge 9 dicembre
1986, n. 896, concernente disciplina della revoca e coltivazione
delle risorse geotermiche, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire
10 miliardi nel 1988, lire 20 miliardi nel 1989 e lire 30 miliardi
nel 1990.
40. Per gli anni 1988, e 1989 e 1990, a valere sulle disponibilita'
del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517,
e successive modificazioni ed integrazioni, alle imprese commerciali,
indipendentemente dalle loro dimensioni, alle imprese previste dalla
legge 17 maggio 1983, n. 217, ed alle imprese esercenti attivita' di
servizi, compresi quelli relativi all'informatica e alla telematica,
ubicazione nei territori di cui al testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le spese
sostenute, nei limiti massimi di lire 6 miliardi per le societa', co-
operative, loro consori, gruppi di acquisto, centri operativi
aderenti ad unioni volontarie ed altre forme di commercio associato,
e di lire 3 miliardi per le rimanenti imprese, sono concessi, per
l'ammodernamento la ristrutturazione, l'ampliamento, la
razionalizzazione e l'informatizzazione delle stesse:
a) contributi in conto capitale nella misura del 10 per cento dell
spese effettivamente sostenute, al netto IVA;
b) contributi in conto interessi con tasso a carico degli operatori
pari al 40 per cento del tasso di riferimento, per finanziamenti
agevolati, fino al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute,
al netto dell'IVA.
41. Le agevolazioni di cui al comma 40 sono concesse in relazione
alle domande presentate successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
42. Il fondo di cui all'articolo 3-octies del decreto-legge 26
gennaio 1987, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 27
marzo 1987, n. 121 concernente interventi urgenti in materia di
distribuzione commerciale, e' integrato di lire 50 miliardi per
ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
43. E' autorizzato l'apporto di lire 120 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1988 al 1994, al fondo contributi interessi della Cassa per
il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge
25 luglio 1952, n. 949.
44. Per la corresponsione dei contributi di cui alla legge 21 maggio
1981, n. 240, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi per l'anno 1988,
da iscrivere, per le rispettive competenze quanto a lire 15 miliardi
nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, e quanto a lire
25 miliardi nello stato di previsione del Ministero del commercio con
l'estero.
45. Per consentire il conseguimento delle finalita' previste dalla
legge 5 dicembre 1986, n. 856, i complessivi limiti di cui
all'articolo 7 comma 1, e all'articolo 8, comma 1, della stessa legge
sono aumentati ciascuno della somma di lire 40 miliardi in
riferimento alle quote previste per l'anno 1988.
46. Per le spese relative allo svolgimente di attivita' di ricerca o
documentazione, studi e consulenze da affidare ad esperti ed istituti
esterni, anche di nazionalita' estera, per analisi a valutazioni di
mercato nonche' per definire indirizzi e programmi, anche settoriali,
inerenti al sistema delle partecipazioni statali e le relative
riforme organizzative e procedimentali anche per acquisizioni o
dismissione di quote di capitale di societa' e partecipazione
statale, e' autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 1
miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle
partecipazioni statali.
47. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, a partire
dall'anno 1988, al fine della realizzazione di un sistema di
automazione nell'ambito del Ministero delle partecipazioni statali,
da iscrivere al capitolo 1101 del relativo stato di previsione.
48. Per consentire lo svolgimento di attivita' di ricerca e
documentazione studi e consulenze, da affidare a commissioni o ad
esperti ed istituti esterni, per analisi e valutazioni delle
problematiche delle piccole e medie imprese, delle iniziate
concernenti il sistema della produzione industriale e delle fonti di
energia, nonche' per le attivita' del Comitato tecnico per l'energia
e del piano per la realizzazione dei mercati agro-alimentari di cui
all'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' autorizzata a
partire dall'anno 1988, la spesa di lire 500 milioni da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato. I compensi da attribuire ai membri delle
commissioni o agli esperti sono determinati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro.
49. Alla copertura dell'onere di cui ai commi 46, 47 e 48 di lire 4,5
miliardi per il 1988, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 7546 dello stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il
medesimo anno all'uopo intendendosi ridotta di pari importo
l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 12 agosto 1977, n. 675.
50. Per consentire l'immediata realizzazione di investimenti
finalizzati al recupero, alla ristrutturazione ed all'adeguamento
funzionale dell'intero patrimonio immobiliare, delle strutture e dei
servizi, e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 15 miliardi
per l'anno 1988 destinata dall'Ente autonomo "Mostra d'oltremare e
del lavoro italiano nel modo". Sono dichiarati prioritari gli
interventi finalizzati alle strutture sportive ed a quelle
complementari per le finalita' di cui al decreto-legge 3 gennaio
1987, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987,
n. 65, previsti dal comma 7 del presente articolo.
51. E' autorizzato inoltre il conferimento di un apporto al fondo di
dotazione dell'Ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro
italiano nel mondo", di 10 miliardi per l'anno 1988, per consentire
gli investimenti indispensabili per le funzioni istituzionali.
52. Per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1 gennaio 1988,
alle imprese industriali manifatturiere, anche artigiane e cooper-
ative, gia' esistenti alla data del 1 ottobre 1987, le quali
occupino non piu' di 100 lavoratori con contratto a tempo
indeterminato e procedano, entro il 31 dicembre 1990, a nuove
assunzioni con contratto di lavoro, a tempo indeterminato, spetta per
ogni lavoratore assunto ed occupato in aggiunta ai lavoratori a tempo
indeterminato risultanti in organico alla data del 1 ottobre 1987,
un contributo di lire 3.600.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989,
1990, di lire 2.880.000 per l'anno 1991, e di lire 2.160.000 per
l'anno 1992.
Il suddetto contributo nel caso di assunzione, di donne, nonche' di
assunzione di uomini disoccupati da piu' di 12 mesi e di eta'
compresa tra i 25 e 40 anni e' rispettivamente aumentato di lire
600.000, lire 480.000 e lire 360.000. Il predetto contributo e'
proporzionato alla durata effettiva del rapporto di lavoro, ed il suo
ammontare, in caso di lavoro a tempo parziale, e' corrispondentemente
ridotto. Esso non concorre a formare la base impobinile ai fini
dell'applicazione delle imposte sul reddito.
Il suddetto contributo e' concesso ed erogato secondo modalita'
stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
e con il Ministro del tesoro e non spetta alla imprese di cui
all'articolo 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64 per la
durata dell'esenzione ivi prevista. L'impresa e' tenuta a rimborsare
il contributo percepito per il singolo lavoratore nel caso in cui
quest'ultimo venga licenziato nei sei mesi successivi alla sua
assunzione. Il contributo non e' cumulabile con analoghi contributi
disposti dalle regioni meridionali. Il contributo di cui al presente
comma e' concesso per le assunzioni effettuate in aree, ricomprese
nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
individuate dal CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale d'intesa con il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, tenuto conto dei livelli di
disoccupazione nelle aree stesse presenti. Il relativo onere,
valutato in lire 350 miliardi annui, e' posto a carico
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64.
53. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
la detrazione prevista dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1977,
n. 675, e' elevata ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma
3, della legge 1 marzo 1986, n. 64 al 6 per cento della base
imponibile le la maggiore detrazione si applica anche alle
prestazioni di posa in opera, installazione e montaggio di cui
all'articolo 55 della legge 7 agosto 1982, n. 526. Alle minori
entrate derivanti dal presente comma si fa fronte a norma del comma 6
del medesimo articolo 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64.
54. Il Governo presente annualmente al Parlamento, entro il 30
settembre, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti
delle provvidenze previste nel comma 52.
55. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23
aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni,
continuano a trovare applicazione dal 1 gennaio sino al 31 dicembre
1988. La facolta' di pensionamento anticipato prevista dalle predette
disposizioni e' riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per
le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei ministri
per il coordinamento della politica industriale, ai sensi
dell'articolo 2 comma quinto lettere a) e c) della legge 12 agosto
1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte al
30 giugno 1987, ovvero deliberazioni relative alla facolta' di
pensionamento anticipato successivamento al 30 giugno 1987.
56. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive
modificazioni ed integrazioni, continua a trovare applicazione dal 1
gennaio sino al 31 dicembre 1988.
Il relativo onere e' valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e
in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
Note all'art. 15, comma 1:
- Si trascrive il testo del decimo comma dell'art. 14
della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985): "E'
autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno
degli anni 1985, 1986 e 1987 per consentire all'Istituto
mobiliare italiano (IMI), all'EFIM, all'ENI e all'IRI di
concorrere all'ulteriore aumento, di pari importo, del
capitale sociale della GEPI S.p.a. costituita ai sensi
dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184. A tal fine,
per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, il Ministro del
tesoro e' autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la
somma annua di lire 105 miliardi ed i fondi di dotazione
dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati della somma
annua di lire 35 miliardi ciascuno, mediante versamenti da
parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore
di ciascuno dei predetti enti".
- La legge n. 184/1971 reca: "Interventi per la
ristrutturazione e la riconversione di imprese
industriali". Si trascrive il testo del relativo art. 5:
"Art. 5. - L'Ente partecipazioni e finanziamento
industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale
idrocarburi (ENI), l'Istituto mobiliare italiano (IMI) e
l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono
autorizzati a costituire una societa' finanziaria per
azioni. Tale societa', per concorrere al mantenimento ed
all'accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da
difficolta' transitorie di imprese industriali, effettua
interventi sulla base di piani di riassetto o
riconversione, atti a comprovare la concreta possibilita'
del risanamento delle imprese interessate, nelle seguenti
forme:
1) assumere partecipazioni in societa' industriali che
versino in condizioni di difficolta' finanziaria o
gestionale, giudicate, in base al piano di riassetto o
riconversione, transitorie e superabili, al fine di
realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione
delle imprese e per una successiva cessione delle
partecipazioni stesse;
2) costituire o concorrere a costituire societa' per la
gestione o per il rilievo di aziende industriali al fine di
realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione
di aziende e per una loro successiva cessione;
3) concedere finanziamenti, anche a tassi agevolati,
alle societa' di cui ai numeri 1) e 2).
Gli interventi della societa' finanziaria ai sensi del
presente articolo possono essere condizionati dalla stessa
societa', oltre che all'approvazione del piano di riassetto
o di riconversione, anche all'assunzione di particolari
obblighi da parte degli azionisti delle societa' titolari
delle aziende industriali oggetto d'intervento della
societa' finanziaria.
Il CIPE delibera le direttive alle quali deve attenersi
la societa' finanziaria sopra indicata".
Nota all'art. 15, comma 2:
La legge n. 1089/1968 converte in legge, con
modificazioni, con l'art. 1, il D.L. 30 agosto 1968, n.
918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e
sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti
nei settori dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del
centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e
sulle ferrovie dello Stato. Il testo dell'art. 4 di detta
legge, come modificato dall'art. 2 della legge 14 ottobre
1974, n. 652, e' il seguente:
"Art. 4. - Allo scopo di accelerare il progetto e lo
sviluppo del sistema industriale del Paese e l'adozione
delle tecnologie e delle tecniche piu' avanzate, e'
autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla
ricerca applicata. La somma e' costituita in fondo speciale
presso l'Isituto mobiliare italiano che lo amministra con
le modalita' proprie dell'istituto ed in base ad apposita
convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e
l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo.
L'IMI e' tenuto ad erogare le disponibilita' del fondo
di cui al comma precedente secondo le direttive di politica
di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori
prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente,
su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica:
a) sotto forma di partecipazione al capitale di
societa' di ricerca costituite da enti pubblici economici,
da imprese industriali o loro consorzi;
b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici
economici, imprese industriali o loro consorzi, nonche'
alle societa' di ricerca di cui alla precedente lettera a);
c) sotto forma di interventi nella spesa - nella
misura non superiore al 70 per cento dei progetti di
ricerca - presentati dai soggetti di cui alla precedente
lettera b), disciplinati da contratti che prevederanno il
rimborso degli interventi in rapporto al successo della
ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli
studi e dei risultati della ricerca all'IMI.
In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per
il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica,
puo' per programmi che hanno per obiettivo la promozione
dell'industria nazionale in settori tecnologicamente
avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento
fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la
ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo
sviluppo del prodotto;
d) sotto forma di contributi nella spesa - in misura
non superiore al 20 per cento - dei progetti di ricerca
presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare
rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta,
dal CIPE, il quale potra' consentire, altesi', la
comulabilita' di detti contributi con le altre forme di
intervento di cui alle precedenti lettere b) e c). La quota
del fondo da destinare a contributi nella spesa sara'
determinata dal CIPE.
I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive
con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei
risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati
all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro
per il coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica.
Il Ministro per il coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle
riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista
dal presente articolo, verifica la conformita' dei progetti
agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati
dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e
li sottopone all'approvazione del CIPE.
Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
riferisce al CIPE sulla gestione del fondo ai fini degli
adempimenti di cui al precedente comma, e trasmette
relazione in materia al Parlamento.
In relazione all'impegno e alla vastita' della ricerca
l'IMI scegliera' le forme di intervento di cui al secondo
comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso
alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti,
l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti
economici, le imprese o i loro richiedenti, e tenendo conto
dell'impegno finanziario, concordera' i termini
dell'interesse nazionale o privato dei risultati della
ricerca.
Una quota parte del fondo di cui al presente articolo,
da determinarsi a cura del CIPE, dovra' essere destinata
alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie
imprese anche consorziali.
Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di
cui al secondo comma del presente articolo, le societa'
costituite dagli enti pubblici economici, le imprese, e
loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di
ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica
delle possibilita' di trasferimento sul piano produttivo
dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di
rilevanza internazionale.
Dei risultati delle ricerche sara' riferito con la
relazione previsionale e programmatica da presentarsi al
Parlamento".
Nota all'art. 15, comma 3:
Il terzo comma dell'art. 11 della legge n. 46/1982
(Interventi per i settori dell'economia di rilevanza
nazionale) prevede che: "Il Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica,
avvalendosi del comitato di cui all'art. 7, sottopone al
CIPI un rapporto sui risultati finali della ricerca oggetto
del contratto e riferisce annualmente sull'andamento della
gestione dei singoli contratti di ricerca, nonche' sulla
loro rispondenza agli obiettivi previsti e alle direttive
emanate, anche con riferimento alla valutazione del
rapporto costi-benefici".
Note all'art. 15, comma 5:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 163/1985 e' il
seguente:
"Art. 1 (Fondo unico per lo spettacolo). - Per il
sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni,
organismi ed imprese operanti nei settori delle attivita'
cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e
dello spettacolo viaggiante, nonche' per la promozione ed
il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e
rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, e'
isituito, nello stato di previsione del Ministero del
turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo
spettacolo".
L'art. 15 determina la dotazione del Fondo isituito
dall'art. 1 e ne indica le norme di copertura.
- Il testo del quattordicesimo comma dell'art. 19 della
legge n. 887/1984 e' riportato nella nota all'art. 1,
comma 6.
Nota all'art. 15, commi 7 e 8:
Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art. 2
del D.L. n. 2/1987 (Misure urgenti per la costruzione o
l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione
o completamento di strutture sportive di base e per
l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle
attivita' di interesse turistico), introdotti dalla legge
di conversione:
"1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a
concedere mutui ventennali a totale carico dello Stato ai
seguenti soggetti:
a) ai comuni per la realizzazione degli interventi di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a), fino a 400 miliardi;
b) ai comuni e loro consorzi, alle comunita' montane e
alle province per gli interventi di cui all'art. 1, comma
1, lettere b) e c).
1- bis A tali fini sono autorizzati i limiti di impegno
di lire 90 miliardi e di ulteriori lire 45 miliardi a
decorrere, rispettivamente dal 1988 e dal 1989.
1- ter L'Istituto per il credito sportivo e' autorizzato
a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo
statale ai soggetti di cui alla legge 18 febbraio 1983, n.
50, per la realizzazione di impianti destinati alle
finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c). Per
la concessione del contributo statale si applicano le norme
di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 1. Detto contributo e'
fissato nella misura annua del 4 per cento rapportata
all'onere di ammortamento per capitale e interessi da
corrispondere direttamente all'istituto mutuante. E'
autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1987 al 1996 per la concessione del predetto
contributo, da iscrivere nello stato di previsione della
spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo. La
costruzione e la gestione degli impianti sportivi possono
essere affidati in concessione dal comune a societa'
sportive, o ad associazioni sportive indicate nell'art. 3
della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sostituito dall'art.
2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50. Se l'opera viene
realizzata su terreno di proprieta' del comune, questo e'
autorizzato ad intervenire nell'atto di stipula del mutuo
quale terzo datore dell'ipoteca sull'immobile a garanzia
del mutuo stesso o comunque a costituire a favore del
mutuatario diritto di superficie sul quale quest'ultimo
potra' iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo".
Si ritiene utile trascrivere anche i primi cinque commi
dell'art. 1 della medesima legge, nel testo di cui alla
legge di conversione:
"1. Il presente decreto definisce soggetti, procedure e
modalita' di finanziamento per la realizzazione di
programmi straordinari di interventi per l'impiantistica
sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al
riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al
miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e
servizio e all'adeguamento alle norme di sicurezza di
impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse e
l'acquisizione delle relative aree, destinati:
a) a ospitare, secondo l'indicazione del CONI, gli
incontri del campionato mondiale di calcio del 1990;
b) a soddisfare le esigenze dei campionati delle di-
verse discipline sportive, con strutture polifunzionali;
c) a promuovere l'esercizio dell'attivita' sportiva
mediante la realizzazione di strutture polifunzionali.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma
1, lettere b) e c), si applica la riserva di cui all'art.
107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono
realizzati secondo un programma predisposto, su indicazione
tecnica del CONI, dal Ministro del turismo e dello
spettacolo entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Esso e' presentato al Parlamento per l'espressione del
parere da parte delle competenti commissioni entro quindici
giorni dall'assegnazione ed e' quindi adottato con decreto
del Ministro del turismo e dello spettacolo.
4. Gli interventi previsti dal comma 1, lettere b) e c),
ad opera degli enti pubblici di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b), sono realizzati secondo programmi approvati
entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro
del turismo e dello spettacolo. I programmi sono formulati
sulla base dei criteri e parametri che tengano conto delle
necessita' di riequilibrio territoriale, anche con
riferimento alle diverse discipline sportive. A tale fine,
criteri e parametri sono definiti dal Ministro del turismo
e dello spettacolo, sentito il parere tecnico del CONI,
trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da
parte delle commissioni permanenti e quindi adottati con
decreto del Ministro medesimo. Le domande devono indicare
le opere da realizare, la localizzazione e la tipologia
degli interventi, i tempi di attuazione e la spesa prevista
e devono essere corredate da una mappa relativa alle
strutture sportive esistenti sul territorio del soggetto
richiedente.
5. I programmi sono elaborati da un comitato presieduto
dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composto dal
ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale
della Cassa depositi e prestiti, dal presidente del CONI e
dal presidente, dell'Istituto per il credito sportivo o da
loro delegati, sentite le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano nonche' l'ANCI e l'UPI, che devono
esprimere il parere entro trenta giorni dalla ricezione. Il
Ministro del turismo e dello spettacolo presenta entro il
31 maggio di ogni anno al Parlamento, per l'esame delle
commissioni competenti, una relazione sullo stato di
attuazione del programma predisposto negli esercizi
precedenti".
Nota all'art. 15, comma 9.
Il terzo comma dell'art. 13 della legge n. 887/1984
(Legge finanziaria 1985) prevede che: "Sui prestiti
contratti all'estero dal Consorzio nazionale di credito
agrario di miglioramento e dagli altri istituti di credito
abilitati per legge ad operare nel settore del credito
agrario di miglioramento, da destinare ad operazioni di
durata ultraquinquennale, puo' essere accordata la garanzia
dello Stato per il rischio di cambio per le variazioni
eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cambio
tra la data del pagamento della rata e quella della
conversione in lire della valuta mutuata fino al
controvalore massimo in linea capitale di 1.000 miliardi di
lire negli anni 1985-88".
Nota all'art. 15, comma 10:
Il comma 4 dell'art. 12 della legge n. 41/1986 (legge
finanziaria 1986) prevede che: "E' altresi' autorizzata la
spesa di lire 27 miliardi per la concessione di aiuti
contributivi di riconversione a favore delle cooperative
agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti
agricoli, che per effetto di provvedimenti comunitari
restrittivi, abbiano dovuto sospendere o ridurre
l'attivita' di trasformazione".
Nota all'art. 15, comma 11:
Il regolamento CEE n. 2262/84 e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, n. L 208 del 3
agosto 1984.
Nota all'art. 15, comma 12:
- L'art. 25 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. n. 218/1978 e' cosi'
formulato:
"Art. 25. (Assunzione di impegni in eccedenza agli
stanziamenti). - In relazione alle esigenze tecniche dei
lavori e alla opportunita' di svolgerli con la massima
celerita', la Cassa per il Mezzogiorno puo' assumere
impegni di spesa per somme anche superiori agli
stanziamenti annuali, fronteggiando la eccedenza mediante
le operazioni finanziarie di cui all'art. 158".
- Il primo comma dell'art. 1 della legge n. 64/1986
(Disciplina organica dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno) prevede che: "L'intervento straordinario e
aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'art. 1 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha durata novennale. Per
la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-93 con un
apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali e'
destinato agli interventi indicati all'art. 1 della legge
1 dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore
a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla
legge finanziaria per il 1985".
Nota all'art. 15, comma 15:
Il regolamento CEE n. 2392/86 e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 208 del 31
luglio 1986 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 74 del 4 novembre 1986, 2a serie spec.
Note all'art. 15, comma 16:
- La legge n. 752/1986 riguarda la legge pluriennale per
l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.
- Si trascrive il testo del primo e del secondo comma
dell'art. 6 della legge n. 194/1984 (Interventi a sostegno
dell'agricoltura):
"A favore dei consorzi nazionali di cooperative agricole
e delle cooperative agricole di rilevanza nazionale puo'
essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi,
nella misura del 10 per cento e entro il limite di impegno
di lire 20 miliardi, sui mutui ad ammortamento a quindici
anni contratti per il consolidamento e lo sviluppo dei
consorzi e delle cooperative medesime.
I mutui di cui al precedente comma sono considerati
operazioni di credito agrario di miglioramento e sono
assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione
speciale del fondo interbancario di garanzia, di cui agli
articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ad
integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli istituti
di credito mutuanti".
- Il primo, il quarto e il quinto comma dell'art. 10
della legge n. 910/1966 (il quinto e' stato aggiunto
dall'art. 13, secondo comma, della legge n. 194/1984) sono
cosi' formulati:
"Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e'
autorizzato a provvedere alla realizzazione di impianti di
particolare interesse pubblico per la raccolta,
conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di
prodotti agricoli e zootecnici, nonche' alla realizzazione
di impianti per la disinfestazione degli animali e dei
prodotti agricoli nei valichi di frontiera e nei principali
porti.
(Omissis).
La gestione degli impianti e' affidata a cooperative, a
loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli
nonche' a consorzi appositamente costituiti aventi
prevalente interesse pubblico.
La gestione degli impianti di cui al precedente comma
puo' essere affidata anche a societa' per azioni nelle
quali i soggetti ivi indicati abbiano una partecipazione
superiore al 50 per cento".
Nota all'art. 15, commi 17, 18 e 19:
La legge n. 49/1985 reca: "Provvedimenti per il credito
alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei
livelli di occupazione". Si trascrive il testo dei relativi
articoli 1, 14, 16 e 17:
"Art. 1. - 1. E' istituito presso la sezione speciale
per il credito alla cooperazione, costituita presso la
Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, un fondo
di rotazione per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione in seguito denominato Foncooper.
2. Il fondo di cui al comma precedente e' destinato al
finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti
requisiti:
a) siano ispirate ai principi di mutualita' richiamati
espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con
riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
e successive modificazioni ed integrazioni;
b) siano iscritte nei registri delle prefetture e
nello schedario generale della cooperazione e siano
soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma
precedente le cooperative che si propongono la costruzione
e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.
4. I finanziamenti devono essere finalizzati
all'attuazione di progetti relativi:
1) all'aumento della produttivita' e/o dell'occupazione
della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento
dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici,
commerciali e amministrativi dell'impresa, con particolare
riguardo ai piu' recenti e moderni ritrovati delle tecniche
specializzate nei vari settori economici; a valorizzare i
prodotti anche mediante il miglioramento della qualita' ai
fini di una maggiore competitivita' sul mercato; a favorire
la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo
alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di
altre passivita' finanziarie contratte per la realizzazione
dei progetti di cui al presente numero ed in misura non
superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi,
purche' determinatesi non oltre due anni prima dalla data
di presentazione della domanda;
2) alla ristrutturazione e riconversione degli
impianti.
5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al
successivo articolo 14, comprese quelle costituite da non
oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper
anche per i progetti finalizzati:
a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei
settori della produzione, della distribuzione, del turismo
e dei servizi;
b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento
dei progetti di cui al punto 1) del comma 4.
6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi
precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e
contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi,
fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti
gia' perfezionati e il contributo di cui all'art. 17 della
presente legge".
"Art. 14. - 1. Possono essere ammesse ai benefici
previsti dal presente titolo, secondo le modalita' indicate
negli articoli successivi, le cooperative appartenenti al
settore di produzione e lavoro che, oltre a possedere i
requisiti di cui al precedente art. 1, secondo comma:
a) siano costituite da lavoratori ammessi al
trattamento della cassa integrazione guadagni dipendenti da
imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti
previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5
dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979,
n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese
sottoposte a procedure concorsuali previste dal regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure licenziati per
cessazione dell'attivita' dell'impresa o per riduzioni di
personale;
b) realizzino in tutto o in parte la salvaguardia
dell'occupazione dei lavoratori delle imprese di cui alla
precedente lettera a) mediante l'acquisto la gestione anche
parziale delle aziende stesse o di singoli rami d'azienda o
di gruppi di beni della medesima, oppure mediante
iniziative imprenditoriali sostitutive.
2. Le cooperative costituite per le finalita' di cui al
presente articolo, le quali abbiano in gestione anche
parziale le aziende, possono esercitare il diritto di
prelazione nell'acquisto delle medesime.
3. Le cooperative possono altresi' associare altri
lavoratori in cassa integrazione guadagni, nonche'
personale tecnico e persone giuridiche, anche in deroga a
norme di legge o di statuto interno che le regolano, in
misura non superiore al 25 per cento del capitale sociale".
"Art. 16. - 1. In deroga alle vigenti norme possono
partecipare alle cooperative di cui all'art. 14 le societa'
finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno l'80
per cento da societa' cooperative di produzione e lavoro.
2. Le associazioni nazionali riconosciute dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 4
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, allo scopo di partecipare alle co-
operative previste dall'art. 14, possono costituire
societa' finanziarie che abbiano i requisiti indicati al
comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
nomina il presidente e un membro supplente del collegio
sindacale delle societa' finanziarie di cui ai commi
precedenti. Le predette societa' finanziarie devono
presentare ogni anno al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale i rispettivi bilanci, certificati da una
societa' di revisione autorizzata ai sensi dell'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.
136, e corredati dai bilanci delle cooperative nelle quali
ciascuna ha assunto partecipazioni".
"Art. 17. - 1. E' istituito presso la Sezione speciale
per il credito alla cooperazione, per la durata di quattro
anni, un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia
dei livelli di occupazione.
2. Il fondo di cui al comma precedente eroga contributi
a fondo perduto alle societa' finanziarie di cui ai commi 1
e 2 dell'art. 16 alla condizione che esse partecipino alle
iniziative di cui all'art. 14 mediante la sottoscrizione
di capitale nella misura almeno uguale ai predetti
contributi.
3. La misura dei contributi a fondo perduto non puo'
eccedere di tre volte l'ammontare del capitale sottoscritto
da ciascuna cooperativa.
4. Le modalita' di concessione e di erogazione dei
contributi di cui al presente articolo sono determinate con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e
del lavoro e della previdenza sociale.
5. In ogni caso il contributo non puo' superare il
limite di tre annualita' dell'onere di cassa integrazione
speciale per ogni lavoratore associato alla cooperativa.
6. I contributi di cui al comma 2 del presente articolo
possono essere erogati anche a favore di cooperative
costituite, nel triennio precedente all'entrata in vigore
della presente legge, con le finalita' previste ai punti a
e b) del comma 5 dell'art. 1.
7. I lavoratori soci delle cooperative che abbiano
ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal
presente articolo, non potranno per un triennio usufruire
della previdenza delle cassa integrazione ordinaria o
speciale, ne' di indennita' di disoccupazione
straordinaria".
Note all'art. 15, comma 20:
- Il testo dell'art. 13 della legge n. 227/1977
(Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei
crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi,
all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla
cooperazione economica e finanziaria in campo
internazionale) e' il seguente:
"Art. 13. - Il fondo di dotazione della sezione e' di
lire 20 miliardi e sara' costituito utilizzando fino alla
concorrenza di detto ammontare le attivita' di cui al
precedente art. 12.
Gli utili della gestione saranno destinati a riserva.
La sezione provvede alle spese di gestione ed al
pagamento degli indennizzi con le residue attivita' di cui
al precedente art. 12, con i mezzi derivanti dalla
riscossione dei premi, con gli introiti derivanti da
recuperi a fronte di indennizzi corrisposti, con i mezzi
provenienti dall'investimento del fondo di dotazione,
nonche' con le riserve.
Il fondo di dotazione, le attivita' di cui al precedente
terzo comma e le riserve sono tenuti presso la tesoreria
centrale dello Stato in conto corrente fruttifero o
investiti in buoni ordinari del Tesoro, in titoli di Stato
o garantiti dallo Stato, ad eccezione delle somme
necessarie allo svolgimento dell'attivita' corrente della
sezione che, entro i limiti autorizzati dal Ministero del
tesoro, possono essere tenute presso aziende istituti di
credito.
In caso di insufficienza di fondi, di cui al terzo comma
del presente articolo, da destinare al pagamento degli
indennizzi, la sezione puo' anticipare, nell'attesa che
diventi operativa la garanzia dello Stato di cui all'art. 3
della legge, le somme occorrenti sino al 50 per cento
dell'ammontare del fondo di dotazione.
Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di
cui al precedente comma graveranno su apposito capitolo da
iscriversi nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'esercizio 1977 e per quelli
successivi e da classificarsi tra le spese di carattere
obbligatorio.
Il Tesoro dello Stato e' surrogato nei diritti dei
creditori verso il debitore in conseguenza
dell'operativita' della suddetta garanzia statale".
- Il comma 2 dell'art. 11 della legge n. 41/1986 (Legge
finanziaria 1986) prevede: "In deroga al quinto comma
dell'art. 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il
predetto importo di lire 200 miliardi e' interamente
utilizzabile per il pagamento degli indennizzi".
Nota all'art. 15, comma 21:
Si trascrive il testo dei primi sette commi dell'art. 18
della legge n. 730/1983 (Legge finanziaria 1984):
"Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 10
del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante
provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane,
convertito, con modificazioni nella legge 29 luglio 1981,
n. 394, e' autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 1
miliardo da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero del commercio con l'estero.
E' istituito presso la SACE apposito fondo rotativo, le
cui disponibilita' finanziarie potranno essere utilizzate
per far fronte agli indennizzi connessi a crediti coperti
dalla garanzia assicurativa della SACE medesima e per i
quali sia intervenuto un accordo di ristrutturazione a
livello intergovernativo.
Al fondo affluiranno i rientri relativi ai crediti
ristrutturati che hanno beneficiato degli interventi di cui
al comma precedente.
L'ammontare dei rientri, di cui al comma precedente, va
rapportato esclusivamente al corrispondente importo degli
indennizzi cui si e' fatto fronte con le disponibilita'
finanziarie del fondo di cui al secondo comma. Gli
interessi, a qualsiasi titolo maturati, le eventuali
differenze di cambio nonche' oneri e spese relativi ai
rientri suddetti restano, rispettivamente, acquisiti ed a
carico della SACE.
La dotazione iniziale del fondo e' di 100 miliardi di
lire e sara' iscritta in apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1984.
Le condizioni, modalita' e termini di utilizzo dei mezzi
finanziari del fondo saranno regolati da apposita
convenzione tra il Ministero del tesoro e la SACE,
approvata dal Ministro del tesoro.
Il fondo potra' essere ulteriormente alimentato con
stanziamenti da autorizzare annualmente in sede di legge di
approvazione del bilancio dello Stato".
Nota all'art. 15, comma 22:
L'art. 17 della legge n. 949/1952 (Provvedimenti per lo
sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione)
istituisce l'"Istituto centrale per il credito a medio
termine a favore delle medie e piccole industrie)"
(Mediocredito), ente di diritto pubblico, con personalita'
giuridica, con sede in Roma. L'Istituto e' incaricato di
provvedere al finanziamento degli istituti ed aziende
autorizzati all'esercizio del credito a medio termine e
indicati nell'art. 19, primo comma, della stessa legge, al
fine di integrarne le disponibilita' finanziarie, per
operazioni di credito a favore della media e piccola
industria, destinate al rinnovo, all'ampliamento o alla
costruzione di impianti industriali.
Nota all'art. 15, comma 23:
Il testo dell'art. 6 della legge n. 517/1975 (Credito
agevolato al commercio) e' il seguente:
"Art. 6. (Fondo per il finanziamento delle agevolazioni
e comitato di gestione). - Nello stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e' istituito un fondo per il finanziamento delle
agevolazioni di cui alla presente legge (vedi in calce alla
presente nota).
La gestione del fondo e' affidata ad un comitato
istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e
composto dal Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal
Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro, dal
Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il turismo,
dal Ministro per il bilancio o loro delegati, da un
rappresentante degli istituti di credito designato
dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante
dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati
dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei
commercianti, da tre rappresentanti designati dalle
organizzazioni nazionali della cooperazione da due
rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.
Alle sedute del comitato partecipa inoltre il
rappresentante della regione interessata alle domande da
esaminare per la concessione dei contributi.
Le mansioni di segretario del suddetto comitato sono
svolte da un direttore generale del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato
dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Il suddetto comitato:
1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati
dovranno presentare le domande di finanziamento;
2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati
per la concessione dei contributi, le quali devono essere
inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e
delle aziende di credito entro 120 giorni dalla
presentazione delle stesse;
3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari
di cui all'articolo 1 della presente legge;
4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di
investimento alle finalita' della presente legge, tenuti
presenti in particolare i piani di sviluppo e di
adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed
eventuali criteri di priorita' per l'accoglimento delle
richieste, indicati dalle regioni interessate;
5) propone la concessione dei contributi in conto
interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del
Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato,
compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);
6) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli
istituti di credito di cui al precedente articolo 4 e le
regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di
interesse che gli istituti medesimi si obbligano a
praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.
Per la corresponsione dei contributi in conto interessi
viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975
e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno
1976, con copertura dell'onere relativo all'anno
finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'anno medesimo.
Della suddetta somma la quota riservata al commercio
all'ingrosso non puo' essere superiore al 10 per cento.
La quota di riserva per i territori di cui all'art. 1
del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive
modificazioni e integrazioni, e' fissata nella misura del
50 per cento dello stanziamento.
Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura
dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari
successivi e possono essere utilizzate, previo parere del
CIPE, anche in deroga al precedente comma.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare
con propri decreti le necessare variazioni di bilancio".
A norma dell'art. 2 della stessa legge i finanziamenti
assistiti dal contributo in conto interessi previsto dal
successivo art. 3 sono subordinati alla presentazione, da
parte degli aventi diritto, di programmi di investimento
che diano concreto affidamento di contribuire all'aumento
della produttivita' e funzionalita' del servizio
distributivo e sono concessi per piani che abbiano per
oggetto congiuntamente e alternativamente:
a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la
trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da
adibire all'esercizio dell'attivita' commerciale ivi
comprese l'acquisizione dell'area, nonche' le opere murarie
necessarie all'adattamento dei locali stessi;
b) l'acquisto, l'apprestamento, il rinnovo,
l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio
dell'attivita' commerciale.
I finanziamenti sono estesi alle scorte necessarie alla
realizzazione dei programmi di investimento non eccedenti
il limite:
a) del 20 per cento dell'ammontare degli investimenti,
nel caso di realizzazione di programmi che comprendono
l'acquisto o la costruzione di locali per l'attivita'
commerciale;
b) del 30 per cento dell'ammontare degli investimenti
negli altri casi.
Note all'art. 15, comma 24:
- Per il testo dell'intero comma 16 dell'art. 11 della
legge n. 41/1986 si veda la nota all'art. 15, comma 48.
- Per il testo dell'art. 6 della legge n. 517/1975 si
veda la nota all'art. 15, comma 23.
Nota all'art. 15, commi 26 e 27:
Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 318/1987 (Norme urgenti
in materia di agevolazioni della produzione industriale
delle piccole e medie imprese e di riferimento degli
interventi di politica mineraria), come modificato dal
comma 27 del presente articolo, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Per il finanziamento dei programmi e
progetti di sostegno all'artigianato e la valorizzazione e
lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse
espressioni territoriali, artistiche e tradizionali e'
istituito, presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in armonia con i principi
previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, il "Fondo
nazionale per l'artigianato".
2. Il Fondo e' utilizzato, per una quota pari al 75 per
cento, direttamente delle regioni e ripartito ogni anno fra
le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio
nazionale dell'artigianato, di cui all'art. 12 della legge
8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese
artigiane esistenti in ciascuna regione moltiplicato per il
reciproco del reddito pro-capite regionale secondo i dati
disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel
periodo immediatamente precedente la ripartizione.
3. Per la realizzazione di iniziative di valorizzazione
e sviluppo del settore, di rilevanza nazionale o
ultraregionale, con riferimento anche ad attivita'
promozionali all'estero, l'utilizzo della restante quota
del quindici per cento e' disposto dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre
quello del residuo dieci per cento e' disposto dal
Consiglio nazionale dell'artigianato presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la
istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio
economico nazionale dell'artigianato. Con proprio decreto
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato determina altresi' i criteri, le procedure
e le modalita' di erogazione delle somme, ivi compresa la
verifica di attuazione delle iniziative.
4. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato una
relazione sull'utilizzo dei fondi ad esse trasferiti ai
sensi del comma 2.
5. Alla copertura dell'onere, valutato in lire 40
miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente
riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce "Provvedimenti di
sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio".
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Il testo dell'art. 12 della legge n. 443/1985 (Legge-
quadro per l'artigianato), richiamato nell'art. 3
soprariportato, e' il seguente:
"Art. 12 (Consiglio nazionale dell'artigianato). - Il
Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
esprime parere sulle materie inerenti all'artigianato in
riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla
politica della Comunita' economica europea,
all'esportazione, promuovendo e curando la documentazione e
rilevazione statistica delle attivita' artigiane.
Esso e' presieduto dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, ed e' composto:
1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;
2) dai presidenti delle commissioni regionali per
l'artigianato;
3) da otto rappresentanti designati dalle
organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione
della loro rappresentatitiva';
4) da quattro rappresentanti designati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere
nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;
5) dal presidente del consiglio generale della Cassa
per il credito alle imprese artigiane;
6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato
eleggono due vice presidenti tra i componenti di cui ai
numeri 2) e 3) del precedente comma.
Le norme di organizzazione e di funzionamento del
Consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio
nazionale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e
2032 dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
Nota all'art. 15, comma 28:
La legge n. 192/1986 reca: "Agevolazioni a favore dei
turisti stranieri motorizzati".
Note all'art. 15, comma 29:
- La direttiva CEE n. 81/363 e' stata pubblicata, nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 137 del 23
maggio 1981.
- I commi primo e terzo dell'art. 1 della legge n.
295/1985 (Finanziamento delle linee programmatiche per
favorire, nel triennio 1984-86, il processo di
ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria
navalmeccanica, nel quadro del rilancio della politica
marittima nazionale, relativamente al periodo 1985-88)
prevedono:
"Comma primo. - Per l'attuazione del processo di
ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria
navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica
marittima nazionale, secondo le linee programmatiche per il
triennio 1984-86 approvato dal Comitato interministeriale
per la politica industriale (CIPI) nella seduta del 9
giugno 1984, e' autorizzata, per il periodo 1985-88, la
complessiva spesa di lire 1.275 miliardi, in aggiunta agli
stanziamenti gia' recati per il settore dalle leggi 9
gennaio 1962, n. 1, 10 giugno 1982, n. 361, 14 agosto 1982,
n. 598, 14 agosto 1982, n. 599, e 14 agosto 1982, n. 600, e
successive modificazioni e integrazioni. La quota relativa
all'anno finanziario 1985 resta stabilita in lire 515
miliardi".
"Comma terzo. - Per le finalita' di cui al primo comma
sono altresi' autorizzati, in aggiunta ai limiti di impegno
previsti dall'art. 10 della legge 10 giugno 1982, n. 361, i
limiti di impegno di lire 85 miliardi per l'anno 1985 e di
lire 55 miliardi per l'anno 1986".
Note all'art. 15, comma 30:
- Il regolamento CEE n. 2617/80 e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 271
del 15 ottobre 1980.
- Il regolamento CEE n. 217/84 e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 27 del 31
gennaio 1984.
- Il regolamento CEE n. 3635/85 e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 350 del 27
dicembre 1985 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 4 del 30 gennaio 1986, 2a serie speciale.
- Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 902/1976
(Disciplina del credito agevolato al settore industriale)
e' il seguente:
"Art. 5 (Agevolazioni nelle aree insufficientemente
sviluppate dell'Italia centrale). - Alle imprese con
capitale investito non superiore a 7 miliardi di lire che
realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di
ammodernamenti per un investimento globale non superiore a
5 miliardi di lire nelle aree insufficientemente sviluppate
delle regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio, indicate dal
CIPE in base all'art. 7 del presente decreto, il tasso
d'interesse per la concessione del credito agevolato e'
fissato nella misura del 40% del tasso di riferimento,
comprensivo di ogni onore accessorio e spese; la misura del
finanziamento agevolato e' pari al 60% dell'investimento
globale comprendente gli investimenti fissi e, nella misura
massima del 40% di detti investimenti, le scorte di materie
prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del
ciclo di lavorazione e dell'attivita' dell'impresa.
La durata massima del finanziamento agevolato e' fissata
in 10 anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e di
preammortamento non superiori a 3 anni".
Note all'art. 15, comma 31:
- Il D.P.R. n. 915/1982 reca: "Attuazione delle
direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403
relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei
policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici
e nocivi". Si trascrive il relativo art. 23:
"Art. 23 (Agevolazioni agli investimenti). - Le
iniziative di imprese industriali, di consorzi di imprese
industriali di societa' consortili anche in forma di coop-
erative, tra imprese industriali e artigiane, di consorzi
di cooperative di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 217,
destinate alla costruzione, all'ampliamento o
all'ammodernamento di impianti di smaltimento di rifiuti
industriali e/o non industriali anche se prodotti da terzi
e rientranti nell'applicazione del presente decreto,
nonche' quelle che realizzano il recupero, il riciclo, la
riutilizzazione e la rigenerazione dei rifiuti stessi,
sono, con riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, classificabili nella
voce ammodernamenti.
In applicazione di detto decreto, per le iniziative del
precedente comma valgono le disposizioni previste nell'art.
5, quinto comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650,
prescindendo altresi' dalle variazioni sui livelli
occupazionali conseguenti la realizzazione del programma
degli investimenti.
Per le iniziative in questione le agevolazioni
creditizie previste da leggi regionali possono cumularsi
con quelle previste da leggi statali, purche' il complesso
delle agevolazioni non superi l'ammontare dell'investimento
globale.
In deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'art.
28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1976, n. 902, la riserva di fondi del 75% non impegnata dal
Mediocredito centrale in favore del Mezzogiorno alla data
di entrata in vigore del presente decreto e' destinata
anche al finanziamento delle iniziative indicate al primo
comma del presente articolo, secondo le modalita' ed i
criteri riportati nei precedenti commi".
- Il testo dell'art. 25, primo comma, lettera a), del
D.P.R. n. 902/1976 (per il titolo si veda nelle note
all'art. 15, comma 30)
e' il seguente:
"Il fondo di cui all'art. 1 e' costituito:
a) dalla somma complessiva di lire 3.200 miliardi
cosi' ripartita:
per gli interventi nei territori meridionali, lire
2.080 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di
lire 13 miliardi nell'anno finanziario 1976: di lire 65
miliardi nell'anno finanziaro 1977; di lire 135 miliardi
nell'anno finanziario 1978; di lire 173 miliardi negli anni
finanziari dal 1979 al 1986; di lire 133 miliardi nell'anno
finanziario 1987; di lire 93 miliardi nell'anno finanziario
1988; di lire 70 miliardi negli anni finanziari 1989 e
1990; di lire 57 miliardi nell'anno finanziario 1991; di
lire 45 miliardi nell'anno finanziario 1992; di lire 15
miliardi nell'anno finanziario 1993;
per gli interventi nel restante territorio nazionale,
lire 1.120 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in ragione di lire 7 miliardi
nell'anno finanziario 1976; di lire 35 miliardi nell'anno
finanziario 1977; di lire 120 miliardi nell'anno
finanziario 1978; di lire 164 miliardi nell'anno
finanziario 1979; di lire 130 miliardi nell'anno
finanziario 1980; di lire 106 miliardi nell'anno
finanziario 1981; di lire 93 miliardi negli anni finanziari
dal 1982 al 1986; di lire 62 miliardi nell'anno finanziario
1987; di lire 31 miliardi nell'anno finanziario 1988".
Nota all'art. 15, comma 33:
Il D.L. n. 386/1987 reca: "Adattamento della capacita'
di produzione della flotta peschereccia italiana alla
possibilita' di cattura mediante ritiro definitivo del
naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca
con reti a traino, nonche' interventi urgenti in materia di
gestione finanziaria degli enti portuali".
Note all'art. 15, comma 34:
- L'art. 3 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il
coordinamento della politica industriale, la
ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del
settore), istituisce, presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, il "Fondo per la
ristrutturazione e riconversione industriale" con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi
dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Il "Fondo" e' destinato alla concessione di agevolazioni
finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive,
condotte anche in forma cooperativa, che realizzino sul
territorio nazionale progetti di ristrutturazione e di
riconversione conformi ai programmi finalizzati previsti
dal quarto comma del precedente art. 2.
Ai fini della legge si intendono:
a) per progetti di ristrutturazione, i progetti
diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la
razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico
degli impianti nell'ambito dell'occupazione aziendale
eventualmente, ove richiesto da vincoli urbanistici, anche
modificandone l'ubicazione;
b) per progetti di riconversione sia i progetti
diretti ad introdurre produzioni appartenenti a comparti
merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli
produttivi degli impianti esistenti sia i progetti diretti
a sostituire impianti esistenti nelle aree indicate
nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9
novembre 1976, n. 902, mediante la realizzazione di nuovi
impianti di corrispondente entita' nei territori di cui
all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1967, n. 1523 (v. ora l'art. 1 del testo unico
approvato con D.P.R. n. 218/1978 riportato nella nota
all'art. 8, comma 31).
- Il testo dell'art. 14 della legge n. 46/1982
(Interventi per i settori dell'economia di rilevanza
nazionale) e' il seguente:
"Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo
e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi
dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di
imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti
tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi
produttivi o al miglioramento di prodotti o processi
produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le
attivita' di progettazione, sperimentazione sviluppo e
preindustrializzazione, unitariamente considerate.
Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, stabilisce le condizioni di
ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la
priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali
dell'economia nazionale e determina i criteri per le
modalita' dell'istruttoria".
Nota all'art. 15, comma 35:
Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 318/1987 (per il titolo
si veda la nota all'art. 15, commi 26 e 27) e' il seguente:
"Art. 1. - I benefici previsti dall'art. 1 della legge
19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono concessi a favore delle piccole e medie
imprese industriali individuate ai sensi dell'art. 2,
secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n.
675, e delle imprese artigiane, singole o associate, per
gli ordini complessivamente non inferiori a 50 milioni di
lire emessi nei 12 mesi successivi alla data del 3 aprile
1987, per l'acquisizione delle macchine operatrici e delle
apparecchiature individuate dal CIPI con deliberazione del
22 dicembre 1983, nonche' di:
a) sistemi composti da una o piu' unita' di lavoro
gestite da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di
opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del
ciclo tecnologico destinate a svolgere una o piu' delle
seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione,
montaggio, manipolazione, controllo, trasporto,
magazzinaggio;
b) sistemi di integrazione di una o piu' unita' di
lavoro composti da robot industriali o mezzi robotizzati,
gestiti da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di
opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del
ciclo tecnologico;
c) elaboratori elettronici di programmi e di dati
destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla
produzione della documentazione tecnica, alla
programmazione e gestione dei flussi produttivi, al
controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati;
d) pacchetti di programmi per l'utilizzazione delle
macchine, degli elaboratori e dei sistemi di cui alle
precedenti lettere a), b) e c).
Le agevolazioni non sono ammissibili per i soli pacchetti
di programmi ne' per la parte di costo eccedente quello
delle macchine e delle apparecchiature stesse.
2. I contributi concessi ad ogni singola impresa ai
sensi del comma 1 non possono superare l'importo di lire
350 milioni, elevato a 600 milioni nei territori di cui
all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218 (si veda la nota all'art. 8, comma 31).
La quota del contributo concesso ai sensi del comma 1,
relativa agli investimenti di cui alla lettera d). non puo'
superare il venticinque per cento del contributo totale.
3. Le modalita', i tempi e le procedure per la
presentazione delle domande e per la concessione dei
benefici sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. I beni acquisiti con i contributi di cui al presente
decreto non possono essere alienati, ceduti o distratti per
un periodo di tre anni dalla consegna dei beni stessi.
L'inosservanza del divieto determina la revoca del
contributo.
5. Nei casi di restituzione del contributo, in
conseguenza della revoca, le imprese debbono versare il
relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso
ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di
liquidazione del contributo.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1,
settimo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e di
cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 aprile
1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
giugno 1984, n. 212.
7. Le domande gia' presentate ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge 1 giugno 1987, n. 212, si intendono
confermate".
Con l'art. 2, secondo comma, lettera f), della legge n.
675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica
industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo
sviluppo del settore) il CIPI provvede a determinare i
limiti ed i criteri per la classificazione delle piccole e
medie imprese, anche in rapporto al numero degli occupati e
all'ammontare del capitale investito. Il D.M. 17 maggio
1982 (Gazzetta Ufficiale n. 154 del 7 giugno 1982) ha
fissato in lire 9,89 miliardi il limite dimensionale del
capitale investito delle piccole e medie imprese.
La deliberazione del CIPI 22 dicembre 1983, e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 358 del 31 dicembre
1983.
Nota all'art. 15, comma 36:
Il testo dei primi tre commi dell'art. 11 della legge n.
784/1980 (Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per
la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria
chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale, della
continuita' della produzione e della gestione degli
impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la
realizzazione del progetto di metanizzazione) e' il
seguente:
"Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato; di intesa con il Ministro per
gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, sentito il
comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali,
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e la
Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti
locali (CISPEL), il CIPE approva la prima fase del
programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno,
con l'indicazione dei comuni rientranti nei territori di
cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (si veda la nota
all'art. 8, comma 31), interessati all'attuazione del
programma medesimo, nonche' dei tempi di realizzazione
delle opere.
Il programma generale dovra' essere approvato dal CIPE
con la stessa procedura di cui al precedente comma entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Per l'attuazione del programma di cui ai comma
precedenti e' autorizzata la spesa di lire 605 miliardi
destinata alle seguenti finalita':
a) promozione delle reti di distribuzione urbana e
territoriale del metano per l'utilizzazione di questo nei
territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; (si
veda la nota all'art. 8, comma 31)
b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei
comuni e loro consorzi ai fini della realizzazione delle
reti, di cui alla precedente lettera a), nonche' della
trasformazione o dell'ampliamento a tali fini delle reti
esistenti;
c) concessione ai comuni o loro consorzi di contributi
per la realizzazione o la trasformazione o l'ampliamento
delle opere di cui alla precedente lettera a)".
Nota all'art. 15, comma 37 e 38:
Il testo dell'art. 12 della legge n. 308/1982 (Norme sul
contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali
elettriche alimentate con combustibili diversi dagli
idrocarburi) e dell'art. 26, della medesima legge, come
modificato dal comma 38 del presente articolo, e' il
seguente:
"Art. 12 (Incentivi alla produzione di energia da fonti
rinnovabili nel settore agricolo). - Al fine di incentivare
la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da
fonti rinnovabili nel settore agricolo, possono essere
concessi:
1) contributi in conto capitale per la realizzazione di
investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole od
associate, di impianti per la produzione di energia
termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nella
misura del 50 per cento della spesa ammessa, elevabile al
60 per cento per le cooperative;
2) per la parte di spesa non coperta dal contributo di
cui al precedente punto 1) un concorso nel pagamento degli
interessi sui mutui ventennali contratti con gli istituti
ed enti esercenti il credito agrario di miglioramento.
Detto concorso non potra' superare la differenza tra il
tasso di riferimento ed il tasso agevolato previsto a
carico dei mutuatari per le operazioni di credito agrario
di miglioramento.
Per la concessione dei contributi di cui al punto 1) e'
autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli
anni 1981 e 1982 e di lire 66 miliardi per l'anno 1983.
Per la concessione di contributi di cui al punto 2) e'
autorizzata la spesa di 4 miliardi per l'anno 1981, di 2
miliardi per l'anno 1982 e di lire 12 miliardi per l'anno
1983.
Le somme indicate nei precedenti commi, da iscriversi
nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, sono ripartite fra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal
Comitato interministeriale per la politica agricola e
alimentare, d'intesa con la commissione di cui all'articolo
4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Per l'erogazione degli incentivi di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni recate dal precedente
articolo 7, secondo comma.
Entro il mese di gennaio di ogni anno le regioni inviano
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione
dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente".
"Art. 26 (Fondo nazionale per il risparmio e le fonti
rinnovabili). - Il CIPE, su domanda della regione, puo'
autorizzare la regione stessa a trasferire le somme ad essa
assegnate ad altro capitolo del proprio bilancio, purche'
comprese tra quelle di cui agli articoli 6, 8, 12 e 13
della presente legge. In ogni caso le somme non ancora
impegnate dalle regioni nell'esercizio successivo a quello
di competenza, sono trasferite in apposito capitolo dello
stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sotto il
titolo 'Fondo nazionale per il risparmio e le fonti
rinnovabili' e sono riassegnate alle medesime regioni con
delibere del CIPE".
Nota all'art. 15, comma 39:
Il testo dell'art. 20 della legge n. 896/1986
(Disciplina della ricerca e della coltivazione delle
risorse geotermiche) e' il seguente:
"Art. 20 (Incentivi). - 1. Al fine di promuovere
l'utilizzazione di risorse geotermiche per usi non
elettrici e' concesso, ai titolari dei permessi di ricerca,
un contributo a fondo perduto commisurato ai costi
sostenuti e documentati, relativamente ai pozzi esplorativi
eseguiti nell'ambito di zone risultate indiziate a seguito
di attivita' di esplorazione, e indicati nel programma dei
lavori allegato all'istanza del permesso di ricerca.
2. Il contributo e' erogato dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato previa
verifica di conformita' delle opere svolte all'obiettivo
minerario indicato nel programma dei lavori, per un importo
pari al 75 per cento del costo per pozzi che abbiano avuto
esito negativo, ed al 25 per cento del costo per pozzi che
abbiano avuto esito positivo. Tali percentuali sono elevate
rispettivamente all'80 per cento ed al 30 per cento del
costo complessivo ove risultino documentate e sostenute
spese particolarmente gravose a salvaguardia della
integrita' ambientale, in base agli impegni assunti in
accettazione delle misure stabilite ai sensi degli articoli
4 e 11 della presente legge per la conservazione degli
equilibri ecologici preesistenti e per le spese documentate
concernenti lo studio di valutazione preventiva".
Note all'art. 15, comma 40:
- Per il testo dell'art. 6 della legge n. 517/1985 si
veda la nota all'art. 15, comma 23.
- La legge n. 217/1983 concerne la legge-quadro per il
turismo e interventi per il potenziamento e la
qualificazione dell'offerta turistica.
- Il D.P.R. n. 218/1978 approva il testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. Per i territori di
cui al predetto testo unico si veda la nota all'art. 8,
comma 31.
Nota all'art. 15, comma 42:
L'art. 3-octies del D.L. n. 9/1987 recante: "Interventi
urgenti in materia di distribuzione commerciale ed
ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517,
sulla disciplina del credito agevolato al commercio",
aggiunto dalla legge di conversione (testo coordinato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile
1987) istituisce, presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, un Fondo nazionale di
promozione e sviluppo del commercio.
Nota all'art. 15, comma 43:
Il testo dell'art. 37 della legge n. 949/1952
(Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento
dell'occupazione) e' il seguente:
"Art. 37. - E' istituito presso la Cassa un fondo per il
concorso statale, nella misura massima del 3 per cento, nel
pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a
favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti e
aziende di credito di cui all'art. 35.
L'importo del fondo e' di lire 1500 milioni, che sara'
conferito dal Ministro per il tesoro in ragione di lire 300
milioni all'anno per 5 anni, a decorrere dall'esercizio
finanziario 1951-52.
Le concessioni del contributo sul fondo sono deliberate
da apposito Comitato tecnico, nei limiti e con le modalita'
che saranno determinate dal Comitato interministeriale del
credito e del risparmio".
Nota all'art. 15, comma 44:
La legge n. 240/1981 reca: "Provvidenze a favore dei
consorzi e delle societa' consortili tra piccole e medie
imprese nonche' delle societa' consortili miste".
Nota all'art. 15, comma 45:
Il testo dei commi 1 degli articoli 7 e 8 della legge n.
856/1986, recante norme per la ristrutturazione della
flotta pubblica (gruppo Finmare) e interventi per
l'armamento privato, e' il seguente:
"Art. 7, comma 1. - Il Ministro della marina mercantile,
di concerto con il Ministro del tesoro, e' autorizzato a
concedere un contributo straordinario, nel limite
complessivo di 238 miliardi di lire, ripartito in ragione
di 98 miliardi di lire per l'anno 1986, 62 miliardi di lire
per l'anno 1987 e 78 miliardi di lire per l'anno 1988, alle
imprese armatoriali che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, effettuino:
a) servizi regolari di linea, trasporto merci alla
rinfusa ovvero servizio crocieristico con proprie navi o
galleggianti, battenti bandiera italiana, di almeno 2.500
tonnellate di stazza lorda;
b) collegamenti internazionali con navi, costruite in
Italia o nei Paesi della CEE, iscritte in matricole
nazionali, di stazza lorda non inferiore a 10.000
tonnellate e di eta' non superiore a 5 anni, mediante
servizi regolari di linea o trasporto di merci secche alla
rinfusa".
"Art. 8, comma 1. - Il Ministero della marina
mercantile, di concerto con il Ministero del tesoro e'
autorizzato a concedere contributi straordinari nel limite
complessivo di 30 miliardi di lire, alle imprese
armatoriali che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, hanno effettuato trasporto merci, con
proprie navi del tipo da carico secco o liquido di prodotti
esclusivamente agricoli. Il contributo e' riservato alle
navi aventi un tonnellaggio di stazza lorda non superiore a
2.499,99 e, comunque, non inferiore a 400".
Nota all'art. 15, comma 48:
Si trascrive il testo dei commi 15, 16, 17 e 18
dell'art. 11 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria
1986):
"15. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 6 della
legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni
ed integrazioni, (si veda la nota all'art. 15, comma 23),
sono altresi' incrementate di lire 30 miliardi per il 1986,
160 miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988, nonche'
della somma di lire 20 miliardi annui dal 1987 al 1996 e di
lire 30 miliardi l'anno dal 1988 al 1997.
16. Le predette somme sono destinate alla concessione
delle seguenti agevolazioni alle societa' promotrici di
centri commerciali all'ingrosso nonche' alle societa'
consortili con partecipazione maggioritaria di capitale
pubblico che realizzano mercati agro-alimentari
all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e
provinciale:
1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per
cento degli investimenti fissi realizzati;
2) contributi in conto interessi su finanziamenti di
istituti di credito speciali pari:
a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con
tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di
riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i
mercati realizzati nel Mezzogiorno;
b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con
tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di
riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i
mercati realizzati nel restante territorio nazionale.
17. La realizzazione dei predetti programmi di
investimento e' accertata dagli istituti di credito
speciale interessati secondo le procedure previste dalla
legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni
ed integrazioni.
18. Con proprie deliberazioni, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il CIPE, sentita la commissione
interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio
1970, n. 281, stabilisce le direttive, le procedure, i
tempi e le modalita' di erogazione dei contributi e di
accertamento degli investimenti".
Nota all'art. 15, comma 49:
La legge n. 675/1977 reca: "Provvedimenti per il
coordinamento della politica industriale, la
ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del
settore".
Nota all'art. 15, comma 50:
Per il D.L. n. 2/1987 si veda la nota all'art. 15, commi
7 e 8.
Note all'art. 15, comma 52:
- Il comma 5 dell'art. 14 della legge n. 64/1986
(Disciplina organica dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno) prevede che: "Per le imprese che si
costituiscono in forma societaria per la realizzazione di
nuove iniziative produttive nei territori meridionali la
riduzione alla meta' dell'IRPEG di cui all'articolo 105,
primo comma, del citato testo unico e' sostituita
dall'esenzione decennale totale".
- Per il testo dell'art. 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. n.
218/1978 si veda la nota all'art. 8, comma 31.
Note all'art. 15, comma 53:
- Il testo dell'art. 18 della legge n. 675/1977 (per il
titolo si veda la nota all'art. 15, comma 49), come
modificato dall'art. 14 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936,
convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e' il
seguente:
"Art. 18. - La detrazione prevista dall'art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (sull'IVA), e successive modificazioni, e' maggiorata
di un importo pari al 4 per cento della base imponibile,
risultante dalle fatture e dalle bollette doganali
registrate nei dodici mesi successivi a partire dal mese
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge e relative ad ordinativi emessi nello stesso periodo
di tempo, per gli acquisti e per le importazioni di beni
materiali ammortizzabili di nuova produzione, ad esclusione
degli immobili, afferenti all'esercizio delle industrie
manifatturiere ed estrattive di cui ai gruppi da IV a XV
della tabella approvata con decreto del Ministro per le
finanze 29 ottobre 1974.
La maggiore detrazione di cui al comma precedente e'
ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle
dichiarazioni periodiche, quando dovute o nelle annotazioni
previste nell'art. 12, comma ottavo, della legge 12
novembre 1976, n. 751, nonche' nella dichiarazione annuale,
e che alla dichiarazione stessa siano allegati, in
originale o in copia fotostatica, gli ordinativi, le
fatture e le bollette doganali.
L'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo e' a carico del "Fondo" di cui all'art. 3, che
versera' all'erario la relativa imposta secondo modalita'
stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di
concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e
la programmazione economica".
- Il testo dei commi 3 e 6 dell'art. 14 della legge n.
64/1986 (per il titolo si veda nelle note all'art. 15,
comma 52) e' il seguente:
"3. Nei territori di cui all'art. 1 del citato testo
unico (v. nota all'art. 8, comma 31), le disposizioni rel-
ative alla riduzione dell'IVA, previste dall'art. 18 della
legge 12 agosto 1977, n. 675, si applicano per un
quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente
legge".
"6. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei
commi 3, 4, 5 fanno carico ai fondi di cui alla presente
legge, con i criteri e le modalita' stabiliti con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro".
- Il testo dell'art. 55 della legge n. 526/1982
(Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia), come
modificato dall'art. 5 del D.L. 1 ottobre 1982, n. 697,
convertito nella legge 29 novembre 1982, n. 887, e' il
seguente:
"Art. 55. - La detrazione prevista dall'art. 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (sull'IVA), e successive modificazioni, e' maggiorata
di un importo pari al 6 per cento della base imponibile
risultante dalle fatture e bollette doganali relative ad
acquisti e ad importazioni, derivanti da ordinativi, emessi
dal mese successivo a quello della data di entrata in
vigore della presente legge al 31 dicembre 1982, di beni
materiali ammortizzabili, esclusi gli immobili, di nuova
produzione, consegnati o importati, entro il 30 dicembre
1983, afferenti all'esercizio di imprese industriali e
artigiane di cui ai gruppi da IV e XV della tabella
approvata con decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre
1974, integrata con i successivi decreti 5 maggio 1975, 15
dicembre 1977, 27 aprile 1979 e 21 novembre 1979. La
maggiore detrazione si applica indipendentemente dalle
limitazioni di cui agli articoli 19, terzo comma, e 19- bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e spetta anche per la posa in opera,
installazione e montaggio dei beni acquistati o importati,
sempreche' i relativi ordinativi e le relative prestazioni
risultino emessi ed effettuate entro i termini sopra
stabiliti.
La maggiore detrazione di cui al comma precedente e'
ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle
annotazioni prescritte nell'art. 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e suc-
cessive modificazioni, e nella dichiarazione annuale e che
alla dichiarazione stessa siano allegati, in originale o in
copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture, le bollette
doganali ed i documenti relativi alla consegna".
Note all'art. 15, comma 55:
- La legge n. 155/1981 reca: "Adeguamento delle
strutture e delle procedure per la liquidazione urgente
delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e
misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica".
Gli articoli 16, 17 e 18 della predetta legge dettano norme
sul pensionamento anticipato di operai ed impiegati di
imprese industriali, diverse da quelle edili, di dirigenti
di aziende industriali, diverse da quelle edili, e di
lavoratori di imprese esercenti miniere, cave e torbiere
con lavorazioni ancorche' parziali in sotterraneo.
- Ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera a) e c),
della legge n. 675/1977 (per il titolo si veda nelle note
all'art. 15, comma 49) il CIPI, su proposta del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, accerta la
sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2
della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni e la sussistenza, ai fini della
corresponsione del trattamento previsto dall'art. 2 della
legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive
modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che
presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla
situazione occupazionale locale ed alla situazione
produttiva del settore.
Nota all'art. 15, comma 56:
Il testo dell'art. 1 della legge n. 193/1984 (Misure per
la razionalizzazione del settore siderurgico e di
intervento della GEPI S.p.a.) e' il seguente:
"Art. 1. - Il requisito di eta' previsto dagli articoli
16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di
pensionamento anticipato e' stabilito in 50 anni di eta'
per i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, siano dipendenti dalle aziende industriali
del settore siderurgico, dalle aziende che svolgono in modo
continuativo e prevalente attivita' di servizio e
manutenzione negli stabilimenti siderurgici, dalle aziende
che svolgono attivita' di produzione di carbone coke, dalle
aziende produttrici di materiali refrattari, dalle aziende
produttrici di elettrodi di grafite artificiale per
l'industria siderurgica, nonche' dalle aziende che occupano
un numero di lavoratori superiore a 1000 ed esercitano la
commercializzazione esclusivamente di prodotti siderurgici.
I lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al primo
comma, i quali al momento dell'entrata in vigore della
presente legge fruiscano del trattamento straordinario di
integrazione salariale ovvero siano stati licenziati per
riduzione di personale o cessazione dell'impresa
successivamente al 1 gennaio 1981, possono essere ammessi
al pensionamento anticipato, sussistendone i requisiti,
purche' presentino domanda entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della
legge 23 aprile 1981, n. 155, si applicano sino al 31
dicembre 1985. Tale termine e' esteso al 31 dicembre 1986
per i dipendenti delle aziende di cui al primo comma del
presente articolo.
Il trattamento di prepensionamento di cui ai commi
precedenti e' esteso, sussistendone i requisiti, ai
lavoratori titolari di pensione di invalidita'. Ai predetti
lavoratori titolari di pensione di invalidita' verra'
corrisposto un supplemento di pensione, commisurato alle
mensilita' mancanti al raggiungimento della normale eta'
pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti.
L'anzianita' contributiva dei dirigenti di aziende
industriali ai quali e' dovuto l'assegno di cui all'art. 17
della legge 23 aprile 1981, n. 155, e' aumentata di un
periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione
del rapporto di lavoro e quella del compimento del 60 anno
di eta' se uomo, o del 55 anno di eta' se donna.
Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31
dicembre 1986 per i lavoratori di cui agli articoli 16, 17
e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, non trovano
applicazione l'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981,
n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1982, n. 54, e l'art. 4 della legge 9 dicembre
1977, n. 903.
La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai
dell'industria corrisponde al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti una somma pari all'importo risultante
dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per
il Fondo medesimo, sull'importo che si ottiene
moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione
l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore
interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla
Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti nella
contabilita' separata relativa agli interventi
straordinari.
Inoltre la Cassa per l'integrazione guadagni,
contabilita' relativa agli interventi straordinari,
versera' annualmente al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti un ammontare pari al numero delle mensilita' di
pensione, esclusa la tredicesima mensilita',
anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della
normale eta' pensionabile, per l'importo massimo della
integrazione salariale straordinaria di cui alla legge 13
agosto 1980, n. 427".