Art. 15. 1. E' autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere, con le modalita' e nelle proporzioni di cui all'articolo 14, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184. 2. Per consentire l'attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 1988, di lire 500 miliardi per l'anno 1989 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro. 3. Una quota fino al 10 per cento delle disponibilita' del fondo di cui al comma 2, con priorita' per programmi anche consortili a favore delle piccole e medie imprese, e' utilizzata per finanziare l'attivita' di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca di eta' non superiore a 29 anni, che verranno impiegati nella realizzazione dei progetti. Per le attivita' di formazione professionale saranno utilizzate le societa' di ricerca costituite con i mezzi del fondo medesimo e anche le strutture universitarie e post-universitarie. I soggetti destinatari delle quote di finanziamento per attivita' di formazione professionale devono documentare i risultati delle suddette attivita' di formazione. Sulle suindicate attivita' il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica riferisce annualmente al CIPI nelle forme previste dall'articolo 11, terzo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46. 4. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica adotta le occorrenti iniziative per armonizzare riequilibrare e qualificare il sistema infrastrutturale relativo al settore della ricerca scientifica, favorendo rapporti di collaborazione e la costituzione di consorzi tra le universita' e le altre istituzioni di ricerca pubbliche e private da regolare mediante apposite convenzioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1988 destinati alla concessione da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di contributi in conto capitale a titolo di concorso nelle spese, secondo modalita' e procedure stabilite con decreto del Ministro medesimo, di concerto con quello del tesoro. Fino alla data di costituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, le iniziative di cui al presente comma sono adottate d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione. 5. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, e' stabilito, ai sensi dell'articolo 15 della stessa legge n. 163 del 1985, in lire 897 miliardi per il 1988, in lire 943 miliardi per il 1989 e in lire 991 miliardi per il 1990. Per gli anni successivi l'entita' del fondo e' determinata con le modalita' previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. 6. Al fondo di dotazione dell'Ente autonomo gestione cinema (EAGC) e' conferito l'apporto di lire 25 miliardi per il 1988. E' altresi' conferito all'Ente autonomo "Teatro San Carlo" di Napoli il contributo stroardinario di lire 5 miliardi per l'anno 1988, lire 3 miliardi per l'anno 1989 e lire 2 miliardi per l'anno 1990 per la celebrazione del duecentocinquantesimo anniversario della fondazione del teatro. E' conferito al comune di Spoleto il contributo straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1988 e lire 2 miliardi per l'anno 1989 affinche' sia trasferito alla Fondazione "Festival dei due mondi" di Spoleto. 7. Il limite di impegno di lire 45 miliardi per l'anno 1989 di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico, e' elevato a lire 105 miliardi, di cui almeno il 40 per cento nei territori meridionali. 8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e' elevata, a decorrere dall'anno 1989 e fino all'anno 1996, di lire 5 miliardi. 9. Il limite del controvalore dei prestiti che il Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e gli altri istituti di credito abilitati possono contrarre all'estero negli anni 1988 e 1989 ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' complessivamente elevato di lire 1.500 miliardi. 10. Per consentire, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la prosecuzione degli interventi di riconversione delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, nonche' delle cooperative e loro consorzi operanti nel settore dell'allevamento che, per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi, abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attivita' di trasformazione, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 1988, con particolare riguardo agli interventi di riconversione finalizzati allo sviluppo di tecniche agricole che limitino o escludano l'impiego di fitofarmaci e alla valorizzazione dei relativi prodotti. 11. Per la copertura della quota stabilita dall'articolo 1, comma 5, del Regolamento CEE n. 2262/84 del Consiglio in data 17 luglio 1984, non a carico del bilancio generale delle Comunita' europee, relativa alle spese da sostenere per i controlli previsti dall'articolo 1, comma 2, del citato Regolamento CEE n. 2262/84, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1988, la spesa annua di lire 9 miliardi. 12. Al fine di finanziare il secondo piano annuale di attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facolta' di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' riferita all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, per gli anni dal 1988 al 1991. La quota per l'anno 1991 e' determinata in lire 13.000 miliardi. 13. Per la realizzazione di un programma che prevede l'installazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialita' e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1988, 30 miliardi per l'anno 1989 e 45 miliardi per l'anno 1989 e 45 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali. 14. Gli importi di cui al comma 13 possono essere erogati agli enti di gestione o a societa' per azioni da essi direttamente o indirettamente partecipate a titolo di contributo per la realizzazione dei relativi progetti predisposti dagli enti e approvati dal CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. 15. Per la realizzazione dello schedario viticolo comunitario, previsto dal Regolamento CEE n. 2392/86 del Consiglio del 24 luglio 1986, alla cui istituzione la Comunita' partecipa con un finanziamento del 50 per cento dei costi effettivi, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento medesimo, e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 16. Per consentire lo sviluppo del settore zootecnico, ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, le cooperative agricole e loro consorzi per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti di macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni possono contrarre mutui nel limite complessivo massimo di lire 700 miliardi in ragione di lire 400 miliardi nel 1988 e lire 300 miliardi nel 1989. Detti mutui possono essere destinati nei limiti di lire 100 miliardi per il 1988 e di lire 50 miliardi per il 1989 anche ad operazioni di consolidamento delle passivita' esistenti a favore dei soggetti e relativamente alle strutture ed impianti sopra indicati, si applica in tale caso la disposizione dell'articolo 6, secondo comma della legge 4 giugno 1984, n. 194. In relazione e tali mutui, e' concesso un contributo negli stessi interessi nella misura massima di 10 punti percentuali secondo criteri e modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura, e delle foreste, di concerto con il Ministro del Tesoro. Si applica alla gestione dei macelli e degli impianti di lavorazione della carne bovina suina, ed ovina la disposizione dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 aggiunta all'articolo 13, secondo comma della legge 4 giugno 1984, n. 194. Per le finalita' di cui al presente comma sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno 1989. Le disposizioni del presente comma si applicano d'intesa con le Regioni, anche per il finanziamento dei progetti relativi al consolidamento e allo sviluppo degli allevamenti da latte e da carne di cooperativa agricole e loro consorzi. 17. Il fondo istituito presso la Sezione per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e' incrementato nell'anno 1988 di lire 70 miliardi. Alla predetta Sezione Speciale e' accordata la garanzia dello Stato, per il rischio di cambio su prestiti aventi durata non superiore ad un anno, contratti all'estero per lo svolgimento della propria attivita'. La garanzia si applica alle variazioni eccedenti il 2 per cento intervenuto nel tasso di cambio tra la data di conversione in lire della valuta mutuata e quelle del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi, secondo modalita' di attuazione da fissare con decreto del Ministro del Tesoro, e con un onere massimo, in ogni caso, non superiore a lire 20 miliardi. Gli eventuali oneri derivanti dalla operativita' della garanzia di cambio prevista dal presente comma sono imputati al capitolo 4529 dello Stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1988 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 18. Al fondo di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione per il finanziamento di interventi a salva guardia dei livelli di occupazione, e' conferita per il 1988 la somma di lire 30 miliardi. 19. Alle societa' finanziarie, di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e' corrisposto a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'assistenza ed alla consulenza relativa ai progetti predisposti dalle cooperative di cui all'articolo 14 della medesima legge, nonche' per la gestione delle partecipazioni nelle stesse, un compenso da determinarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e del tesoro. Gli oneri derivanti, compresi quelli sostenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono posti a carico del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 della richiamata legge n. 49 del 1985. 20. Il fondo di dotazione della SACE - Sezione Speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' incrementato della somma di lire 300 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988. Continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 21. Dopo il terzo comma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e' inserito il seguente: "L'ammontare dei rientri, di cui al comma precente va rapportato esclusivamente al corrispodente importo degli indennizzi cui si e' fatto fronte con le disponibilita' finanziarie del fondo di cui al secondo comma. Gli interessi, a qualsiasi titolo maturati, le eventuali differenze di cambio nonche' oneri e spese relativi ai rientri restano, rispettivamente acquisiti ed a carico della SACE". 22. Il fondo di dotazione del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e' aumentato di lire 500 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1988, di lire 200 miliardi nell'anno 1989 e di lire 250 miliardi nell'anno 1990. 23. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 concernente la disciplina del commercio, e' ulteriormente integrato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1997. 24. Il fondo di cui al comma 23 e' altresi' incrementato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, per la concessione di contributi in conto capitale, limitatamente alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso, previsti dal comma 16, numero 1), dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti dal Comitato per la gestione del fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517. 25. Per societa' promotrici di centri commerciali al dettaglio beneficiarie delle agevolazioni finanziarie previste da leggi statali e regionali, si intendono le societa', anche consortili, nelle quali il numero dei soci sia rappresentato prevalentemente da piccole e medie imprese commerciali con la eventuale partecipazione di altre imprese commerciali e degli organismi rappresentativi dall'associazionismo economico e sindacale del commercio. 26. Il Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito con modificazioni, della legge 3 ottobre 1987, n. 399 e' integrato per l'anno 1988 di lire 90 miliardi. 27. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318 convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399 e' sostituito dal seguente: "2. Il Fondo e' utilizzato, per una quota pari al 75 per cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane esistenti in ciscuna regione moltiplicato per il reciproco del reddito pro-capite regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto Centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione". 28. Il fondo speciale per le agevolazioni e per i servizi a favore dei turisti stranieri motorizzati, di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192, e' incrementato di lire 25 miliardi per il 1988. 29. Per consentire la definizione di interventi, avviati sulla base della Direttiva CEE, n. 81/363, finalizzati alla ristrutturazione, e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, e' ulteriormente integrata della complessiva somma di lire 930 miliardi, in ragione di lire 265 miliardi per l'anno 1988, lire 265 miliardi per l'anno 1989 e lire 400 miliardi per l'anno 1990, in favore dell'industria cantieristica ed armatoriale. Tali somme sono annualmente ripartite tra i settori interessati con decreti del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro e sono comprensive degli importi di un ulteriore limite di impegno di lire 215 miliardi per l'anno 1988, in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'articolo 1 della richiamata legge n. 295 del 1985. 30. Ai fini dell'attuazione del regolamento della Commissione delle Comunita' europee n. 2617/80, come modificato dai regolamenti n. 217/84 e 3635/85, concernente provvidenze in favore di alcune zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale, nelle province di Trieste, Gorizia, e Genova sono ammesse le agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 e successive modificazioni ed integrazioni, fino al 31 dicembre 1988. Per la provincia di Genova sono esclusi i comuni di Gorreto, Rovegno, Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto. 31. Per le finalita' di cui al comma 30 nonche' per l'applicazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le autorizzazioni di spesa da iscrivere nel capitolo 7545 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 25, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate di lire 50 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990. 32. Per le finalita' di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, e' autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 120 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per l'anno 1990. Tali somme sono annualmente ripartite fra i vari interventi secondo un piano triennale da approvarsi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). 33. Per la prosecuzione degli interventi per il fermo del naviglio da pesca previsti dal decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, convertito, con modificazioni dalla legge 19 novembre 1987, n. 471 da attuarsi con i criteri ivi stabiliti, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, e 1989 e 1990. 34. Le disponibilita' esistenti presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675 non utilizzate entro il 31 luglio 1988, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per il 1988, per essere assegnate al Fondo speciale, rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le somme che si rendessero disponibili presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale a seguito di rinuncia delle imprese interessate sono egualmente trsferite al Fondo per l'innovazione tecnologica, con la procedura di cui al precedente periodo. 35. Per la concessione dei benefici previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399 con le modalita' ed i criteri ivi indicati, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989. 36. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, per il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e' incrementata di lire 300 miliardi per il 1990. 37. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e' autorizzata la spesa di lire 34 miliardi per il 1988, destinati quanto a lire 30 miliardi alla concessione dei contributi di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 12 della medesima legge, e quanto a lire 4 miliardi, alla concessione dei contributi di cui al numero 2). 38. All'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308 sono aggiunte, in fine le parole: "e sono riassegnate alle medesime regioni con delibere del CIPE". 39. Per gli interventi di cui all'articolo 20 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente disciplina della revoca e coltivazione delle risorse geotermiche, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi nel 1988, lire 20 miliardi nel 1989 e lire 30 miliardi nel 1990. 40. Per gli anni 1988, e 1989 e 1990, a valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, alle imprese commerciali, indipendentemente dalle loro dimensioni, alle imprese previste dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, ed alle imprese esercenti attivita' di servizi, compresi quelli relativi all'informatica e alla telematica, ubicazione nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le spese sostenute, nei limiti massimi di lire 6 miliardi per le societa', co- operative, loro consori, gruppi di acquisto, centri operativi aderenti ad unioni volontarie ed altre forme di commercio associato, e di lire 3 miliardi per le rimanenti imprese, sono concessi, per l'ammodernamento la ristrutturazione, l'ampliamento, la razionalizzazione e l'informatizzazione delle stesse: a) contributi in conto capitale nella misura del 10 per cento dell spese effettivamente sostenute, al netto IVA; b) contributi in conto interessi con tasso a carico degli operatori pari al 40 per cento del tasso di riferimento, per finanziamenti agevolati, fino al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA. 41. Le agevolazioni di cui al comma 40 sono concesse in relazione alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 42. Il fondo di cui all'articolo 3-octies del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121 concernente interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale, e' integrato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. 43. E' autorizzato l'apporto di lire 120 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1994, al fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. 44. Per la corresponsione dei contributi di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240, e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere, per le rispettive competenze quanto a lire 15 miliardi nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, e quanto a lire 25 miliardi nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero. 45. Per consentire il conseguimento delle finalita' previste dalla legge 5 dicembre 1986, n. 856, i complessivi limiti di cui all'articolo 7 comma 1, e all'articolo 8, comma 1, della stessa legge sono aumentati ciascuno della somma di lire 40 miliardi in riferimento alle quote previste per l'anno 1988. 46. Per le spese relative allo svolgimente di attivita' di ricerca o documentazione, studi e consulenze da affidare ad esperti ed istituti esterni, anche di nazionalita' estera, per analisi a valutazioni di mercato nonche' per definire indirizzi e programmi, anche settoriali, inerenti al sistema delle partecipazioni statali e le relative riforme organizzative e procedimentali anche per acquisizioni o dismissione di quote di capitale di societa' e partecipazione statale, e' autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali. 47. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, a partire dall'anno 1988, al fine della realizzazione di un sistema di automazione nell'ambito del Ministero delle partecipazioni statali, da iscrivere al capitolo 1101 del relativo stato di previsione. 48. Per consentire lo svolgimento di attivita' di ricerca e documentazione studi e consulenze, da affidare a commissioni o ad esperti ed istituti esterni, per analisi e valutazioni delle problematiche delle piccole e medie imprese, delle iniziate concernenti il sistema della produzione industriale e delle fonti di energia, nonche' per le attivita' del Comitato tecnico per l'energia e del piano per la realizzazione dei mercati agro-alimentari di cui all'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' autorizzata a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I compensi da attribuire ai membri delle commissioni o agli esperti sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. 49. Alla copertura dell'onere di cui ai commi 46, 47 e 48 di lire 4,5 miliardi per il 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 12 agosto 1977, n. 675. 50. Per consentire l'immediata realizzazione di investimenti finalizzati al recupero, alla ristrutturazione ed all'adeguamento funzionale dell'intero patrimonio immobiliare, delle strutture e dei servizi, e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 15 miliardi per l'anno 1988 destinata dall'Ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel modo". Sono dichiarati prioritari gli interventi finalizzati alle strutture sportive ed a quelle complementari per le finalita' di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, previsti dal comma 7 del presente articolo. 51. E' autorizzato inoltre il conferimento di un apporto al fondo di dotazione dell'Ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo", di 10 miliardi per l'anno 1988, per consentire gli investimenti indispensabili per le funzioni istituzionali. 52. Per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1 gennaio 1988, alle imprese industriali manifatturiere, anche artigiane e cooper- ative, gia' esistenti alla data del 1 ottobre 1987, le quali occupino non piu' di 100 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e procedano, entro il 31 dicembre 1990, a nuove assunzioni con contratto di lavoro, a tempo indeterminato, spetta per ogni lavoratore assunto ed occupato in aggiunta ai lavoratori a tempo indeterminato risultanti in organico alla data del 1 ottobre 1987, un contributo di lire 3.600.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990, di lire 2.880.000 per l'anno 1991, e di lire 2.160.000 per l'anno 1992. Il suddetto contributo nel caso di assunzione, di donne, nonche' di assunzione di uomini disoccupati da piu' di 12 mesi e di eta' compresa tra i 25 e 40 anni e' rispettivamente aumentato di lire 600.000, lire 480.000 e lire 360.000. Il predetto contributo e' proporzionato alla durata effettiva del rapporto di lavoro, ed il suo ammontare, in caso di lavoro a tempo parziale, e' corrispondentemente ridotto. Esso non concorre a formare la base impobinile ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito. Il suddetto contributo e' concesso ed erogato secondo modalita' stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro e non spetta alla imprese di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64 per la durata dell'esenzione ivi prevista. L'impresa e' tenuta a rimborsare il contributo percepito per il singolo lavoratore nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato nei sei mesi successivi alla sua assunzione. Il contributo non e' cumulabile con analoghi contributi disposti dalle regioni meridionali. Il contributo di cui al presente comma e' concesso per le assunzioni effettuate in aree, ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, individuate dal CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tenuto conto dei livelli di disoccupazione nelle aree stesse presenti. Il relativo onere, valutato in lire 350 miliardi annui, e' posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64. 53. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la detrazione prevista dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' elevata ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 3, della legge 1 marzo 1986, n. 64 al 6 per cento della base imponibile le la maggiore detrazione si applica anche alle prestazioni di posa in opera, installazione e montaggio di cui all'articolo 55 della legge 7 agosto 1982, n. 526. Alle minori entrate derivanti dal presente comma si fa fronte a norma del comma 6 del medesimo articolo 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64. 54. Il Governo presente annualmente al Parlamento, entro il 30 settembre, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti delle provvidenze previste nel comma 52. 55. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, continuano a trovare applicazione dal 1 gennaio sino al 31 dicembre 1988. La facolta' di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni e' riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2 comma quinto lettere a) e c) della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte al 30 giugno 1987, ovvero deliberazioni relative alla facolta' di pensionamento anticipato successivamento al 30 giugno 1987. 56. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, continua a trovare applicazione dal 1 gennaio sino al 31 dicembre 1988. Il relativo onere e' valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
Note all'art. 15, comma 1: - Si trascrive il testo del decimo comma dell'art. 14 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985): "E' autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.a. costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184. A tal fine, per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, il Ministro del tesoro e' autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma annua di lire 105 miliardi ed i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati della somma annua di lire 35 miliardi ciascuno, mediante versamenti da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore di ciascuno dei predetti enti". - La legge n. 184/1971 reca: "Interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali". Si trascrive il testo del relativo art. 5: "Art. 5. - L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'Istituto mobiliare italiano (IMI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a costituire una societa' finanziaria per azioni. Tale societa', per concorrere al mantenimento ed all'accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da difficolta' transitorie di imprese industriali, effettua interventi sulla base di piani di riassetto o riconversione, atti a comprovare la concreta possibilita' del risanamento delle imprese interessate, nelle seguenti forme: 1) assumere partecipazioni in societa' industriali che versino in condizioni di difficolta' finanziaria o gestionale, giudicate, in base al piano di riassetto o riconversione, transitorie e superabili, al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione delle imprese e per una successiva cessione delle partecipazioni stesse; 2) costituire o concorrere a costituire societa' per la gestione o per il rilievo di aziende industriali al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione di aziende e per una loro successiva cessione; 3) concedere finanziamenti, anche a tassi agevolati, alle societa' di cui ai numeri 1) e 2). Gli interventi della societa' finanziaria ai sensi del presente articolo possono essere condizionati dalla stessa societa', oltre che all'approvazione del piano di riassetto o di riconversione, anche all'assunzione di particolari obblighi da parte degli azionisti delle societa' titolari delle aziende industriali oggetto d'intervento della societa' finanziaria. Il CIPE delibera le direttive alle quali deve attenersi la societa' finanziaria sopra indicata". Nota all'art. 15, comma 2: La legge n. 1089/1968 converte in legge, con modificazioni, con l'art. 1, il D.L. 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato. Il testo dell'art. 4 di detta legge, come modificato dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, e' il seguente: "Art. 4. - Allo scopo di accelerare il progetto e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e l'adozione delle tecnologie e delle tecniche piu' avanzate, e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. La somma e' costituita in fondo speciale presso l'Isituto mobiliare italiano che lo amministra con le modalita' proprie dell'istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo. L'IMI e' tenuto ad erogare le disponibilita' del fondo di cui al comma precedente secondo le direttive di politica di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente, su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica: a) sotto forma di partecipazione al capitale di societa' di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi; b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici economici, imprese industriali o loro consorzi, nonche' alle societa' di ricerca di cui alla precedente lettera a); c) sotto forma di interventi nella spesa - nella misura non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca - presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera b), disciplinati da contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI. In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, puo' per programmi che hanno per obiettivo la promozione dell'industria nazionale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo sviluppo del prodotto; d) sotto forma di contributi nella spesa - in misura non superiore al 20 per cento - dei progetti di ricerca presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta, dal CIPE, il quale potra' consentire, altesi', la comulabilita' di detti contributi con le altre forme di intervento di cui alle precedenti lettere b) e c). La quota del fondo da destinare a contributi nella spesa sara' determinata dal CIPE. I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo, verifica la conformita' dei progetti agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e li sottopone all'approvazione del CIPE. Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica riferisce al CIPE sulla gestione del fondo ai fini degli adempimenti di cui al precedente comma, e trasmette relazione in materia al Parlamento. In relazione all'impegno e alla vastita' della ricerca l'IMI scegliera' le forme di intervento di cui al secondo comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti, l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti economici, le imprese o i loro richiedenti, e tenendo conto dell'impegno finanziario, concordera' i termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati della ricerca. Una quota parte del fondo di cui al presente articolo, da determinarsi a cura del CIPE, dovra' essere destinata alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese anche consorziali. Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo, le societa' costituite dagli enti pubblici economici, le imprese, e loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica delle possibilita' di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale. Dei risultati delle ricerche sara' riferito con la relazione previsionale e programmatica da presentarsi al Parlamento". Nota all'art. 15, comma 3: Il terzo comma dell'art. 11 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) prevede che: "Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del comitato di cui all'art. 7, sottopone al CIPI un rapporto sui risultati finali della ricerca oggetto del contratto e riferisce annualmente sull'andamento della gestione dei singoli contratti di ricerca, nonche' sulla loro rispondenza agli obiettivi previsti e alle direttive emanate, anche con riferimento alla valutazione del rapporto costi-benefici". Note all'art. 15, comma 5: - Il testo dell'art. 1 della legge n. 163/1985 e' il seguente: "Art. 1 (Fondo unico per lo spettacolo). - Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attivita' cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonche' per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, e' isituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo". L'art. 15 determina la dotazione del Fondo isituito dall'art. 1 e ne indica le norme di copertura. - Il testo del quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984 e' riportato nella nota all'art. 1, comma 6. Nota all'art. 15, commi 7 e 8: Si trascrive il testo dei primi tre commi dell'art. 2 del D.L. n. 2/1987 (Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico), introdotti dalla legge di conversione: "1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ventennali a totale carico dello Stato ai seguenti soggetti: a) ai comuni per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), fino a 400 miliardi; b) ai comuni e loro consorzi, alle comunita' montane e alle province per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c). 1- bis A tali fini sono autorizzati i limiti di impegno di lire 90 miliardi e di ulteriori lire 45 miliardi a decorrere, rispettivamente dal 1988 e dal 1989. 1- ter L'Istituto per il credito sportivo e' autorizzato a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo statale ai soggetti di cui alla legge 18 febbraio 1983, n. 50, per la realizzazione di impianti destinati alle finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c). Per la concessione del contributo statale si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 1. Detto contributo e' fissato nella misura annua del 4 per cento rapportata all'onere di ammortamento per capitale e interessi da corrispondere direttamente all'istituto mutuante. E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996 per la concessione del predetto contributo, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo. La costruzione e la gestione degli impianti sportivi possono essere affidati in concessione dal comune a societa' sportive, o ad associazioni sportive indicate nell'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sostituito dall'art. 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50. Se l'opera viene realizzata su terreno di proprieta' del comune, questo e' autorizzato ad intervenire nell'atto di stipula del mutuo quale terzo datore dell'ipoteca sull'immobile a garanzia del mutuo stesso o comunque a costituire a favore del mutuatario diritto di superficie sul quale quest'ultimo potra' iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo". Si ritiene utile trascrivere anche i primi cinque commi dell'art. 1 della medesima legge, nel testo di cui alla legge di conversione: "1. Il presente decreto definisce soggetti, procedure e modalita' di finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e servizio e all'adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse e l'acquisizione delle relative aree, destinati: a) a ospitare, secondo l'indicazione del CONI, gli incontri del campionato mondiale di calcio del 1990; b) a soddisfare le esigenze dei campionati delle di- verse discipline sportive, con strutture polifunzionali; c) a promuovere l'esercizio dell'attivita' sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali. 2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c), si applica la riserva di cui all'art. 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. 3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono realizzati secondo un programma predisposto, su indicazione tecnica del CONI, dal Ministro del turismo e dello spettacolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Esso e' presentato al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni entro quindici giorni dall'assegnazione ed e' quindi adottato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. 4. Gli interventi previsti dal comma 1, lettere b) e c), ad opera degli enti pubblici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sono realizzati secondo programmi approvati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. I programmi sono formulati sulla base dei criteri e parametri che tengano conto delle necessita' di riequilibrio territoriale, anche con riferimento alle diverse discipline sportive. A tale fine, criteri e parametri sono definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere tecnico del CONI, trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti e quindi adottati con decreto del Ministro medesimo. Le domande devono indicare le opere da realizare, la localizzazione e la tipologia degli interventi, i tempi di attuazione e la spesa prevista e devono essere corredate da una mappa relativa alle strutture sportive esistenti sul territorio del soggetto richiedente. 5. I programmi sono elaborati da un comitato presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composto dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, dal presidente del CONI e dal presidente, dell'Istituto per il credito sportivo o da loro delegati, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonche' l'ANCI e l'UPI, che devono esprimere il parere entro trenta giorni dalla ricezione. Il Ministro del turismo e dello spettacolo presenta entro il 31 maggio di ogni anno al Parlamento, per l'esame delle commissioni competenti, una relazione sullo stato di attuazione del programma predisposto negli esercizi precedenti". Nota all'art. 15, comma 9. Il terzo comma dell'art. 13 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede che: "Sui prestiti contratti all'estero dal Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e dagli altri istituti di credito abilitati per legge ad operare nel settore del credito agrario di miglioramento, da destinare ad operazioni di durata ultraquinquennale, puo' essere accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio per le variazioni eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della conversione in lire della valuta mutuata fino al controvalore massimo in linea capitale di 1.000 miliardi di lire negli anni 1985-88". Nota all'art. 15, comma 10: Il comma 4 dell'art. 12 della legge n. 41/1986 (legge finanziaria 1986) prevede che: "E' altresi' autorizzata la spesa di lire 27 miliardi per la concessione di aiuti contributivi di riconversione a favore delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, che per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi, abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attivita' di trasformazione". Nota all'art. 15, comma 11: Il regolamento CEE n. 2262/84 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, n. L 208 del 3 agosto 1984. Nota all'art. 15, comma 12: - L'art. 25 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. n. 218/1978 e' cosi' formulato: "Art. 25. (Assunzione di impegni in eccedenza agli stanziamenti). - In relazione alle esigenze tecniche dei lavori e alla opportunita' di svolgerli con la massima celerita', la Cassa per il Mezzogiorno puo' assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, fronteggiando la eccedenza mediante le operazioni finanziarie di cui all'art. 158". - Il primo comma dell'art. 1 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) prevede che: "L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-93 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali e' destinato agli interventi indicati all'art. 1 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985". Nota all'art. 15, comma 15: Il regolamento CEE n. 2392/86 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 208 del 31 luglio 1986 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 4 novembre 1986, 2a serie spec. Note all'art. 15, comma 16: - La legge n. 752/1986 riguarda la legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura. - Si trascrive il testo del primo e del secondo comma dell'art. 6 della legge n. 194/1984 (Interventi a sostegno dell'agricoltura): "A favore dei consorzi nazionali di cooperative agricole e delle cooperative agricole di rilevanza nazionale puo' essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura del 10 per cento e entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, sui mutui ad ammortamento a quindici anni contratti per il consolidamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesime. I mutui di cui al precedente comma sono considerati operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fidejussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia, di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli istituti di credito mutuanti". - Il primo, il quarto e il quinto comma dell'art. 10 della legge n. 910/1966 (il quinto e' stato aggiunto dall'art. 13, secondo comma, della legge n. 194/1984) sono cosi' formulati: "Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonche' alla realizzazione di impianti per la disinfestazione degli animali e dei prodotti agricoli nei valichi di frontiera e nei principali porti. (Omissis). La gestione degli impianti e' affidata a cooperative, a loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli nonche' a consorzi appositamente costituiti aventi prevalente interesse pubblico. La gestione degli impianti di cui al precedente comma puo' essere affidata anche a societa' per azioni nelle quali i soggetti ivi indicati abbiano una partecipazione superiore al 50 per cento". Nota all'art. 15, commi 17, 18 e 19: La legge n. 49/1985 reca: "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione". Si trascrive il testo dei relativi articoli 1, 14, 16 e 17: "Art. 1. - 1. E' istituito presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper. 2. Il fondo di cui al comma precedente e' destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti: a) siano ispirate ai principi di mutualita' richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni; b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci. 4. I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi: 1) all'aumento della produttivita' e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai piu' recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualita' ai fini di una maggiore competitivita' sul mercato; a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di altre passivita' finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi, purche' determinatesi non oltre due anni prima dalla data di presentazione della domanda; 2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti. 5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al successivo articolo 14, comprese quelle costituite da non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche per i progetti finalizzati: a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi; b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui al punto 1) del comma 4. 6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti gia' perfezionati e il contributo di cui all'art. 17 della presente legge". "Art. 14. - 1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dal presente titolo, secondo le modalita' indicate negli articoli successivi, le cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro che, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente art. 1, secondo comma: a) siano costituite da lavoratori ammessi al trattamento della cassa integrazione guadagni dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure licenziati per cessazione dell'attivita' dell'impresa o per riduzioni di personale; b) realizzino in tutto o in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle imprese di cui alla precedente lettera a) mediante l'acquisto la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami d'azienda o di gruppi di beni della medesima, oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive. 2. Le cooperative costituite per le finalita' di cui al presente articolo, le quali abbiano in gestione anche parziale le aziende, possono esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. 3. Le cooperative possono altresi' associare altri lavoratori in cassa integrazione guadagni, nonche' personale tecnico e persone giuridiche, anche in deroga a norme di legge o di statuto interno che le regolano, in misura non superiore al 25 per cento del capitale sociale". "Art. 16. - 1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all'art. 14 le societa' finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da societa' cooperative di produzione e lavoro. 2. Le associazioni nazionali riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, allo scopo di partecipare alle co- operative previste dall'art. 14, possono costituire societa' finanziarie che abbiano i requisiti indicati al comma 1. 3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina il presidente e un membro supplente del collegio sindacale delle societa' finanziarie di cui ai commi precedenti. Le predette societa' finanziarie devono presentare ogni anno al Ministro del lavoro e della previdenza sociale i rispettivi bilanci, certificati da una societa' di revisione autorizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e corredati dai bilanci delle cooperative nelle quali ciascuna ha assunto partecipazioni". "Art. 17. - 1. E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, per la durata di quattro anni, un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione. 2. Il fondo di cui al comma precedente eroga contributi a fondo perduto alle societa' finanziarie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 16 alla condizione che esse partecipino alle iniziative di cui all'art. 14 mediante la sottoscrizione di capitale nella misura almeno uguale ai predetti contributi. 3. La misura dei contributi a fondo perduto non puo' eccedere di tre volte l'ammontare del capitale sottoscritto da ciascuna cooperativa. 4. Le modalita' di concessione e di erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. 5. In ogni caso il contributo non puo' superare il limite di tre annualita' dell'onere di cassa integrazione speciale per ogni lavoratore associato alla cooperativa. 6. I contributi di cui al comma 2 del presente articolo possono essere erogati anche a favore di cooperative costituite, nel triennio precedente all'entrata in vigore della presente legge, con le finalita' previste ai punti a e b) del comma 5 dell'art. 1. 7. I lavoratori soci delle cooperative che abbiano ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal presente articolo, non potranno per un triennio usufruire della previdenza delle cassa integrazione ordinaria o speciale, ne' di indennita' di disoccupazione straordinaria". Note all'art. 15, comma 20: - Il testo dell'art. 13 della legge n. 227/1977 (Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale) e' il seguente: "Art. 13. - Il fondo di dotazione della sezione e' di lire 20 miliardi e sara' costituito utilizzando fino alla concorrenza di detto ammontare le attivita' di cui al precedente art. 12. Gli utili della gestione saranno destinati a riserva. La sezione provvede alle spese di gestione ed al pagamento degli indennizzi con le residue attivita' di cui al precedente art. 12, con i mezzi derivanti dalla riscossione dei premi, con gli introiti derivanti da recuperi a fronte di indennizzi corrisposti, con i mezzi provenienti dall'investimento del fondo di dotazione, nonche' con le riserve. Il fondo di dotazione, le attivita' di cui al precedente terzo comma e le riserve sono tenuti presso la tesoreria centrale dello Stato in conto corrente fruttifero o investiti in buoni ordinari del Tesoro, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attivita' corrente della sezione che, entro i limiti autorizzati dal Ministero del tesoro, possono essere tenute presso aziende istituti di credito. In caso di insufficienza di fondi, di cui al terzo comma del presente articolo, da destinare al pagamento degli indennizzi, la sezione puo' anticipare, nell'attesa che diventi operativa la garanzia dello Stato di cui all'art. 3 della legge, le somme occorrenti sino al 50 per cento dell'ammontare del fondo di dotazione. Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al precedente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1977 e per quelli successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio. Il Tesoro dello Stato e' surrogato nei diritti dei creditori verso il debitore in conseguenza dell'operativita' della suddetta garanzia statale". - Il comma 2 dell'art. 11 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) prevede: "In deroga al quinto comma dell'art. 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il predetto importo di lire 200 miliardi e' interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi". Nota all'art. 15, comma 21: Si trascrive il testo dei primi sette commi dell'art. 18 della legge n. 730/1983 (Legge finanziaria 1984): "Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni nella legge 29 luglio 1981, n. 394, e' autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero. E' istituito presso la SACE apposito fondo rotativo, le cui disponibilita' finanziarie potranno essere utilizzate per far fronte agli indennizzi connessi a crediti coperti dalla garanzia assicurativa della SACE medesima e per i quali sia intervenuto un accordo di ristrutturazione a livello intergovernativo. Al fondo affluiranno i rientri relativi ai crediti ristrutturati che hanno beneficiato degli interventi di cui al comma precedente. L'ammontare dei rientri, di cui al comma precedente, va rapportato esclusivamente al corrispondente importo degli indennizzi cui si e' fatto fronte con le disponibilita' finanziarie del fondo di cui al secondo comma. Gli interessi, a qualsiasi titolo maturati, le eventuali differenze di cambio nonche' oneri e spese relativi ai rientri suddetti restano, rispettivamente, acquisiti ed a carico della SACE. La dotazione iniziale del fondo e' di 100 miliardi di lire e sara' iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984. Le condizioni, modalita' e termini di utilizzo dei mezzi finanziari del fondo saranno regolati da apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la SACE, approvata dal Ministro del tesoro. Il fondo potra' essere ulteriormente alimentato con stanziamenti da autorizzare annualmente in sede di legge di approvazione del bilancio dello Stato". Nota all'art. 15, comma 22: L'art. 17 della legge n. 949/1952 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione) istituisce l'"Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie)" (Mediocredito), ente di diritto pubblico, con personalita' giuridica, con sede in Roma. L'Istituto e' incaricato di provvedere al finanziamento degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine e indicati nell'art. 19, primo comma, della stessa legge, al fine di integrarne le disponibilita' finanziarie, per operazioni di credito a favore della media e piccola industria, destinate al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali. Nota all'art. 15, comma 23: Il testo dell'art. 6 della legge n. 517/1975 (Credito agevolato al commercio) e' il seguente: "Art. 6. (Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e comitato di gestione). - Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge (vedi in calce alla presente nota). La gestione del fondo e' affidata ad un comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e composto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il turismo, dal Ministro per il bilancio o loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI. Alle sedute del comitato partecipa inoltre il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi. Le mansioni di segretario del suddetto comitato sono svolte da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il suddetto comitato: 1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento; 2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro 120 giorni dalla presentazione delle stesse; 3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 della presente legge; 4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalita' della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed eventuali criteri di priorita' per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate; 5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3); 6) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al precedente articolo 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge. Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975 e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Della suddetta somma la quota riservata al commercio all'ingrosso non puo' essere superiore al 10 per cento. La quota di riserva per i territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni e integrazioni, e' fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento. Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al precedente comma. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti le necessare variazioni di bilancio". A norma dell'art. 2 della stessa legge i finanziamenti assistiti dal contributo in conto interessi previsto dal successivo art. 3 sono subordinati alla presentazione, da parte degli aventi diritto, di programmi di investimento che diano concreto affidamento di contribuire all'aumento della produttivita' e funzionalita' del servizio distributivo e sono concessi per piani che abbiano per oggetto congiuntamente e alternativamente: a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attivita' commerciale ivi comprese l'acquisizione dell'area, nonche' le opere murarie necessarie all'adattamento dei locali stessi; b) l'acquisto, l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attivita' commerciale. I finanziamenti sono estesi alle scorte necessarie alla realizzazione dei programmi di investimento non eccedenti il limite: a) del 20 per cento dell'ammontare degli investimenti, nel caso di realizzazione di programmi che comprendono l'acquisto o la costruzione di locali per l'attivita' commerciale; b) del 30 per cento dell'ammontare degli investimenti negli altri casi. Note all'art. 15, comma 24: - Per il testo dell'intero comma 16 dell'art. 11 della legge n. 41/1986 si veda la nota all'art. 15, comma 48. - Per il testo dell'art. 6 della legge n. 517/1975 si veda la nota all'art. 15, comma 23. Nota all'art. 15, commi 26 e 27: Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 318/1987 (Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di riferimento degli interventi di politica mineraria), come modificato dal comma 27 del presente articolo, e' il seguente: "Art. 3. - 1. Per il finanziamento dei programmi e progetti di sostegno all'artigianato e la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali e' istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in armonia con i principi previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, il "Fondo nazionale per l'artigianato". 2. Il Fondo e' utilizzato, per una quota pari al 75 per cento, direttamente delle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, di cui all'art. 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane esistenti in ciascuna regione moltiplicato per il reciproco del reddito pro-capite regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione. 3. Per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore, di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attivita' promozionali all'estero, l'utilizzo della restante quota del quindici per cento e' disposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre quello del residuo dieci per cento e' disposto dal Consiglio nazionale dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina altresi' i criteri, le procedure e le modalita' di erogazione delle somme, ivi compresa la verifica di attuazione delle iniziative. 4. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo dei fondi ad esse trasferiti ai sensi del comma 2. 5. Alla copertura dell'onere, valutato in lire 40 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce "Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio". 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". Il testo dell'art. 12 della legge n. 443/1985 (Legge- quadro per l'artigianato), richiamato nell'art. 3 soprariportato, e' il seguente: "Art. 12 (Consiglio nazionale dell'artigianato). - Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esprime parere sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunita' economica europea, all'esportazione, promuovendo e curando la documentazione e rilevazione statistica delle attivita' artigiane. Esso e' presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed e' composto: 1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato; 2) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato; 3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatitiva'; 4) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane; 5) dal presidente del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane; 6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono due vice presidenti tra i componenti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente comma. Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". Nota all'art. 15, comma 28: La legge n. 192/1986 reca: "Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati". Note all'art. 15, comma 29: - La direttiva CEE n. 81/363 e' stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 137 del 23 maggio 1981. - I commi primo e terzo dell'art. 1 della legge n. 295/1985 (Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-86, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica, nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, relativamente al periodo 1985-88) prevedono: "Comma primo. - Per l'attuazione del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, secondo le linee programmatiche per il triennio 1984-86 approvato dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) nella seduta del 9 giugno 1984, e' autorizzata, per il periodo 1985-88, la complessiva spesa di lire 1.275 miliardi, in aggiunta agli stanziamenti gia' recati per il settore dalle leggi 9 gennaio 1962, n. 1, 10 giugno 1982, n. 361, 14 agosto 1982, n. 598, 14 agosto 1982, n. 599, e 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni. La quota relativa all'anno finanziario 1985 resta stabilita in lire 515 miliardi". "Comma terzo. - Per le finalita' di cui al primo comma sono altresi' autorizzati, in aggiunta ai limiti di impegno previsti dall'art. 10 della legge 10 giugno 1982, n. 361, i limiti di impegno di lire 85 miliardi per l'anno 1985 e di lire 55 miliardi per l'anno 1986". Note all'art. 15, comma 30: - Il regolamento CEE n. 2617/80 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 271 del 15 ottobre 1980. - Il regolamento CEE n. 217/84 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 27 del 31 gennaio 1984. - Il regolamento CEE n. 3635/85 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 350 del 27 dicembre 1985 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 30 gennaio 1986, 2a serie speciale. - Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 902/1976 (Disciplina del credito agevolato al settore industriale) e' il seguente: "Art. 5 (Agevolazioni nelle aree insufficientemente sviluppate dell'Italia centrale). - Alle imprese con capitale investito non superiore a 7 miliardi di lire che realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di ammodernamenti per un investimento globale non superiore a 5 miliardi di lire nelle aree insufficientemente sviluppate delle regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio, indicate dal CIPE in base all'art. 7 del presente decreto, il tasso d'interesse per la concessione del credito agevolato e' fissato nella misura del 40% del tasso di riferimento, comprensivo di ogni onore accessorio e spese; la misura del finanziamento agevolato e' pari al 60% dell'investimento globale comprendente gli investimenti fissi e, nella misura massima del 40% di detti investimenti, le scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attivita' dell'impresa. La durata massima del finanziamento agevolato e' fissata in 10 anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e di preammortamento non superiori a 3 anni". Note all'art. 15, comma 31: - Il D.P.R. n. 915/1982 reca: "Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi". Si trascrive il relativo art. 23: "Art. 23 (Agevolazioni agli investimenti). - Le iniziative di imprese industriali, di consorzi di imprese industriali di societa' consortili anche in forma di coop- erative, tra imprese industriali e artigiane, di consorzi di cooperative di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 217, destinate alla costruzione, all'ampliamento o all'ammodernamento di impianti di smaltimento di rifiuti industriali e/o non industriali anche se prodotti da terzi e rientranti nell'applicazione del presente decreto, nonche' quelle che realizzano il recupero, il riciclo, la riutilizzazione e la rigenerazione dei rifiuti stessi, sono, con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, classificabili nella voce ammodernamenti. In applicazione di detto decreto, per le iniziative del precedente comma valgono le disposizioni previste nell'art. 5, quinto comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, prescindendo altresi' dalle variazioni sui livelli occupazionali conseguenti la realizzazione del programma degli investimenti. Per le iniziative in questione le agevolazioni creditizie previste da leggi regionali possono cumularsi con quelle previste da leggi statali, purche' il complesso delle agevolazioni non superi l'ammontare dell'investimento globale. In deroga a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, la riserva di fondi del 75% non impegnata dal Mediocredito centrale in favore del Mezzogiorno alla data di entrata in vigore del presente decreto e' destinata anche al finanziamento delle iniziative indicate al primo comma del presente articolo, secondo le modalita' ed i criteri riportati nei precedenti commi". - Il testo dell'art. 25, primo comma, lettera a), del D.P.R. n. 902/1976 (per il titolo si veda nelle note all'art. 15, comma 30) e' il seguente: "Il fondo di cui all'art. 1 e' costituito: a) dalla somma complessiva di lire 3.200 miliardi cosi' ripartita: per gli interventi nei territori meridionali, lire 2.080 miliardi, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 13 miliardi nell'anno finanziario 1976: di lire 65 miliardi nell'anno finanziaro 1977; di lire 135 miliardi nell'anno finanziario 1978; di lire 173 miliardi negli anni finanziari dal 1979 al 1986; di lire 133 miliardi nell'anno finanziario 1987; di lire 93 miliardi nell'anno finanziario 1988; di lire 70 miliardi negli anni finanziari 1989 e 1990; di lire 57 miliardi nell'anno finanziario 1991; di lire 45 miliardi nell'anno finanziario 1992; di lire 15 miliardi nell'anno finanziario 1993; per gli interventi nel restante territorio nazionale, lire 1.120 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 7 miliardi nell'anno finanziario 1976; di lire 35 miliardi nell'anno finanziario 1977; di lire 120 miliardi nell'anno finanziario 1978; di lire 164 miliardi nell'anno finanziario 1979; di lire 130 miliardi nell'anno finanziario 1980; di lire 106 miliardi nell'anno finanziario 1981; di lire 93 miliardi negli anni finanziari dal 1982 al 1986; di lire 62 miliardi nell'anno finanziario 1987; di lire 31 miliardi nell'anno finanziario 1988". Nota all'art. 15, comma 33: Il D.L. n. 386/1987 reca: "Adattamento della capacita' di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilita' di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonche' interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali". Note all'art. 15, comma 34: - L'art. 3 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore), istituisce, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale" con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Il "Fondo" e' destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive, condotte anche in forma cooperativa, che realizzino sul territorio nazionale progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi finalizzati previsti dal quarto comma del precedente art. 2. Ai fini della legge si intendono: a) per progetti di ristrutturazione, i progetti diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti nell'ambito dell'occupazione aziendale eventualmente, ove richiesto da vincoli urbanistici, anche modificandone l'ubicazione; b) per progetti di riconversione sia i progetti diretti ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti sia i progetti diretti a sostituire impianti esistenti nelle aree indicate nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entita' nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 (v. ora l'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 riportato nella nota all'art. 8, comma 31). - Il testo dell'art. 14 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) e' il seguente: "Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate. Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalita' dell'istruttoria". Nota all'art. 15, comma 35: Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 318/1987 (per il titolo si veda la nota all'art. 15, commi 26 e 27) e' il seguente: "Art. 1. - I benefici previsti dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi a favore delle piccole e medie imprese industriali individuate ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e delle imprese artigiane, singole o associate, per gli ordini complessivamente non inferiori a 50 milioni di lire emessi nei 12 mesi successivi alla data del 3 aprile 1987, per l'acquisizione delle macchine operatrici e delle apparecchiature individuate dal CIPI con deliberazione del 22 dicembre 1983, nonche' di: a) sistemi composti da una o piu' unita' di lavoro gestite da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o piu' delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, trasporto, magazzinaggio; b) sistemi di integrazione di una o piu' unita' di lavoro composti da robot industriali o mezzi robotizzati, gestiti da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di opportuni programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico; c) elaboratori elettronici di programmi e di dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla programmazione e gestione dei flussi produttivi, al controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati; d) pacchetti di programmi per l'utilizzazione delle macchine, degli elaboratori e dei sistemi di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Le agevolazioni non sono ammissibili per i soli pacchetti di programmi ne' per la parte di costo eccedente quello delle macchine e delle apparecchiature stesse. 2. I contributi concessi ad ogni singola impresa ai sensi del comma 1 non possono superare l'importo di lire 350 milioni, elevato a 600 milioni nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (si veda la nota all'art. 8, comma 31). La quota del contributo concesso ai sensi del comma 1, relativa agli investimenti di cui alla lettera d). non puo' superare il venticinque per cento del contributo totale. 3. Le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per la concessione dei benefici sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. I beni acquisiti con i contributi di cui al presente decreto non possono essere alienati, ceduti o distratti per un periodo di tre anni dalla consegna dei beni stessi. L'inosservanza del divieto determina la revoca del contributo. 5. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza della revoca, le imprese debbono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di liquidazione del contributo. 6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, settimo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212. 7. Le domande gia' presentate ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 1 giugno 1987, n. 212, si intendono confermate". Con l'art. 2, secondo comma, lettera f), della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) il CIPI provvede a determinare i limiti ed i criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese, anche in rapporto al numero degli occupati e all'ammontare del capitale investito. Il D.M. 17 maggio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 154 del 7 giugno 1982) ha fissato in lire 9,89 miliardi il limite dimensionale del capitale investito delle piccole e medie imprese. La deliberazione del CIPI 22 dicembre 1983, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 358 del 31 dicembre 1983. Nota all'art. 15, comma 36: Il testo dei primi tre commi dell'art. 11 della legge n. 784/1980 (Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale, della continuita' della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione) e' il seguente: "Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e la Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), il CIPE approva la prima fase del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno, con l'indicazione dei comuni rientranti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (si veda la nota all'art. 8, comma 31), interessati all'attuazione del programma medesimo, nonche' dei tempi di realizzazione delle opere. Il programma generale dovra' essere approvato dal CIPE con la stessa procedura di cui al precedente comma entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Per l'attuazione del programma di cui ai comma precedenti e' autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle seguenti finalita': a) promozione delle reti di distribuzione urbana e territoriale del metano per l'utilizzazione di questo nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; (si veda la nota all'art. 8, comma 31) b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei comuni e loro consorzi ai fini della realizzazione delle reti, di cui alla precedente lettera a), nonche' della trasformazione o dell'ampliamento a tali fini delle reti esistenti; c) concessione ai comuni o loro consorzi di contributi per la realizzazione o la trasformazione o l'ampliamento delle opere di cui alla precedente lettera a)". Nota all'art. 15, comma 37 e 38: Il testo dell'art. 12 della legge n. 308/1982 (Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi) e dell'art. 26, della medesima legge, come modificato dal comma 38 del presente articolo, e' il seguente: "Art. 12 (Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo). - Al fine di incentivare la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nel settore agricolo, possono essere concessi: 1) contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole od associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nella misura del 50 per cento della spesa ammessa, elevabile al 60 per cento per le cooperative; 2) per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui al precedente punto 1) un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario di miglioramento. Detto concorso non potra' superare la differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato previsto a carico dei mutuatari per le operazioni di credito agrario di miglioramento. Per la concessione dei contributi di cui al punto 1) e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982 e di lire 66 miliardi per l'anno 1983. Per la concessione di contributi di cui al punto 2) e' autorizzata la spesa di 4 miliardi per l'anno 1981, di 2 miliardi per l'anno 1982 e di lire 12 miliardi per l'anno 1983. Le somme indicate nei precedenti commi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare, d'intesa con la commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Per l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni recate dal precedente articolo 7, secondo comma. Entro il mese di gennaio di ogni anno le regioni inviano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente". "Art. 26 (Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili). - Il CIPE, su domanda della regione, puo' autorizzare la regione stessa a trasferire le somme ad essa assegnate ad altro capitolo del proprio bilancio, purche' comprese tra quelle di cui agli articoli 6, 8, 12 e 13 della presente legge. In ogni caso le somme non ancora impegnate dalle regioni nell'esercizio successivo a quello di competenza, sono trasferite in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sotto il titolo 'Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili' e sono riassegnate alle medesime regioni con delibere del CIPE". Nota all'art. 15, comma 39: Il testo dell'art. 20 della legge n. 896/1986 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche) e' il seguente: "Art. 20 (Incentivi). - 1. Al fine di promuovere l'utilizzazione di risorse geotermiche per usi non elettrici e' concesso, ai titolari dei permessi di ricerca, un contributo a fondo perduto commisurato ai costi sostenuti e documentati, relativamente ai pozzi esplorativi eseguiti nell'ambito di zone risultate indiziate a seguito di attivita' di esplorazione, e indicati nel programma dei lavori allegato all'istanza del permesso di ricerca. 2. Il contributo e' erogato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato previa verifica di conformita' delle opere svolte all'obiettivo minerario indicato nel programma dei lavori, per un importo pari al 75 per cento del costo per pozzi che abbiano avuto esito negativo, ed al 25 per cento del costo per pozzi che abbiano avuto esito positivo. Tali percentuali sono elevate rispettivamente all'80 per cento ed al 30 per cento del costo complessivo ove risultino documentate e sostenute spese particolarmente gravose a salvaguardia della integrita' ambientale, in base agli impegni assunti in accettazione delle misure stabilite ai sensi degli articoli 4 e 11 della presente legge per la conservazione degli equilibri ecologici preesistenti e per le spese documentate concernenti lo studio di valutazione preventiva". Note all'art. 15, comma 40: - Per il testo dell'art. 6 della legge n. 517/1985 si veda la nota all'art. 15, comma 23. - La legge n. 217/1983 concerne la legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica. - Il D.P.R. n. 218/1978 approva il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. Per i territori di cui al predetto testo unico si veda la nota all'art. 8, comma 31. Nota all'art. 15, comma 42: L'art. 3-octies del D.L. n. 9/1987 recante: "Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio", aggiunto dalla legge di conversione (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 1987) istituisce, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio. Nota all'art. 15, comma 43: Il testo dell'art. 37 della legge n. 949/1952 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione) e' il seguente: "Art. 37. - E' istituito presso la Cassa un fondo per il concorso statale, nella misura massima del 3 per cento, nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti e aziende di credito di cui all'art. 35. L'importo del fondo e' di lire 1500 milioni, che sara' conferito dal Ministro per il tesoro in ragione di lire 300 milioni all'anno per 5 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52. Le concessioni del contributo sul fondo sono deliberate da apposito Comitato tecnico, nei limiti e con le modalita' che saranno determinate dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio". Nota all'art. 15, comma 44: La legge n. 240/1981 reca: "Provvidenze a favore dei consorzi e delle societa' consortili tra piccole e medie imprese nonche' delle societa' consortili miste". Nota all'art. 15, comma 45: Il testo dei commi 1 degli articoli 7 e 8 della legge n. 856/1986, recante norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato, e' il seguente: "Art. 7, comma 1. - Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, e' autorizzato a concedere un contributo straordinario, nel limite complessivo di 238 miliardi di lire, ripartito in ragione di 98 miliardi di lire per l'anno 1986, 62 miliardi di lire per l'anno 1987 e 78 miliardi di lire per l'anno 1988, alle imprese armatoriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino: a) servizi regolari di linea, trasporto merci alla rinfusa ovvero servizio crocieristico con proprie navi o galleggianti, battenti bandiera italiana, di almeno 2.500 tonnellate di stazza lorda; b) collegamenti internazionali con navi, costruite in Italia o nei Paesi della CEE, iscritte in matricole nazionali, di stazza lorda non inferiore a 10.000 tonnellate e di eta' non superiore a 5 anni, mediante servizi regolari di linea o trasporto di merci secche alla rinfusa". "Art. 8, comma 1. - Il Ministero della marina mercantile, di concerto con il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere contributi straordinari nel limite complessivo di 30 miliardi di lire, alle imprese armatoriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno effettuato trasporto merci, con proprie navi del tipo da carico secco o liquido di prodotti esclusivamente agricoli. Il contributo e' riservato alle navi aventi un tonnellaggio di stazza lorda non superiore a 2.499,99 e, comunque, non inferiore a 400". Nota all'art. 15, comma 48: Si trascrive il testo dei commi 15, 16, 17 e 18 dell'art. 11 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986): "15. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, (si veda la nota all'art. 15, comma 23), sono altresi' incrementate di lire 30 miliardi per il 1986, 160 miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988, nonche' della somma di lire 20 miliardi annui dal 1987 al 1996 e di lire 30 miliardi l'anno dal 1988 al 1997. 16. Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso nonche' alle societa' consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale: 1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati; 2) contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti di credito speciali pari: a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel Mezzogiorno; b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale. 17. La realizzazione dei predetti programmi di investimento e' accertata dagli istituti di credito speciale interessati secondo le procedure previste dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni. 18. Con proprie deliberazioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce le direttive, le procedure, i tempi e le modalita' di erogazione dei contributi e di accertamento degli investimenti". Nota all'art. 15, comma 49: La legge n. 675/1977 reca: "Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore". Nota all'art. 15, comma 50: Per il D.L. n. 2/1987 si veda la nota all'art. 15, commi 7 e 8. Note all'art. 15, comma 52: - Il comma 5 dell'art. 14 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) prevede che: "Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla meta' dell'IRPEG di cui all'articolo 105, primo comma, del citato testo unico e' sostituita dall'esenzione decennale totale". - Per il testo dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. n. 218/1978 si veda la nota all'art. 8, comma 31. Note all'art. 15, comma 53: - Il testo dell'art. 18 della legge n. 675/1977 (per il titolo si veda la nota all'art. 15, comma 49), come modificato dall'art. 14 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, e' il seguente: "Art. 18. - La detrazione prevista dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (sull'IVA), e successive modificazioni, e' maggiorata di un importo pari al 4 per cento della base imponibile, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nei dodici mesi successivi a partire dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ad ordinativi emessi nello stesso periodo di tempo, per gli acquisti e per le importazioni di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, ad esclusione degli immobili, afferenti all'esercizio delle industrie manifatturiere ed estrattive di cui ai gruppi da IV a XV della tabella approvata con decreto del Ministro per le finanze 29 ottobre 1974. La maggiore detrazione di cui al comma precedente e' ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle dichiarazioni periodiche, quando dovute o nelle annotazioni previste nell'art. 12, comma ottavo, della legge 12 novembre 1976, n. 751, nonche' nella dichiarazione annuale, e che alla dichiarazione stessa siano allegati, in originale o in copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture e le bollette doganali. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' a carico del "Fondo" di cui all'art. 3, che versera' all'erario la relativa imposta secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica". - Il testo dei commi 3 e 6 dell'art. 14 della legge n. 64/1986 (per il titolo si veda nelle note all'art. 15, comma 52) e' il seguente: "3. Nei territori di cui all'art. 1 del citato testo unico (v. nota all'art. 8, comma 31), le disposizioni rel- ative alla riduzione dell'IVA, previste dall'art. 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge". "6. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4, 5 fanno carico ai fondi di cui alla presente legge, con i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro". - Il testo dell'art. 55 della legge n. 526/1982 (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia), come modificato dall'art. 5 del D.L. 1 ottobre 1982, n. 697, convertito nella legge 29 novembre 1982, n. 887, e' il seguente: "Art. 55. - La detrazione prevista dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (sull'IVA), e successive modificazioni, e' maggiorata di un importo pari al 6 per cento della base imponibile risultante dalle fatture e bollette doganali relative ad acquisti e ad importazioni, derivanti da ordinativi, emessi dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1982, di beni materiali ammortizzabili, esclusi gli immobili, di nuova produzione, consegnati o importati, entro il 30 dicembre 1983, afferenti all'esercizio di imprese industriali e artigiane di cui ai gruppi da IV e XV della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974, integrata con i successivi decreti 5 maggio 1975, 15 dicembre 1977, 27 aprile 1979 e 21 novembre 1979. La maggiore detrazione si applica indipendentemente dalle limitazioni di cui agli articoli 19, terzo comma, e 19- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e spetta anche per la posa in opera, installazione e montaggio dei beni acquistati o importati, sempreche' i relativi ordinativi e le relative prestazioni risultino emessi ed effettuate entro i termini sopra stabiliti. La maggiore detrazione di cui al comma precedente e' ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle annotazioni prescritte nell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e suc- cessive modificazioni, e nella dichiarazione annuale e che alla dichiarazione stessa siano allegati, in originale o in copia fotostatica, gli ordinativi, le fatture, le bollette doganali ed i documenti relativi alla consegna". Note all'art. 15, comma 55: - La legge n. 155/1981 reca: "Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica". Gli articoli 16, 17 e 18 della predetta legge dettano norme sul pensionamento anticipato di operai ed impiegati di imprese industriali, diverse da quelle edili, di dirigenti di aziende industriali, diverse da quelle edili, e di lavoratori di imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazioni ancorche' parziali in sotterraneo. - Ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera a) e c), della legge n. 675/1977 (per il titolo si veda nelle note all'art. 15, comma 49) il CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, accerta la sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore. Nota all'art. 15, comma 56: Il testo dell'art. 1 della legge n. 193/1984 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.) e' il seguente: "Art. 1. - Il requisito di eta' previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di pensionamento anticipato e' stabilito in 50 anni di eta' per i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano dipendenti dalle aziende industriali del settore siderurgico, dalle aziende che svolgono in modo continuativo e prevalente attivita' di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici, dalle aziende che svolgono attivita' di produzione di carbone coke, dalle aziende produttrici di materiali refrattari, dalle aziende produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica, nonche' dalle aziende che occupano un numero di lavoratori superiore a 1000 ed esercitano la commercializzazione esclusivamente di prodotti siderurgici. I lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al primo comma, i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero siano stati licenziati per riduzione di personale o cessazione dell'impresa successivamente al 1 gennaio 1981, possono essere ammessi al pensionamento anticipato, sussistendone i requisiti, purche' presentino domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, si applicano sino al 31 dicembre 1985. Tale termine e' esteso al 31 dicembre 1986 per i dipendenti delle aziende di cui al primo comma del presente articolo. Il trattamento di prepensionamento di cui ai commi precedenti e' esteso, sussistendone i requisiti, ai lavoratori titolari di pensione di invalidita'. Ai predetti lavoratori titolari di pensione di invalidita' verra' corrisposto un supplemento di pensione, commisurato alle mensilita' mancanti al raggiungimento della normale eta' pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti. L'anzianita' contributiva dei dirigenti di aziende industriali ai quali e' dovuto l'assegno di cui all'art. 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e' aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del 60 anno di eta' se uomo, o del 55 anno di eta' se donna. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1986 per i lavoratori di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, non trovano applicazione l'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e l'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per il Fondo medesimo, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti nella contabilita' separata relativa agli interventi straordinari. Inoltre la Cassa per l'integrazione guadagni, contabilita' relativa agli interventi straordinari, versera' annualmente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti un ammontare pari al numero delle mensilita' di pensione, esclusa la tredicesima mensilita', anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale eta' pensionabile, per l'importo massimo della integrazione salariale straordinaria di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427".