Art. 15. 
1. E' autorizzata la spesa di lire 210 miliardi  per  ciascuno  degli
anni 1988, 1989 e 1990 per consentire all'IMI,  all'EFIM,  all'ENI  e
all'IRI di concorrere, con le modalita' e nelle  proporzioni  di  cui
all'articolo 14, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n.  887,
all'ulteriore aumento, di pari importo, del  capitale  sociale  della
GEPI S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo
1971, n. 184. 
2. Per consentire l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al  fondo
speciale per la ricerca applicata, istituito con l'articolo  4  della
legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' autorizzata la spesa di  lire  250
miliardi per l'anno 1988, di lire 500 miliardi per l'anno 1989  e  di
lire 1.000 miliardi per l'anno 1990,  da  iscrivere  nello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro. 
3. Una quota fino al 10 per cento delle disponibilita' del  fondo  di
cui al comma 2, con priorita' per programmi anche consortili a favore
delle  piccole  e  medie  imprese,  e'  utilizzata   per   finanziare
l'attivita' di formazione professionale di ricercatori e  tecnici  di
ricerca di eta' non superiore a 29 anni, che verranno impiegati nella
realizzazione  dei  progetti.  Per   le   attivita'   di   formazione
professionale saranno utilizzate le societa'  di  ricerca  costituite
con i mezzi del fondo medesimo e anche le strutture  universitarie  e
post-universitarie.   I   soggetti   destinatari   delle   quote   di
finanziamento  per  attivita'  di  formazione  professionale   devono
documentare i risultati delle suddette attivita' di formazione. Sulle
suindicate  attivita'  il  Ministro  per   il   coordinamento   delle
iniziative  per  la  ricerca  scientifica  e  tecnologica   riferisce
annualmente al CIPI nelle  forme  previste  dall'articolo  11,  terzo
comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46. 
4. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per  la  ricerca
scientifica  e  tecnologica  adotta  le  occorrenti  iniziative   per
armonizzare riequilibrare e qualificare il  sistema  infrastrutturale
relativo al settore della ricerca scientifica, favorendo rapporti  di
collaborazione e la costituzione di consorzi tra le universita' e  le
altre istituzioni di ricerca pubbliche e private da regolare mediante
apposite convenzioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di  lire  50
miliardi per l'anno 1988 destinati  alla  concessione  da  parte  del
Ministro  per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la  ricerca
scientifica e tecnologica di contributi in conto capitale a titolo di
concorso nelle spese, secondo modalita'  e  procedure  stabilite  con
decreto del Ministro medesimo, di concerto  con  quello  del  tesoro.
Fino alla data di costituzione del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, le iniziative di cui  al  presente
comma  sono  adottate  d'intesa  con  il  Ministro   della   pubblica
istruzione. 
5. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163,
recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore  dello
spettacolo, e' stabilito, ai  sensi  dell'articolo  15  della  stessa
legge n. 163 del 1985, in lire 897 miliardi per il 1988, in lire  943
miliardi per il 1989 e in lire 991 miliardi per il 1990. Per gli anni
successivi l'entita'  del  fondo  e'  determinata  con  le  modalita'
previste dall'articolo 19,  quattordicesimo  comma,  della  legge  22
dicembre 1984, n. 887. 
6. Al fondo di dotazione dell'Ente autonomo gestione cinema (EAGC) e'
conferito l'apporto di lire 25 miliardi  per  il  1988.  E'  altresi'
conferito  all'Ente  autonomo  "Teatro  San  Carlo"  di   Napoli   il
contributo stroardinario di lire 5 miliardi per l'anno 1988,  lire  3
miliardi per l'anno 1989 e lire 2 miliardi per  l'anno  1990  per  la
celebrazione del duecentocinquantesimo anniversario della  fondazione
del  teatro.  E'  conferito  al  comune  di  Spoleto  il   contributo
straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1988 e  lire  2  miliardi
per l'anno 1989 affinche' sia trasferito  alla  Fondazione  "Festival
dei due mondi" di Spoleto. 
7. Il limite di impegno di lire 45 miliardi per l'anno  1989  di  cui
all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  marzo  1987,  n.  65,
recante misure urgenti  per  la  costruzione  o  l'ammodernamento  di
impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di  strutture
sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a
favore delle attivita' di interesse turistico, e' elevato a lire  105
miliardi, di cui almeno il 40 per cento nei territori meridionali. 
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1-ter,  del
decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e' elevata,  a  decorrere  dall'anno
1989 e fino all'anno 1996, di lire 5 miliardi. 
9. Il limite del controvalore dei prestiti che il Consorzio nazionale
di credito agrario di miglioramento e gli altri istituti  di  credito
abilitati possono contrarre all'estero negli  anni  1988  e  1989  ai
sensi del terzo comma dell'articolo 13 della legge 22 dicembre  1984,
n. 887, e' complessivamente elevato di lire 1.500 miliardi. 
10. Per consentire, ai sensi dell'articolo 12, comma 4,  della  legge
28  febbraio  1986,  n.  41,  la  prosecuzione  degli  interventi  di
riconversione  delle  cooperative  agricole  e   loro   consorzi   di
valorizzazione di prodotti agricoli, nonche' delle cooperative e loro
consorzi operanti nel settore dell'allevamento che,  per  effetto  di
provvedimenti comunitari restrittivi,  abbiano  dovuto  sospendere  o
ridurre l'attivita' di trasformazione, e'  autorizzata  la  spesa  di
lire 60 miliardi per  l'anno  1988,  con  particolare  riguardo  agli
interventi di riconversione finalizzati  allo  sviluppo  di  tecniche
agricole che limitino o escludano l'impiego  di  fitofarmaci  e  alla
valorizzazione dei relativi prodotti. 
11. Per la copertura della quota stabilita dall'articolo 1, comma  5,
del Regolamento CEE n. 2262/84 del Consiglio in data 17 luglio  1984,
non a carico del bilancio generale delle Comunita' europee,  relativa
alle spese da sostenere per i  controlli  previsti  dall'articolo  1,
comma 2, del citato Regolamento CEE n.  2262/84,  e'  autorizzata,  a
decorrere dall'anno 1988, la spesa annua di lire 9 miliardi. 
12. Al fine di finanziare il  secondo  piano  annuale  di  attuazione
degli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno,  la  facolta'   di
assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti
annuali, prevista dall'articolo 25  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.  218,  e'
riferita all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi  dell'articolo
1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, per gli anni dal 1988 al 1991.  La
quota per l'anno 1991 e' determinata in lire 13.000 miliardi. 
13. Per la realizzazione di un programma che prevede  l'installazione
nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialita'  e'
autorizzata la spesa di lire 100  miliardi  in  ragione  di  lire  25
miliardi per l'anno 1988, 30 miliardi per l'anno 1989 e  45  miliardi
per l'anno 1989 e 45 miliardi per l'anno  1990,  da  iscrivere  nello
stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali. 
14. Gli importi di cui al comma 13 possono essere erogati  agli  enti
di  gestione  o  a  societa'  per  azioni  da  essi  direttamente   o
indirettamente  partecipate   a   titolo   di   contributo   per   la
realizzazione  dei  relativi  progetti  predisposti  dagli   enti   e
approvati dal CIPI, su proposta  del  Ministro  delle  partecipazioni
statali di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno. 
15.  Per  la  realizzazione  dello  schedario  viticolo  comunitario,
previsto dal Regolamento CEE n. 2392/86 del Consiglio del  24  luglio
1986,  alla  cui  istituzione   la   Comunita'   partecipa   con   un
finanziamento  del  50  per  cento  dei  costi  effettivi,  ai  sensi
dell'articolo 9 del Regolamento medesimo, e' autorizzata la spesa  di
lire 8  miliardi  per  l'anno  1988,  da  iscrivere  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 
16. Per consentire lo sviluppo del settore zootecnico, ai sensi della
legge 8 novembre  1986,  n.  752,  le  cooperative  agricole  e  loro
consorzi per  la  costruzione,  ristrutturazione  ed  ampliamento  di
impianti di macellazione,  lavorazione  e  commercializzazione  delle
carni possono contrarre mutui nel limite complessivo massimo di  lire
700 miliardi in ragione di lire 400 miliardi  nel  1988  e  lire  300
miliardi nel 1989. Detti mutui possono essere destinati nei limiti di
lire 100 miliardi per il 1988 e di lire 50 miliardi per il 1989 anche
ad operazioni di consolidamento delle passivita' esistenti  a  favore
dei  soggetti  e  relativamente  alle  strutture  ed  impianti  sopra
indicati, si applica in tale caso la  disposizione  dell'articolo  6,
secondo comma della legge 4 giugno 1984, n. 194. In relazione e  tali
mutui, e' concesso un contributo negli stessi interessi nella  misura
massima di 10  punti  percentuali  secondo  criteri  e  modalita'  da
stabilirsi  con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  e   delle
foreste, di concerto con il Ministro  del  Tesoro.  Si  applica  alla
gestione dei macelli e degli  impianti  di  lavorazione  della  carne
bovina suina, ed ovina la disposizione dell'articolo 10  della  legge
27 ottobre 1966, n. 910 aggiunta all'articolo 13, secondo comma della
legge 4 giugno 1984, n. 194. Per le  finalita'  di  cui  al  presente
comma sono  autorizzati  limiti  di  impegno  decennali  di  lire  30
miliardi per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per  l'anno  1989.  Le
disposizioni del presente comma si applicano d'intesa con le Regioni,
anche per il finanziamento dei progetti relativi al consolidamento  e
allo sviluppo degli allevamenti da latte e da  carne  di  cooperativa
agricole e loro consorzi. 
17. Il  fondo  istituito  presso  la  Sezione  per  il  credito  alla
cooperazione della Banca nazionale del lavoro ai sensi  dell'articolo
1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e' incrementato nell'anno 1988
di lire 70 miliardi. Alla predetta Sezione Speciale e'  accordata  la
garanzia dello Stato, per il rischio di  cambio  su  prestiti  aventi
durata  non  superiore  ad  un  anno,  contratti  all'estero  per  lo
svolgimento della propria attivita'.  La  garanzia  si  applica  alle
variazioni eccedenti il 2 per cento intervenuto nel tasso  di  cambio
tra la data di conversione in lire della valuta mutuata e quelle  del
rimborso del  capitale  e  del  pagamento  degli  interessi,  secondo
modalita' di attuazione da  fissare  con  decreto  del  Ministro  del
Tesoro, e con un onere massimo, in ogni caso, non superiore a lire 20
miliardi. Gli eventuali  oneri  derivanti  dalla  operativita'  della
garanzia di cambio prevista  dal  presente  comma  sono  imputati  al
capitolo 4529 dello Stato di previsione del Ministero del Tesoro  per
l'anno finanziario 1988 e ai corrispondenti  capitoli  per  gli  anni
successivi. 
18. Al fondo di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985,  n.
49,  istituito  presso  la  Sezione  speciale  per  il  credito  alla
cooperazione per il finanziamento di interventi a salva  guardia  dei
livelli di occupazione, e' conferita per il 1988 la somma di lire  30
miliardi. 
19. Alle societa' finanziarie, di cui all'articolo 16 della legge  27
febbraio 1985, n. 49, e' corrisposto a titolo di rimborso degli oneri
connessi all'istruttoria, all'assistenza ed alla consulenza  relativa
ai progetti predisposti dalle  cooperative  di  cui  all'articolo  14
della medesima legge, nonche' per la  gestione  delle  partecipazioni
nelle stesse, un compenso da determinarsi con  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto  con  i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale,  e  del  tesoro.  Gli
oneri derivanti, compresi  quelli  sostenuti  prima  dell'entrata  in
vigore della presente legge, sono posti a carico del  Fondo  speciale
per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione  di  cui
all'articolo 17 della richiamata legge n. 49 del 1985. 
20.  Il  fondo  di  dotazione  della  SACE  -  Sezione  Speciale  per
l'assicurazione  del  credito  all'esportazione   -   istituito   con
l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977,  n.  227,  e'  incrementato
della somma di  lire  300  miliardi,  da  iscrivere  nello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro  per  l'anno  1988.  Continua  ad
applicarsi l'articolo 11, comma 2, della legge 28 febbraio  1986,  n.
41. 
21. Dopo il terzo comma dell'articolo  18  della  legge  27  dicembre
1983, n. 730 e' inserito il seguente: 
"L'ammontare dei rientri, di cui  al  comma  precente  va  rapportato
esclusivamente al corrispodente importo degli indennizzi  cui  si  e'
fatto fronte con le disponibilita' finanziarie del fondo  di  cui  al
secondo  comma.  Gli  interessi,  a  qualsiasi  titolo  maturati,  le
eventuali differenze di cambio nonche'  oneri  e  spese  relativi  ai
rientri restano, rispettivamente acquisiti ed a carico della SACE". 
22.  Il  fondo  di  dotazione  del  Mediocredito  centrale,  di   cui
all'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949  e'  aumentato  di
lire 500 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1988,  di
lire 200 miliardi nell'anno 1989 e di  lire  250  miliardi  nell'anno
1990. 
23. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10  ottobre  1975,  n.
517  concernente  la  disciplina  del  commercio,  e'   ulteriormente
integrato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1997. 
24. Il fondo di cui al comma 23 e' altresi' incrementato di  lire  50
miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1988,  1989  e  1990,  per   la
concessione di  contributi  in  conto  capitale,  limitatamente  alle
societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso, previsti  dal
comma 16, numero 1), dell'articolo 11 della legge 28  febbraio  1986,
n. 41. I termini per la presentazione delle  domande  sono  stabiliti
dal Comitato per la gestione del fondo  per  il  finanziamento  delle
agevolazioni di cui all'articolo 6 della legge 10  ottobre  1975,  n.
517. 
25. Per  societa'  promotrici  di  centri  commerciali  al  dettaglio
beneficiarie delle agevolazioni finanziarie previste da leggi statali
e regionali, si intendono le societa', anche consortili, nelle  quali
il numero dei soci sia rappresentato  prevalentemente  da  piccole  e
medie imprese commerciali con la eventuale  partecipazione  di  altre
imprese    commerciali    e    degli    organismi     rappresentativi
dall'associazionismo economico e sindacale del commercio. 
26. Il Fondo nazionale per l'artigianato di cui  all'articolo  3  del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito  con  modificazioni,
della legge 3 ottobre 1987, n. 399 e' integrato per  l'anno  1988  di
lire 90 miliardi. 
27. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio  1987,  n.
318 convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n.  399
e' sostituito dal seguente: 
"2. Il Fondo e' utilizzato, per una  quota  pari  al  75  per  cento,
direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime  con
decreto   del    Ministro    dell'Industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, di
cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1985, n.  443,  in  base  al
numero  delle  imprese  artigiane  esistenti   in   ciscuna   regione
moltiplicato  per  il  reciproco  del  reddito  pro-capite  regionale
secondo i dati disponibili presso l'Istituto Centrale  di  statistica
nel periodo immediatamente precedente la ripartizione". 
28. Il fondo speciale per le agevolazioni e per i  servizi  a  favore
dei turisti stranieri motorizzati, di cui alla legge 15 maggio  1986,
n. 192, e' incrementato di lire 25 miliardi per il 1988. 
29. Per consentire la definizione di interventi, avviati  sulla  base
della Direttiva CEE, n. 81/363, finalizzati alla ristrutturazione,  e
razionalizzazione  dell'industria  navalmeccanica  nel   quadro   del
rilancio della politica marittima  nazionale  definita  dal  Comitato
interministeriale per il  coordinamento  della  politica  industriale
(CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma,
della legge 12 giugno 1985, n. 295, e' ulteriormente integrata  della
complessiva somma di lire  930  miliardi,  in  ragione  di  lire  265
miliardi per l'anno 1988, lire 265 miliardi per l'anno  1989  e  lire
400 miliardi per l'anno 1990, in favore dell'industria  cantieristica
ed armatoriale. Tali somme sono annualmente ripartite tra  i  settori
interessati con decreti del  Ministro  della  marina  mercantile,  di
concerto con il Ministro del tesoro e sono comprensive degli  importi
di un ulteriore limite di impegno di lire  215  miliardi  per  l'anno
1988, in aggiunta a quelli di cui  al  terzo  comma  dell'articolo  1
della richiamata legge n. 295 del 1985. 
30. Ai fini dell'attuazione del regolamento della  Commissione  delle
Comunita' europee n. 2617/80,  come  modificato  dai  regolamenti  n.
217/84 e 3635/85, concernente provvidenze in favore  di  alcune  zone
colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione  navale,
nelle  province  di  Trieste,  Gorizia,  e  Genova  sono  ammesse  le
agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 novembre 1976, n.  902  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, fino al 31 dicembre 1988. Per la  provincia  di  Genova
sono esclusi i comuni di Gorreto, Rovegno, Rezzoaglio e Santo Stefano
d'Aveto. 
31. Per le finalita' di cui al comma 30  nonche'  per  l'applicazione
dell'articolo 23 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre 1982, n. 915, le autorizzazioni di spesa da  iscrivere  nel
capitolo 7545 dello stato di previsione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ai  sensi  dell'articolo  25,  primo
comma, lettera a), del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
novembre 1976, n. 902 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
sono incrementate di lire 50 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi
per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e di lire 10 miliardi per  l'anno
1990. 
32. Per le finalita' di cui  alla  legge  17  febbraio  1982,  n.  41
concernente il piano per la razionalizzazione  e  lo  sviluppo  della
pesca marittima, e' autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire
120 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire
40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi  per  l'anno  1990.
Tali somme sono annualmente ripartite fra i vari  interventi  secondo
un piano triennale da approvarsi dal Comitato  interministeriale  per
la programmazione economica (CIPE). 
33. Per la prosecuzione degli interventi per il fermo del naviglio da
pesca  previsti  dal  decreto-legge  21  settembre  1987,   n.   386,
convertito, con modificazioni dalla legge 19 novembre 1987, n. 471 da
attuarsi con i criteri ivi stabiliti, e' autorizzata la spesa di lire
20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, e 1989 e 1990. 
34.  Le   disponibilita'   esistenti   presso   il   Fondo   per   la
ristrutturazione e riconversione industriale, di cui  all'articolo  3
della legge 12 agosto 1977, n. 675 non utilizzate entro il 31  luglio
1988, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato  di  previsione
dell'entrata per il 1988, per essere  assegnate  al  Fondo  speciale,
rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo  14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le somme che si rendessero disponibili
presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale a
seguito  di  rinuncia  delle  imprese  interessate  sono   egualmente
trsferite al Fondo per l'innovazione tecnologica, con la procedura di
cui al precedente periodo. 
35. Per la concessione dei  benefici  previsti  dall'articolo  1  del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399 con le modalita' ed i criteri  ivi
indicati, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire  40  miliardi  per
l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989. 
36. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della  legge  28
novembre 1980, n. 784, per il programma  generale  di  metanizzazione
del Mezzogiorno e' incrementata di lire 300 miliardi per il 1990. 
37. Per la concessione dei contributi di cui  all'articolo  12  della
legge 29 maggio 1982, n. 308, e' autorizzata  la  spesa  di  lire  34
miliardi per il 1988,  destinati  quanto  a  lire  30  miliardi  alla
concessione dei contributi di  cui  al  numero  1)  del  primo  comma
dell'articolo 12 della medesima legge, e quanto a  lire  4  miliardi,
alla concessione dei contributi di cui al numero 2). 
38. All'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308 sono aggiunte,
in fine le parole: "e sono  riassegnate  alle  medesime  regioni  con
delibere del CIPE". 
39. Per gli interventi di cui all'articolo 20 della legge 9  dicembre
1986, n. 896, concernente  disciplina  della  revoca  e  coltivazione
delle risorse geotermiche, e' autorizzata l'ulteriore spesa  di  lire
10 miliardi nel 1988, lire 20 miliardi nel 1989 e  lire  30  miliardi
nel 1990. 
40. Per gli anni 1988, e 1989 e 1990, a valere  sulle  disponibilita'
del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n.  517,
e successive modificazioni ed integrazioni, alle imprese commerciali,
indipendentemente dalle loro dimensioni, alle imprese previste  dalla
legge 17 maggio 1983, n. 217, ed alle imprese esercenti attivita'  di
servizi, compresi quelli relativi all'informatica e alla  telematica,
ubicazione nei territori di cui al testo unico approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,  per  le  spese
sostenute, nei limiti massimi di lire 6 miliardi per le societa', co-
operative,  loro  consori,  gruppi  di  acquisto,  centri   operativi
aderenti ad unioni volontarie ed altre forme di commercio  associato,
e di lire 3 miliardi per le rimanenti  imprese,  sono  concessi,  per
l'ammodernamento    la    ristrutturazione,     l'ampliamento,     la
razionalizzazione e l'informatizzazione delle stesse: 
a) contributi in conto capitale nella misura del 10  per  cento  dell
spese effettivamente sostenute, al netto IVA; 
b) contributi in conto interessi con tasso a carico  degli  operatori
pari al 40 per cento del  tasso  di  riferimento,  per  finanziamenti
agevolati, fino al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute,
al netto dell'IVA. 
41. Le agevolazioni di cui al comma 40  sono  concesse  in  relazione
alle domande presentate  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
42. Il fondo  di  cui  all'articolo  3-octies  del  decreto-legge  26
gennaio 1987, n. 9, convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  27
marzo 1987, n. 121  concernente  interventi  urgenti  in  materia  di
distribuzione commerciale, e'  integrato  di  lire  50  miliardi  per
ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. 
43. E' autorizzato l'apporto di lire 120 miliardi per ciascuno  degli
anni dal 1988 al 1994, al fondo contributi interessi della Cassa  per
il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della  legge
25 luglio 1952, n. 949. 
44. Per la corresponsione dei contributi di cui alla legge 21  maggio
1981,  n.  240,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   e'
autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi per l'anno 1988,
da iscrivere, per le rispettive competenze quanto a lire 15  miliardi
nello stato di previsione del Ministero del Tesoro, e quanto  a  lire
25 miliardi nello stato di previsione del Ministero del commercio con
l'estero. 
45. Per consentire il conseguimento delle  finalita'  previste  dalla
legge  5  dicembre  1986,  n.  856,  i  complessivi  limiti  di   cui
all'articolo 7 comma 1, e all'articolo 8, comma 1, della stessa legge
sono  aumentati  ciascuno  della  somma  di  lire  40   miliardi   in
riferimento alle quote previste per l'anno 1988. 
46. Per le spese relative allo svolgimente di attivita' di ricerca  o
documentazione, studi e consulenze da affidare ad esperti ed istituti
esterni, anche di nazionalita' estera, per analisi a  valutazioni  di
mercato nonche' per definire indirizzi e programmi, anche settoriali,
inerenti al  sistema  delle  partecipazioni  statali  e  le  relative
riforme organizzative  e  procedimentali  anche  per  acquisizioni  o
dismissione  di  quote  di  capitale  di  societa'  e  partecipazione
statale, e' autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 1
miliardo da iscrivere nello stato di previsione del  Ministero  delle
partecipazioni statali. 
47. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 3  miliardi,  a  partire
dall'anno  1988,  al  fine  della  realizzazione  di  un  sistema  di
automazione nell'ambito del Ministero delle  partecipazioni  statali,
da iscrivere al capitolo 1101 del relativo stato di previsione. 
48.  Per  consentire  lo  svolgimento  di  attivita'  di  ricerca   e
documentazione studi e consulenze, da affidare  a  commissioni  o  ad
esperti  ed  istituti  esterni,  per  analisi  e  valutazioni   delle
problematiche  delle  piccole  e  medie   imprese,   delle   iniziate
concernenti il sistema della produzione industriale e delle fonti  di
energia, nonche' per le attivita' del Comitato tecnico per  l'energia
e del piano per la realizzazione dei mercati agro-alimentari  di  cui
all'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' autorizzata a
partire dall'anno 1988, la spesa di lire  500  milioni  da  iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato.  I  compensi  da  attribuire  ai  membri   delle
commissioni o agli esperti sono determinati con decreto del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro del tesoro. 
49. Alla copertura dell'onere di cui ai commi 46, 47 e 48 di lire 4,5
miliardi  per  il  1988,  si  provvede   mediante   riduzione   dello
stanziamento iscritto al capitolo 7546 dello stato di previsione  del
Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  per  il
medesimo  anno  all'uopo  intendendosi  ridotta   di   pari   importo
l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 12 agosto 1977, n. 675. 
50.  Per  consentire  l'immediata   realizzazione   di   investimenti
finalizzati al recupero,  alla  ristrutturazione  ed  all'adeguamento
funzionale dell'intero patrimonio immobiliare, delle strutture e  dei
servizi, e' autorizzata la spesa straordinaria di  lire  15  miliardi
per l'anno 1988 destinata dall'Ente autonomo  "Mostra  d'oltremare  e
del  lavoro  italiano  nel  modo".  Sono  dichiarati  prioritari  gli
interventi  finalizzati  alle  strutture   sportive   ed   a   quelle
complementari per le finalita' di  cui  al  decreto-legge  3  gennaio
1987, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 6  marzo  1987,
n. 65, previsti dal comma 7 del presente articolo. 
51. E' autorizzato inoltre il conferimento di un apporto al fondo  di
dotazione  dell'Ente  autonomo  "Mostra  d'oltremare  e  del   lavoro
italiano nel mondo", di 10 miliardi per l'anno 1988,  per  consentire
gli investimenti indispensabili per le funzioni istituzionali. 
52. Per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1›  gennaio  1988,
alle imprese industriali manifatturiere, anche  artigiane  e  cooper-
ative, gia' esistenti  alla  data  del  1›  ottobre  1987,  le  quali
occupino  non  piu'  di  100  lavoratori  con   contratto   a   tempo
indeterminato e  procedano,  entro  il  31  dicembre  1990,  a  nuove
assunzioni con contratto di lavoro, a tempo indeterminato, spetta per
ogni lavoratore assunto ed occupato in aggiunta ai lavoratori a tempo
indeterminato risultanti in organico alla data del 1›  ottobre  1987,
un contributo di lire 3.600.000 per ciascuno degli anni  1988,  1989,
1990, di lire 2.880.000 per l'anno 1991,  e  di  lire  2.160.000  per
l'anno 1992. 
Il suddetto contributo nel caso di assunzione, di donne,  nonche'  di
assunzione di uomini disoccupati  da  piu'  di  12  mesi  e  di  eta'
compresa tra i 25 e 40 anni  e'  rispettivamente  aumentato  di  lire
600.000, lire 480.000 e  lire  360.000.  Il  predetto  contributo  e'
proporzionato alla durata effettiva del rapporto di lavoro, ed il suo
ammontare, in caso di lavoro a tempo parziale, e' corrispondentemente
ridotto. Esso non concorre a  formare  la  base  impobinile  ai  fini
dell'applicazione delle imposte sul reddito. 
Il suddetto contributo  e'  concesso  ed  erogato  secondo  modalita'
stabilite dal Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
concerto il Ministro per gli interventi straordinari nel  Mezzogiorno
e con il Ministro del  tesoro  e  non  spetta  alla  imprese  di  cui
all'articolo 14, comma 5, della legge 1› marzo 1986,  n.  64  per  la
durata dell'esenzione ivi prevista. L'impresa e' tenuta a  rimborsare
il contributo percepito per il singolo lavoratore  nel  caso  in  cui
quest'ultimo venga  licenziato  nei  sei  mesi  successivi  alla  sua
assunzione. Il contributo non e' cumulabile con  analoghi  contributi
disposti dalle regioni meridionali. Il contributo di cui al  presente
comma e' concesso per le assunzioni effettuate  in  aree,  ricomprese
nei territori di cui all'articolo 1 del  testo  unico  approvato  con
decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218,
individuate dal CIPE, su proposta del Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale  d'intesa  con  il  Ministro  per  gli  interventi
straordinari  nel  Mezzogiorno,   tenuto   conto   dei   livelli   di
disoccupazione  nelle  aree  stesse  presenti.  Il  relativo   onere,
valutato  in  lire  350   miliardi   annui,   e'   posto   a   carico
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1› marzo 1986, n. 64. 
53. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente  legge
la detrazione prevista dall'articolo 18 della legge 12  agosto  1977,
n. 675, e' elevata ai fini dell'applicazione dell'articolo 14,  comma
3, della legge 1› marzo 1986,  n.  64  al  6  per  cento  della  base
imponibile  le  la  maggiore  detrazione  si   applica   anche   alle
prestazioni di posa  in  opera,  installazione  e  montaggio  di  cui
all'articolo 55 della legge  7  agosto  1982,  n.  526.  Alle  minori
entrate derivanti dal presente comma si fa fronte a norma del comma 6
del medesimo articolo 14 della legge 1› marzo 1986, n. 64. 
54. Il Governo  presente  annualmente  al  Parlamento,  entro  il  30
settembre, una relazione sullo stato di attuazione  e  sugli  effetti
delle provvidenze previste nel comma 52. 
55. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della  legge  23
aprile 1981, n. 155,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
continuano a trovare applicazione dal 1› gennaio sino al 31  dicembre
1988. La facolta' di pensionamento anticipato prevista dalle predette
disposizioni e' riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese  per
le quali siano intervenute deliberazioni del  Comitato  dei  ministri
per  il  coordinamento   della   politica   industriale,   ai   sensi
dell'articolo 2 comma quinto lettere a) e c) della  legge  12  agosto
1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in  parte  al
30 giugno  1987,  ovvero  deliberazioni  relative  alla  facolta'  di
pensionamento anticipato successivamento al 30 giugno 1987. 
56. La disciplina in  materia  di  pensionamento  anticipato  di  cui
all'articolo 1 della legge 31  maggio  1984,  n.  193,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, continua a trovare applicazione dal 1›
gennaio sino al 31 dicembre 1988. 
Il relativo onere e' valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1988  e
in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. 
 
          Note all'art. 15, comma 1:
             - Si trascrive il testo del decimo  comma  dell'art.  14
          della  legge  n.  887/1984  (Legge  finanziaria  1985): "E'
          autorizzata la spesa di  lire  210  miliardi  per  ciascuno
          degli  anni  1985,  1986 e 1987 per consentire all'Istituto
          mobiliare italiano (IMI), all'EFIM, all'ENI  e  all'IRI  di
          concorrere  all'ulteriore  aumento,  di  pari  importo, del
          capitale sociale della  GEPI  S.p.a.  costituita  ai  sensi
          dell'art.  5 della legge 22 marzo 1971, n. 184. A tal fine,
          per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, il Ministro  del
          tesoro e' autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la
          somma  annua  di  lire 105 miliardi ed i fondi di dotazione
          dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati  della  somma
          annua  di lire 35 miliardi ciascuno, mediante versamenti da
          parte del Ministero delle partecipazioni statali in  favore
          di ciascuno dei predetti enti".
             -   La  legge  n.  184/1971  reca:  "Interventi  per  la
          ristrutturazione   e   la    riconversione    di    imprese
          industriali". Si trascrive il testo del relativo art. 5:
             "Art.   5.   -  L'Ente  partecipazioni  e  finanziamento
          industria   manifatturiera   (EFIM),    l'Ente    nazionale
          idrocarburi  (ENI),  l'Istituto  mobiliare italiano (IMI) e
          l'Istituto per  la  ricostruzione  industriale  (IRI)  sono
          autorizzati  a  costituire  una  societa'  finanziaria  per
          azioni. Tale societa', per concorrere  al  mantenimento  ed
          all'accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da
          difficolta'  transitorie  di  imprese industriali, effettua
          interventi   sulla   base   di   piani   di   riassetto   o
          riconversione,  atti  a comprovare la concreta possibilita'
          del risanamento delle imprese interessate,  nelle  seguenti
          forme:
              1)  assumere partecipazioni in societa' industriali che
          versino  in  condizioni  di   difficolta'   finanziaria   o
          gestionale,  giudicate,  in  base  al  piano di riassetto o
          riconversione,  transitorie  e  superabili,  al   fine   di
          realizzare  le  migliori condizioni per la riorganizzazione
          delle  imprese  e  per  una   successiva   cessione   delle
          partecipazioni stesse;
              2) costituire o concorrere a costituire societa' per la
          gestione o per il rilievo di aziende industriali al fine di
          realizzare  le  migliori condizioni per la riorganizzazione
          di aziende e per una loro successiva cessione;
              3) concedere finanziamenti, anche  a  tassi  agevolati,
          alle societa' di cui ai numeri 1) e 2).
             Gli  interventi  della societa' finanziaria ai sensi del
          presente articolo possono essere condizionati dalla  stessa
          societa', oltre che all'approvazione del piano di riassetto
          o  di  riconversione,  anche  all'assunzione di particolari
          obblighi da parte degli azionisti delle  societa'  titolari
          delle   aziende   industriali  oggetto  d'intervento  della
          societa' finanziaria.
             Il  CIPE delibera le direttive alle quali deve attenersi
          la societa' finanziaria sopra indicata".
          Nota all'art. 15, comma 2:
             La  legge  n.   1089/1968   converte   in   legge,   con
          modificazioni,  con  l'art.  1,  il D.L. 30 agosto 1968, n.
          918, recante provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e
          sgravio di oneri sociali per  favorire  nuovi  investimenti
          nei     settori    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato e nuove norme sui territori  depressi  del
          centro-nord,  sulla  ricerca  scientifica  e  tecnologica e
          sulle ferrovie dello Stato. Il testo dell'art. 4  di  detta
          legge,  come  modificato dall'art. 2 della legge 14 ottobre
          1974, n. 652, e' il seguente:
             "Art. 4. - Allo scopo di accelerare  il  progetto  e  lo
          sviluppo  del  sistema  industriale  del Paese e l'adozione
          delle  tecnologie  e  delle  tecniche  piu'  avanzate,   e'
          autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla
          ricerca applicata. La somma e' costituita in fondo speciale
          presso  l'Isituto  mobiliare italiano che lo amministra con
          le modalita' proprie dell'istituto ed in base  ad  apposita
          convenzione  da  stipularsi tra il Ministro per il tesoro e
          l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo.
             L'IMI e' tenuto ad erogare le disponibilita'  del  fondo
          di cui al comma precedente secondo le direttive di politica
          di ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori
          prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente,
          su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca
          scientifica e tecnologica:
               a)  sotto  forma  di  partecipazione  al  capitale  di
          societa' di ricerca costituite da enti pubblici  economici,
          da imprese industriali o loro consorzi;
               b)  sotto  forma di crediti agevolati ad enti pubblici
          economici, imprese industriali  o  loro  consorzi,  nonche'
          alle societa' di ricerca di cui alla precedente lettera a);
               c)  sotto  forma  di  interventi  nella  spesa - nella
          misura non superiore  al  70  per  cento  dei  progetti  di
          ricerca  -  presentati  dai soggetti di cui alla precedente
          lettera b), disciplinati da contratti che  prevederanno  il
          rimborso  degli  interventi  in  rapporto al successo della
          ricerca ovvero, in  caso  contrario,  l'acquisizione  degli
          studi e dei risultati della ricerca all'IMI.
             In  via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per
          il coordinamento della ricerca scientifica  e  tecnologica,
          puo'  per  programmi  che hanno per obiettivo la promozione
          dell'industria  nazionale   in   settori   tecnologicamente
          avanzati  e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento
          fino all'ammontare complessivo delle spese previste per  la
          ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo
          sviluppo del prodotto;
               d)  sotto  forma di contributi nella spesa - in misura
          non superiore al 20 per cento -  dei  progetti  di  ricerca
          presentati  dai  soggetti  di  cui sopra aventi particolare
          rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta  in  volta,
          dal   CIPE,   il   quale  potra'  consentire,  altesi',  la
          comulabilita'  di  detti  contributi  con le altre forme di
          intervento di cui alle precedenti lettere b) e c). La quota
          del fondo da  destinare  a  contributi  nella  spesa  sara'
          determinata dal CIPE.
             I  programmi, i progetti e le singole proposte esecutive
          con  l'indicazione  delle  forme   di   utilizzazione   dei
          risultati  della ricerca, sono presentati dagli interessati
          all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al  Ministro
          per   il   coordinamento   della   ricerca   scientifica  e
          tecnologica.
             Il  Ministro  per   il   coordinamento   della   ricerca
          scientifica  e  tecnologica,  che partecipa di diritto alle
          riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista
          dal presente articolo, verifica la conformita' dei progetti
          agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati
          dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo  e
          li sottopone all'approvazione del CIPE.
             Entro  il  15  settembre di ogni anno il Ministro per il
          coordinamento  della  ricerca  scientifica  e   tecnologica
          riferisce  al  CIPE  sulla gestione del fondo ai fini degli
          adempimenti  di  cui  al  precedente  comma,  e   trasmette
          relazione in materia al Parlamento.
             In  relazione  all'impegno e alla vastita' della ricerca
          l'IMI scegliera' le forme di intervento di cui  al  secondo
          comma,  valutando  il  rischio economico e tecnico connesso
          alla ricerca. A seconda dei tipi di  intervento  prescelti,
          l'IMI,  in  sede di convenzione o di contratto con gli enti
          economici, le imprese o i loro richiedenti, e tenendo conto
          dell'impegno    finanziario,    concordera'    i    termini
          dell'interesse  nazionale  o  privato  dei  risultati della
          ricerca.
             Una quota parte del fondo di cui al  presente  articolo,
          da  determinarsi  a  cura del CIPE, dovra' essere destinata
          alla ricerca tecnologica  e  tecnica  di  piccole  e  medie
          imprese anche consorziali.
             Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di
          cui  al  secondo  comma  del presente articolo, le societa'
          costituite dagli enti pubblici  economici,  le  imprese,  e
          loro  consorzi, che dispongano di personale e laboratori di
          ricerca attrezzati per una immediata  e  adeguata  verifica
          delle  possibilita'  di  trasferimento sul piano produttivo
          dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di
          rilevanza internazionale.
             Dei risultati  delle  ricerche  sara'  riferito  con  la
          relazione  previsionale  e  programmatica da presentarsi al
          Parlamento".
          Nota all'art. 15, comma 3:
             Il terzo comma  dell'art.  11  della  legge  n.  46/1982
          (Interventi   per  i  settori  dell'economia  di  rilevanza
          nazionale) prevede che: "Il Ministro per  il  coordinamento
          delle  iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica,
          avvalendosi del comitato di cui all'art.   7, sottopone  al
          CIPI un rapporto sui risultati finali della ricerca oggetto
          del  contratto e riferisce annualmente sull'andamento della
          gestione  dei  singoli  contratti di ricerca, nonche' sulla
          loro rispondenza agli obiettivi previsti e  alle  direttive
          emanate,   anche   con  riferimento  alla  valutazione  del
          rapporto costi-benefici".
          Note all'art. 15, comma 5:
             - Il testo dell'art. 1 della legge  n.  163/1985  e'  il
          seguente:
             "Art.  1  (Fondo  unico  per  lo  spettacolo).  - Per il
          sostegno finanziario ad  enti,  istituzioni,  associazioni,
          organismi  ed  imprese operanti nei settori delle attivita'
          cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi  e
          dello  spettacolo  viaggiante, nonche' per la promozione ed
          il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere  e
          rilevanza  nazionali da svolgere in Italia o all'estero, e'
          isituito, nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          turismo   e   dello  spettacolo,  il  Fondo  unico  per  lo
          spettacolo".
             L'art. 15 determina  la  dotazione  del  Fondo  isituito
          dall'art. 1 e ne indica le norme di copertura.
             -  Il testo del quattordicesimo comma dell'art. 19 della
          legge n.   887/1984 e' riportato  nella  nota  all'art.  1,
          comma 6.
          Nota all'art. 15, commi 7 e 8:
             Si  trascrive  il  testo dei primi tre commi dell'art. 2
          del D.L. n.  2/1987 (Misure urgenti per  la  costruzione  o
          l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione
          o  completamento  di  strutture  sportive  di  base  e  per
          l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle
          attivita' di interesse turistico), introdotti  dalla  legge
          di conversione:
             "1.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata a
          concedere mutui ventennali a totale carico dello  Stato  ai
          seguenti soggetti:
               a)  ai comuni per la realizzazione degli interventi di
          cui all'art. 1, comma 1, lettera a), fino a 400 miliardi;
               b) ai comuni e loro consorzi, alle comunita' montane e
          alle province per gli interventi di cui all'art.  1,  comma
          1, lettere b) e c).
             1-  bis A tali fini sono autorizzati i limiti di impegno
          di lire 90 miliardi e  di  ulteriori  lire  45  miliardi  a
          decorrere, rispettivamente dal 1988 e dal 1989.
             1- ter L'Istituto per il credito sportivo e' autorizzato
          a  concedere  mutui  decennali,  assistiti  dal  contributo
          statale ai soggetti di cui alla legge 18 febbraio 1983,  n.
          50,   per  la  realizzazione  di  impianti  destinati  alle
          finalita' di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c).  Per
          la concessione del contributo statale si applicano le norme
          di  cui  ai  commi  4  e 5 dell'art. 1. Detto contributo e'
          fissato nella misura  annua  del  4  per  cento  rapportata
          all'onere  di  ammortamento  per  capitale  e  interessi da
          corrispondere  direttamente   all'istituto   mutuante.   E'
          autorizzata  la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli
          anni dal 1987 al  1996  per  la  concessione  del  predetto
          contributo,  da  iscrivere  nello stato di previsione della
          spesa  del  Ministero  del  turismo  e dello spettacolo. La
          costruzione e la gestione degli impianti  sportivi  possono
          essere  affidati  in  concessione  dal  comune  a  societa'
          sportive, o ad associazioni sportive indicate  nell'art.  3
          della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sostituito dall'art.
          2  della  legge  18  febbraio 1983, n. 50. Se l'opera viene
          realizzata su terreno di proprieta' del comune,  questo  e'
          autorizzato  ad  intervenire nell'atto di stipula del mutuo
          quale terzo datore dell'ipoteca  sull'immobile  a  garanzia
          del  mutuo  stesso  o  comunque  a  costituire a favore del
          mutuatario diritto di  superficie  sul  quale  quest'ultimo
          potra' iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo".
             Si  ritiene utile trascrivere anche i primi cinque commi
          dell'art.  1 della medesima legge, nel testo  di  cui  alla
          legge di conversione:
             "1.  Il presente decreto definisce soggetti, procedure e
          modalita'  di  finanziamento  per   la   realizzazione   di
          programmi  straordinari  di  interventi per l'impiantistica
          sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al
          riattamento, alla ristrutturazione,  al  completamento,  al
          miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e
          servizio  e  all'adeguamento  alle  norme  di  sicurezza di
          impianti sportivi, ivi comprese  le  attrezzature  fisse  e
          l'acquisizione delle relative aree, destinati:
               a)  a  ospitare,  secondo  l'indicazione del CONI, gli
          incontri del campionato mondiale di calcio del 1990;
               b) a soddisfare le esigenze dei campionati  delle  di-
          verse discipline sportive, con strutture polifunzionali;
               c)  a  promuovere  l'esercizio dell'attivita' sportiva
          mediante la realizzazione di strutture polifunzionali.
             2. Alla realizzazione degli interventi di cui  al  comma
          1,  lettere  b) e c), si applica la riserva di cui all'art.
          107 del  testo  unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel
          Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
             3. Gli interventi di cui al comma 1,  lettera  a),  sono
          realizzati secondo un programma predisposto, su indicazione
          tecnica   del  CONI,  dal  Ministro  del  turismo  e  dello
          spettacolo entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto.
          Esso e' presentato  al  Parlamento  per  l'espressione  del
          parere da parte delle competenti commissioni entro quindici
          giorni  dall'assegnazione ed e' quindi adottato con decreto
          del Ministro del turismo e dello spettacolo.
             4. Gli interventi previsti dal comma 1, lettere b) e c),
          ad opera degli enti pubblici di cui all'art.  2,  comma  1,
          lettera  b),  sono  realizzati  secondo programmi approvati
          entro il 31 maggio di ogni anno con  decreto  del  Ministro
          del  turismo e dello spettacolo. I programmi sono formulati
          sulla base dei criteri e parametri che tengano conto  delle
          necessita'   di   riequilibrio   territoriale,   anche  con
          riferimento alle diverse discipline sportive. A tale  fine,
          criteri  e parametri sono definiti dal Ministro del turismo
          e dello spettacolo, sentito il  parere  tecnico  del  CONI,
          trasmessi  al  Parlamento  per  l'espressione del parere da
          parte delle commissioni permanenti e  quindi  adottati  con
          decreto  del  Ministro medesimo. Le domande devono indicare
          le opere da realizare, la  localizzazione  e  la  tipologia
          degli interventi, i tempi di attuazione e la spesa prevista
          e  devono  essere  corredate  da  una  mappa  relativa alle
          strutture sportive esistenti sul  territorio  del  soggetto
          richiedente.
             5.  I programmi sono elaborati da un comitato presieduto
          dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composto  dal
          ragioniere  generale  dello  Stato,  dal direttore generale
          della Cassa depositi e prestiti, dal presidente del CONI  e
          dal  presidente, dell'Istituto per il credito sportivo o da
          loro delegati, sentite le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano  nonche'  l'ANCI  e  l'UPI,  che  devono
          esprimere il parere entro trenta giorni dalla ricezione. Il
          Ministro  del  turismo e dello spettacolo presenta entro il
          31 maggio di ogni anno al  Parlamento,  per  l'esame  delle
          commissioni   competenti,  una  relazione  sullo  stato  di
          attuazione  del  programma   predisposto   negli   esercizi
          precedenti".
          Nota all'art. 15, comma 9.
             Il  terzo  comma  dell'art.  13  della legge n. 887/1984
          (Legge  finanziaria  1985)  prevede  che:   "Sui   prestiti
          contratti  all'estero  dal  Consorzio  nazionale di credito
          agrario di miglioramento e dagli altri istituti di  credito
          abilitati  per  legge  ad  operare  nel settore del credito
          agrario di miglioramento, da  destinare  ad  operazioni  di
          durata ultraquinquennale, puo' essere accordata la garanzia
          dello  Stato  per  il  rischio  di cambio per le variazioni
          eccedenti il 2 per cento intervenute nel  tasso  di  cambio
          tra  la  data  del  pagamento  della  rata  e  quella della
          conversione  in  lire  della   valuta   mutuata   fino   al
          controvalore massimo in linea capitale di 1.000 miliardi di
          lire negli anni 1985-88".
          Nota all'art. 15, comma 10:
             Il  comma  4  dell'art. 12 della legge n. 41/1986 (legge
          finanziaria 1986) prevede che: "E' altresi' autorizzata  la
          spesa  di  lire  27  miliardi  per  la concessione di aiuti
          contributivi di riconversione a  favore  delle  cooperative
          agricole  e  loro  consorzi  di  valorizzazione di prodotti
          agricoli,  che  per  effetto  di  provvedimenti  comunitari
          restrittivi,    abbiano   dovuto   sospendere   o   ridurre
          l'attivita' di trasformazione".
          Nota all'art. 15, comma 11:
             Il regolamento CEE n. 2262/84 e' stato pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee, n. L 208 del 3
          agosto 1984.
          Nota all'art. 15, comma 12:
             - L'art. 25 del testo unico delle leggi sugli interventi
          nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. n. 218/1978  e'  cosi'
          formulato:
             "Art.  25.  (Assunzione  di  impegni  in  eccedenza agli
          stanziamenti).  - In relazione alle esigenze  tecniche  dei
          lavori  e  alla  opportunita'  di  svolgerli con la massima
          celerita',  la  Cassa  per  il  Mezzogiorno  puo'  assumere
          impegni   di   spesa   per   somme   anche  superiori  agli
          stanziamenti annuali, fronteggiando la  eccedenza  mediante
          le operazioni finanziarie di cui all'art. 158".
             -  Il  primo  comma  dell'art.  1 della legge n. 64/1986
          (Disciplina  organica  dell'intervento  straordinario   nel
          Mezzogiorno)  prevede  che:   "L'intervento straordinario e
          aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'art. 1  del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha durata  novennale.  Per
          la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-93 con un
          apporto  complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali e'
          destinato agli interventi indicati all'art. 1  della  legge
          1›  dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore
          a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto  fissato  dalla
          legge finanziaria per il 1985".
          Nota all'art. 15, comma 15:
            Il  regolamento  CEE n. 2392/86 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 208 del  31
          luglio  1986  e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica n. 74 del 4 novembre 1986, 2a serie spec.
          Note all'art. 15, comma 16:
             - La legge n. 752/1986 riguarda la legge pluriennale per
          l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.
             - Si trascrive il testo del primo e  del  secondo  comma
          dell'art.  6 della legge n. 194/1984 (Interventi a sostegno
          dell'agricoltura):
             "A favore dei consorzi nazionali di cooperative agricole
          e delle cooperative agricole di  rilevanza  nazionale  puo'
          essere  concesso il concorso nel pagamento degli interessi,
          nella misura del 10 per cento e entro il limite di  impegno
          di  lire  20 miliardi, sui mutui ad ammortamento a quindici
          anni contratti per il  consolidamento  e  lo  sviluppo  dei
          consorzi e delle cooperative medesime.
             I  mutui  di  cui  al  precedente comma sono considerati
          operazioni di  credito  agrario  di  miglioramento  e  sono
          assistiti   dalla   garanzia   fidejussoria  della  sezione
          speciale del fondo interbancario di garanzia, di  cui  agli
          articoli  20  e  21  della legge 9 maggio 1975, n.  153, ad
          integrazione delle garanzie ritenute idonee dagli  istituti
          di credito mutuanti".
             -  Il  primo,  il  quarto e il quinto comma dell'art. 10
          della legge  n.  910/1966  (il  quinto  e'  stato  aggiunto
          dall'art.  13, secondo comma, della legge n. 194/1984) sono
          cosi' formulati:
             "Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste   e'
          autorizzato  a provvedere alla realizzazione di impianti di
          particolare   interesse   pubblico   per    la    raccolta,
          conservazione,  lavorazione,  trasformazione  e  vendita di
          prodotti agricoli e zootecnici, nonche' alla  realizzazione
          di  impianti  per  la  disinfestazione  degli animali e dei
          prodotti agricoli nei valichi di frontiera e nei principali
          porti.
            (Omissis).
             La  gestione degli impianti e' affidata a cooperative, a
          loro  consorzi,  ad  associazioni  di  produttori  agricoli
          nonche'   a   consorzi   appositamente   costituiti  aventi
          prevalente interesse pubblico.
            La gestione degli impianti di  cui  al  precedente  comma
          puo'  essere  affidata  anche  a  societa' per azioni nelle
          quali i soggetti ivi indicati  abbiano  una  partecipazione
          superiore al 50 per cento".
          Nota all'art. 15, commi 17, 18 e 19:
             La legge n. 49/1985 reca: "Provvedimenti per il  credito
          alla  cooperazione  e  misure  urgenti  a  salvaguardia dei
          livelli di occupazione". Si trascrive il testo dei relativi
          articoli 1, 14, 16 e 17:
             "Art. 1. - 1. E' istituito presso  la  sezione  speciale
          per  il  credito  alla  cooperazione,  costituita presso la
          Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo
          provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, un fondo
          di  rotazione  per  la  promozione  e  lo  sviluppo   della
          cooperazione in seguito denominato Foncooper.
             2.  Il  fondo di cui al comma precedente e' destinato al
          finanziamento delle  cooperative  che  abbiano  i  seguenti
          requisiti:
               a) siano ispirate ai principi di mutualita' richiamati
          espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con
          riferimento  agli  articoli 23 e 26 del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
          e successive modificazioni ed integrazioni;
               b) siano iscritte  nei  registri  delle  prefetture  e
          nello   schedario   generale  della  cooperazione  e  siano
          soggette alla vigilanza del Ministero del  lavoro  e  della
          previdenza sociale.
             3.  Sono  escluse  dai  finanziamenti  di  cui  al comma
          precedente le cooperative che si propongono la  costruzione
          e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.
             4.    I    finanziamenti   devono   essere   finalizzati
          all'attuazione di progetti relativi:
              1) all'aumento della produttivita' e/o dell'occupazione
          della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento
          dei  mezzi  di  produzione   e/o   dei   servizi   tecnici,
          commerciali  e amministrativi dell'impresa, con particolare
          riguardo ai piu' recenti e moderni ritrovati delle tecniche
          specializzate nei vari settori economici; a  valorizzare  i
          prodotti  anche mediante il miglioramento della qualita' ai
          fini di una maggiore competitivita' sul mercato; a favorire
          la razionalizzazione del settore  distributivo  adeguandolo
          alle  esigenze  del commercio moderno; alla sostituzione di
          altre passivita' finanziarie contratte per la realizzazione
          dei progetti di cui al presente numero  ed  in  misura  non
          superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi,
          purche'  determinatesi  non oltre due anni prima dalla data
          di presentazione della domanda;
              2)  alla   ristrutturazione   e   riconversione   degli
          impianti.
             5.   Le   cooperative  aventi  i  requisiti  di  cui  al
          successivo articolo 14, comprese quelle costituite  da  non
          oltre  tre  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper
          anche per i progetti finalizzati:
               a)  alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei
          settori della produzione, della distribuzione, del  turismo
          e dei servizi;
               b)  all'ammodernamento,  potenziamento  ed ampliamento
          dei progetti di cui al punto 1) del comma 4.
             6.  Il  ricorso  ai  finanziamenti  di  cui   ai   commi
          precedenti  preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e
          contributive di qualsiasi  natura  per  gli  stessi  scopi,
          fatte  salve  quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti
          gia' perfezionati e il contributo di cui all'art.  17 della
          presente legge".
             "Art. 14.  -  1.  Possono  essere  ammesse  ai  benefici
          previsti dal presente titolo, secondo le modalita' indicate
          negli  articoli  successivi, le cooperative appartenenti al
          settore di produzione e lavoro che,  oltre  a  possedere  i
          requisiti di cui al precedente art.  1, secondo comma:
               a)   siano   costituite   da   lavoratori  ammessi  al
          trattamento della cassa integrazione guadagni dipendenti da
          imprese per le quali siano stati adottati  i  provvedimenti
          previsti  dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5
          dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979,
          n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge
          3   aprile  1979,  n.  95,  oppure  dipendenti  da  imprese
          sottoposte  a  procedure  concorsuali  previste  dal  regio
          decreto  16  marzo  1942,  n.    267, oppure licenziati per
          cessazione dell'attivita' dell'impresa o per  riduzioni  di
          personale;
               b)  realizzino  in  tutto  o  in parte la salvaguardia
          dell'occupazione dei lavoratori delle imprese di  cui  alla
          precedente lettera a) mediante l'acquisto la gestione anche
          parziale delle aziende stesse o di singoli rami d'azienda o
          di   gruppi   di   beni  della  medesima,  oppure  mediante
          iniziative imprenditoriali sostitutive.
             2. Le cooperative costituite per le finalita' di cui  al
          presente  articolo,  le  quali  abbiano  in  gestione anche
          parziale le  aziende,  possono  esercitare  il  diritto  di
          prelazione nell'acquisto delle medesime.
             3.  Le  cooperative  possono  altresi'  associare  altri
          lavoratori  in   cassa   integrazione   guadagni,   nonche'
          personale  tecnico  e persone giuridiche, anche in deroga a
          norme di legge o di statuto interno  che  le  regolano,  in
          misura non superiore al 25 per cento del capitale sociale".
             "Art.  16.  -  1.  In  deroga alle vigenti norme possono
          partecipare alle cooperative di cui all'art. 14 le societa'
          finanziarie il cui capitale sia posseduto per  almeno  l'80
          per cento da societa' cooperative di produzione e lavoro.
             2.  Le associazioni nazionali riconosciute dal Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art.  4
          del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
          dicembre 1947, n.  1577, allo scopo di partecipare alle co-
          operative   previste  dall'art.    14,  possono  costituire
          societa' finanziarie che abbiano i  requisiti  indicati  al
          comma 1.
             3.  Il  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale
          nomina il presidente e un  membro  supplente  del  collegio
          sindacale  delle  societa'  finanziarie  di  cui  ai  commi
          precedenti.  Le  predette   societa'   finanziarie   devono
          presentare  ogni  anno  al  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale i rispettivi bilanci, certificati da una
          societa' di revisione autorizzata ai sensi dell'art. 8  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.
          136, e corredati dai bilanci delle cooperative nelle  quali
          ciascuna ha assunto partecipazioni".
             "Art.  17.  - 1. E' istituito presso la Sezione speciale
          per il credito alla cooperazione, per la durata di  quattro
          anni,  un  fondo speciale per gli interventi a salvaguardia
          dei livelli di occupazione.
             2. Il fondo di cui al comma precedente eroga  contributi
          a fondo perduto alle societa' finanziarie di cui ai commi 1
          e  2 dell'art. 16 alla condizione che esse partecipino alle
          iniziative di cui all'art.  14 mediante  la  sottoscrizione
          di   capitale   nella  misura  almeno  uguale  ai  predetti
          contributi.
             3. La misura dei contributi a  fondo  perduto  non  puo'
          eccedere di tre volte l'ammontare del capitale sottoscritto
          da ciascuna cooperativa.
             4.  Le  modalita'  di  concessione  e  di erogazione dei
          contributi di cui al presente articolo sono determinate con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato,  di  concerto con i Ministri del tesoro e
          del lavoro e della previdenza sociale.
             5. In ogni caso  il  contributo  non  puo'  superare  il
          limite  di  tre annualita' dell'onere di cassa integrazione
          speciale per ogni lavoratore associato alla cooperativa.
             6. I contributi di cui al comma 2 del presente  articolo
          possono  essere  erogati  anche  a  favore  di  cooperative
          costituite, nel triennio precedente all'entrata  in  vigore
          della  presente legge, con le finalita' previste ai punti a
          e b) del comma 5 dell'art. 1.
             7. I  lavoratori  soci  delle  cooperative  che  abbiano
          ottenuto   il  contributo  a  fondo  perduto  previsto  dal
          presente articolo, non potranno per un  triennio  usufruire
          della  previdenza  delle  cassa  integrazione  ordinaria  o
          speciale,   ne'    di    indennita'    di    disoccupazione
          straordinaria".
          Note all'art. 15, comma 20:
             -   Il  testo  dell'art.  13  della  legge  n.  227/1977
          (Disposizioni sull'assicurazione e  sul  finanziamento  dei
          crediti  inerenti  alle  esportazioni  di  merci e servizi,
          all'esecuzione   di   lavori   all'estero   nonche'    alla
          cooperazione    economica    e    finanziaria    in   campo
          internazionale) e' il seguente:
             "Art. 13. - Il fondo di dotazione della  sezione  e'  di
          lire  20  miliardi e sara' costituito utilizzando fino alla
          concorrenza di detto  ammontare  le  attivita'  di  cui  al
          precedente art. 12.
             Gli utili della gestione saranno destinati a riserva.
             La  sezione  provvede  alle  spese  di  gestione  ed  al
          pagamento degli indennizzi con le residue attivita' di  cui
          al   precedente  art.  12,  con  i  mezzi  derivanti  dalla
          riscossione  dei  premi,  con  gli  introiti  derivanti  da
          recuperi  a  fronte  di indennizzi corrisposti, con i mezzi
          provenienti  dall'investimento  del  fondo  di   dotazione,
          nonche' con le riserve.
             Il fondo di dotazione, le attivita' di cui al precedente
          terzo  comma  e  le riserve sono tenuti presso la tesoreria
          centrale  dello  Stato  in  conto  corrente  fruttifero   o
          investiti  in buoni ordinari del Tesoro, in titoli di Stato
          o  garantiti  dallo  Stato,  ad   eccezione   delle   somme
          necessarie  allo  svolgimento dell'attivita' corrente della
          sezione che, entro i limiti autorizzati dal  Ministero  del
          tesoro,  possono  essere  tenute presso aziende istituti di
          credito.
             In caso di insufficienza di fondi, di cui al terzo comma
          del presente articolo,  da  destinare  al  pagamento  degli
          indennizzi,  la  sezione  puo'  anticipare, nell'attesa che
          diventi operativa la garanzia dello Stato di cui all'art. 3
          della legge, le somme  occorrenti  sino  al  50  per  cento
          dell'ammontare del fondo di dotazione.
             Gli  oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di
          cui al precedente comma graveranno su apposito capitolo  da
          iscriversi  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero del tesoro per  l'esercizio  1977  e  per  quelli
          successivi  e  da  classificarsi  tra le spese di carattere
          obbligatorio.
             Il Tesoro dello  Stato  e'  surrogato  nei  diritti  dei
          creditori     verso     il    debitore    in    conseguenza
          dell'operativita' della suddetta garanzia statale".
             - Il comma 2 dell'art. 11 della legge n. 41/1986  (Legge
          finanziaria  1986)  prevede:  "In  deroga  al  quinto comma
          dell'art. 13  della  legge  24  maggio  1977,  n.  227,  il
          predetto  importo  di  lire  200  miliardi  e'  interamente
          utilizzabile per il pagamento degli indennizzi".
          Nota all'art. 15, comma 21:
             Si trascrive il testo dei primi sette commi dell'art. 18
          della legge n. 730/1983 (Legge finanziaria 1984):
             "Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 10
          del  decreto-legge  28  maggio  1981,   n.   251,   recante
          provvedimenti  per il sostegno delle esportazioni italiane,
          convertito, con modificazioni nella legge 29  luglio  1981,
          n.  394,  e' autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 1
          miliardo  da  iscrivere  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero del commercio con l'estero.
             E'  istituito presso la SACE apposito fondo rotativo, le
          cui disponibilita' finanziarie potranno  essere  utilizzate
          per  far  fronte agli indennizzi connessi a crediti coperti
          dalla garanzia assicurativa della SACE  medesima  e  per  i
          quali  sia  intervenuto  un  accordo  di ristrutturazione a
          livello intergovernativo.
             Al  fondo  affluiranno  i  rientri  relativi  ai crediti
          ristrutturati che hanno beneficiato degli interventi di cui
          al comma precedente.
            L'ammontare dei rientri, di cui al comma  precedente,  va
          rapportato  esclusivamente  al corrispondente importo degli
          indennizzi cui si e' fatto  fronte  con  le  disponibilita'
          finanziarie   del  fondo  di  cui  al  secondo  comma.  Gli
          interessi,  a  qualsiasi  titolo  maturati,  le   eventuali
          differenze  di  cambio  nonche'  oneri  e spese relativi ai
          rientri suddetti restano, rispettivamente, acquisiti  ed  a
          carico della SACE.
             La  dotazione  iniziale  del fondo e' di 100 miliardi di
          lire e sara' iscritta in apposito capitolo dello  stato  di
          previsione  della spesa del Ministero del tesoro per l'anno
          finanziario 1984.
             Le condizioni, modalita' e termini di utilizzo dei mezzi
          finanziari  del  fondo   saranno   regolati   da   apposita
          convenzione   tra  il  Ministero  del  tesoro  e  la  SACE,
          approvata dal Ministro del tesoro.
             Il fondo  potra'  essere  ulteriormente  alimentato  con
          stanziamenti da autorizzare annualmente in sede di legge di
          approvazione del bilancio dello Stato".
          Nota all'art. 15, comma 22:
             L'art.  17 della legge n. 949/1952 (Provvedimenti per lo
          sviluppo  dell'economia  e  l'incremento  dell'occupazione)
          istituisce  l'"Istituto  centrale  per  il  credito a medio
          termine  a  favore  delle  medie  e   piccole   industrie)"
          (Mediocredito),  ente di diritto pubblico, con personalita'
          giuridica, con sede in Roma. L'Istituto  e'  incaricato  di
          provvedere  al  finanziamento  degli  istituti  ed  aziende
          autorizzati all'esercizio del credito  a  medio  termine  e
          indicati  nell'art. 19, primo comma, della stessa legge, al
          fine  di  integrarne  le  disponibilita'  finanziarie,  per
          operazioni  di  credito  a  favore  della  media  e piccola
          industria, destinate al  rinnovo,  all'ampliamento  o  alla
          costruzione di impianti industriali.
          Nota all'art. 15, comma 23:
             Il  testo  dell'art.  6 della legge n. 517/1975 (Credito
          agevolato al commercio) e' il seguente:
             "Art. 6. (Fondo per il finanziamento delle  agevolazioni
          e  comitato  di  gestione). - Nello stato di previsione del
          Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          e'   istituito   un   fondo   per  il  finanziamento  delle
          agevolazioni di cui alla presente legge (vedi in calce alla
          presente nota).
             La  gestione  del  fondo  e'  affidata  ad  un  comitato
          istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato,  nominato  con  decreto del Ministro e
          composto dal  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
          l'artigianato,   o  suo  delegato,  che  lo  presiede,  dal
          Ministro per il tesoro, dal Ministro  per  il  lavoro,  dal
          Ministro  per  le  regioni, dal Ministro per gli interventi
          straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il  turismo,
          dal  Ministro  per  il  bilancio  o  loro  delegati,  da un
          rappresentante  degli   istituti   di   credito   designato
          dall'Associazione  bancaria  italiana, da un rappresentante
          dell'Unione italiana delle camere di commercio,  industria,
          artigianato  e agricoltura, da tre rappresentanti designati
          dalle organizzazioni nazionali  a  carattere  generale  dei
          commercianti,   da   tre   rappresentanti  designati  dalle
          organizzazioni  nazionali   della   cooperazione   da   due
          rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.
             Alle   sedute   del   comitato   partecipa   inoltre  il
          rappresentante della regione interessata  alle  domande  da
          esaminare per la concessione dei contributi.
             Le  mansioni  di  segretario  del suddetto comitato sono
          svolte   da   un   direttore   generale    del    Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato
          dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
             Il suddetto comitato:
              1)  stabilisce  i termini entro i quali gli interessati
          dovranno presentare le domande di finanziamento;
              2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati
          per la concessione dei contributi, le quali  devono  essere
          inoltrate  con  parere  motivato  da parte degli istituti e
          delle  aziende  di   credito   entro   120   giorni   dalla
          presentazione delle stesse;
              3)  accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari
          di cui all'articolo 1 della presente legge;
              4) verifica la rispondenza  dei  singoli  programmi  di
          investimento  alle  finalita'  della presente legge, tenuti
          presenti  in  particolare  i  piani  di   sviluppo   e   di
          adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed
          eventuali  criteri  di  priorita'  per l'accoglimento delle
          richieste, indicati dalle regioni interessate;
              5) propone  la  concessione  dei  contributi  in  conto
          interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del
          Ministro  per  l'industria,  il  commercio e l'artigianato,
          compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);
              6) predispone eventuali schemi di convenzione  tra  gli
          istituti  di  credito  di cui al precedente articolo 4 e le
          regioni al fine di stabilire in  particolare  il  tasso  di
          interesse   che   gli  istituti  medesimi  si  obbligano  a
          praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.
             Per la corresponsione dei contributi in conto  interessi
          viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975
          e  di  lire  9  miliardi  per nove anni a partire dall'anno
          1976,   con   copertura   dell'onere   relativo    all'anno
          finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello
          stato  di  previsione  della spesa del Ministero del tesoro
          per l'anno medesimo.
             Della suddetta somma la  quota  riservata  al  commercio
          all'ingrosso non puo' essere superiore al 10 per cento.
             La  quota  di  riserva per i territori di cui all'art. 1
          del testo unico 30  giugno  1967,  n.  1523,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni, e' fissata nella misura del
          50 per cento dello stanziamento.
             Le  somme  eventualmente  non  impegnate  alla  chiusura
          dell'esercizio sono  riportate  negli  esercizi  finanziari
          successivi  e  possono essere utilizzate, previo parere del
          CIPE, anche in deroga al precedente comma.
             Il Ministro per il tesoro e' autorizzato  ad  effettuare
          con propri decreti le necessare variazioni di bilancio".
             A  norma  dell'art. 2 della stessa legge i finanziamenti
          assistiti dal contributo in conto  interessi  previsto  dal
          successivo  art.  3 sono subordinati alla presentazione, da
          parte degli aventi diritto, di  programmi  di  investimento
          che  diano  concreto affidamento di contribuire all'aumento
          della   produttivita'   e   funzionalita'   del    servizio
          distributivo  e  sono  concessi  per  piani che abbiano per
          oggetto congiuntamente e alternativamente:
               a) l'acquisizione,  la  costruzione,  il  rinnovo,  la
          trasformazione,  l'ampliamento  dei  locali  adibiti  o  da
          adibire  all'esercizio   dell'attivita'   commerciale   ivi
          comprese l'acquisizione dell'area, nonche' le opere murarie
          necessarie all'adattamento dei locali stessi;
               b)    l'acquisto,    l'apprestamento,    il   rinnovo,
          l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio
          dell'attivita' commerciale.
             I finanziamenti sono estesi alle scorte necessarie  alla
          realizzazione  dei  programmi di investimento non eccedenti
          il limite:
               a) del 20 per cento dell'ammontare degli investimenti,
          nel caso di  realizzazione  di  programmi  che  comprendono
          l'acquisto  o  la  costruzione  di  locali  per l'attivita'
          commerciale;
               b) del 30 per cento dell'ammontare degli  investimenti
          negli altri casi.
          Note all'art. 15, comma 24:
             -  Per  il testo dell'intero comma 16 dell'art. 11 della
          legge n.  41/1986 si veda la nota all'art. 15, comma 48.
             - Per il testo dell'art. 6 della legge  n.  517/1975  si
          veda la nota all'art. 15, comma 23.
          Nota all'art. 15, commi 26 e 27:
             Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 318/1987 (Norme urgenti
          in  materia  di  agevolazioni  della produzione industriale
          delle piccole  e  medie  imprese  e  di  riferimento  degli
          interventi  di  politica  mineraria),  come  modificato dal
          comma 27 del presente articolo, e' il seguente:
             "Art. 3. - 1.  Per  il  finanziamento  dei  programmi  e
          progetti  di sostegno all'artigianato e la valorizzazione e
          lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle  loro  diverse
          espressioni  territoriali,  artistiche  e  tradizionali  e'
          istituito,  presso   il   Ministero   dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato,  in  armonia con i principi
          previsti dalla legge 8  agosto  1985,  n.  443,  il  "Fondo
          nazionale per l'artigianato".
             2.  Il Fondo e' utilizzato, per una quota pari al 75 per
          cento, direttamente delle regioni e ripartito ogni anno fra
          le medesime con decreto del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato,   sentito   il  Consiglio
          nazionale dell'artigianato, di cui all'art. 12 della  legge
          8  agosto  1985,  n.  443,  in base al numero delle imprese
          artigiane esistenti in ciascuna regione moltiplicato per il
          reciproco del reddito pro-capite regionale secondo  i  dati
          disponibili  presso  l'Istituto  centrale di statistica nel
          periodo immediatamente precedente la ripartizione.
             3. Per la realizzazione di iniziative di  valorizzazione
          e   sviluppo   del   settore,   di  rilevanza  nazionale  o
          ultraregionale,  con   riferimento   anche   ad   attivita'
          promozionali  all'estero,  l'utilizzo  della restante quota
          del  quindici  per  cento   e'   disposto   dal   Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, mentre
          quello  del  residuo  dieci  per  cento  e'  disposto   dal
          Consiglio  nazionale  dell'artigianato  presso il Ministero
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  per  la
          istituzione  del  sistema  informativo  e dell'osservatorio
          economico nazionale dell'artigianato. Con  proprio  decreto
          il     Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato determina altresi' i criteri, le procedure
          e le modalita' di erogazione delle somme, ivi  compresa  la
          verifica di attuazione delle iniziative.
             4.  Le  regioni  trasmettono  annualmente  al  Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   una
          relazione  sull'utilizzo  dei  fondi  ad esse trasferiti ai
          sensi del comma 2.
             5.  Alla  copertura  dell'onere,  valutato  in  lire  40
          miliardi  per  il 1987, si provvede mediante corrispondente
          riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo  9001
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
          l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce "Provvedimenti di
          sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio".
             6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             Il  testo  dell'art.  12 della legge n. 443/1985 (Legge-
          quadro   per   l'artigianato),   richiamato   nell'art.   3
          soprariportato, e' il seguente:
             "Art.  12  (Consiglio  nazionale dell'artigianato). - Il
          Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          esprime parere sulle materie  inerenti  all'artigianato  in
          riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla
          politica     della     Comunita'     economica     europea,
          all'esportazione, promuovendo e curando la documentazione e
          rilevazione statistica delle attivita' artigiane.
             Esso e'  presieduto  dal  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, ed e' composto:
              1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;
              2)  dai  presidenti  delle  commissioni  regionali  per
          l'artigianato;
              3)   da    otto    rappresentanti    designati    dalle
          organizzazioni  artigiane  a struttura nazionale in ragione
          della loro rappresentatitiva';
              4)    da   quattro   rappresentanti   designati   dalle
          organizzazioni  sindacali  dei   lavoratori   a   carattere
          nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;
              5)  dal  presidente  del consiglio generale della Cassa
          per il credito alle imprese artigiane;
              6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura.
             I  componenti  del  Consiglio nazionale dell'artigianato
          eleggono due vice presidenti tra i  componenti  di  cui  ai
          numeri 2) e 3) del precedente comma.
             Le  norme  di  organizzazione  e  di  funzionamento  del
          Consiglio nazionale  dell'artigianato  sono  approvate  con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.
             Le spese occorrenti per il funzionamento  del  Consiglio
          nazionale  dell'artigianato  graveranno sui capitoli 2031 e
          2032   dello   stato   di    previsione    del    Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
          Nota all'art. 15, comma 28:
             La  legge  n.  192/1986 reca: "Agevolazioni a favore dei
          turisti stranieri motorizzati".
          Note all'art. 15, comma 29:
             - La direttiva CEE n. 81/363 e' stata pubblicata,  nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L. 137 del 23
          maggio 1981.
             -  I  commi  primo  e  terzo  dell'art. 1 della legge n.
          295/1985  (Finanziamento  delle  linee  programmatiche  per
          favorire,    nel   triennio   1984-86,   il   processo   di
          ristrutturazione   e    razionalizzazione    dell'industria
          navalmeccanica,  nel  quadro  del  rilancio  della politica
          marittima  nazionale,  relativamente  al  periodo  1985-88)
          prevedono:
             "Comma   primo.  -  Per  l'attuazione  del  processo  di
          ristrutturazione   e    razionalizzazione    dell'industria
          navalmeccanica  nel  quadro  del  rilancio  della  politica
          marittima nazionale, secondo le linee programmatiche per il
          triennio 1984-86 approvato dal  Comitato  interministeriale
          per  la  politica  industriale  (CIPI)  nella  seduta del 9
          giugno 1984, e' autorizzata, per  il  periodo  1985-88,  la
          complessiva  spesa di lire 1.275 miliardi, in aggiunta agli
          stanziamenti gia' recati  per  il  settore  dalle  leggi  9
          gennaio 1962, n. 1, 10 giugno 1982, n. 361, 14 agosto 1982,
          n. 598, 14 agosto 1982, n. 599, e 14 agosto 1982, n. 600, e
          successive  modificazioni e integrazioni. La quota relativa
          all'anno finanziario  1985  resta  stabilita  in  lire  515
          miliardi".
             "Comma  terzo.  - Per le finalita' di cui al primo comma
          sono altresi' autorizzati, in aggiunta ai limiti di impegno
          previsti dall'art. 10 della legge 10 giugno 1982, n. 361, i
          limiti di impegno di lire 85 miliardi per l'anno 1985 e  di
          lire 55 miliardi per l'anno 1986".
          Note all'art. 15, comma 30:
             -  Il  regolamento  CEE  n.  2617/80 e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.  L  271
          del 15 ottobre 1980.
             - Il regolamento CEE n. 217/84 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee n. L 27 del 31
          gennaio 1984.
            - Il regolamento CEE n. 3635/85 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 350 del  27
          dicembre 1985 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica n. 4 del 30 gennaio 1986, 2a serie speciale.
             -   Il   testo   dell'art.  5  del  D.P.R.  n.  902/1976
          (Disciplina del credito agevolato al  settore  industriale)
          e' il seguente:
             "Art.  5  (Agevolazioni  nelle  aree  insufficientemente
          sviluppate  dell'Italia  centrale).  -  Alle  imprese   con
          capitale  investito  non superiore a 7 miliardi di lire che
          realizzino progetti di nuovi impianti o di ampliamenti o di
          ammodernamenti per un investimento globale non superiore  a
          5 miliardi di lire nelle aree insufficientemente sviluppate
          delle regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio, indicate dal
          CIPE  in  base  all'art.  7  del presente decreto, il tasso
          d'interesse per la concessione  del  credito  agevolato  e'
          fissato  nella  misura  del  40%  del tasso di riferimento,
          comprensivo di ogni onore accessorio e spese; la misura del
          finanziamento agevolato e' pari  al  60%  dell'investimento
          globale comprendente gli investimenti fissi e, nella misura
          massima del 40% di detti investimenti, le scorte di materie
          prime  e  semilavorate  adeguate  alle  caratteristiche del
          ciclo di lavorazione e dell'attivita' dell'impresa.
             La durata massima del finanziamento agevolato e' fissata
          in 10 anni,  comprensivi  dei  periodi  di  utilizzo  e  di
          preammortamento non superiori a 3 anni".
          Note all'art. 15, comma 31:
             -   Il   D.P.R.  n.  915/1982  reca:  "Attuazione  delle
          direttive (CEE) n.  75/442 relativa ai rifiuti,  n.  76/403
          relativa  allo  smaltimento  dei  policlorodifenili  e  dei
          policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti  tossici
          e nocivi". Si trascrive il relativo art. 23:
             "Art.   23   (Agevolazioni   agli  investimenti).  -  Le
          iniziative di imprese industriali, di consorzi  di  imprese
          industriali  di societa' consortili anche in forma di coop-
          erative, tra imprese industriali e artigiane,  di  consorzi
          di  cooperative di cui alla legge 17 febbraio 1971, n. 217,
          destinate    alla    costruzione,     all'ampliamento     o
          all'ammodernamento  di  impianti  di smaltimento di rifiuti
          industriali e/o non industriali anche se prodotti da  terzi
          e   rientranti   nell'applicazione  del  presente  decreto,
          nonche' quelle che realizzano il recupero, il  riciclo,  la
          riutilizzazione  e  la  rigenerazione  dei  rifiuti stessi,
          sono, con  riferimento  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  9  novembre  1976, n. 902, classificabili nella
          voce ammodernamenti.
             In applicazione di detto decreto, per le iniziative  del
          precedente comma valgono le disposizioni previste nell'art.
          5,  quinto  comma,  della  legge  24 dicembre 1979, n. 650,
          prescindendo  altresi'   dalle   variazioni   sui   livelli
          occupazionali  conseguenti  la  realizzazione del programma
          degli investimenti.
             Per  le  iniziative   in   questione   le   agevolazioni
          creditizie  previste  da  leggi regionali possono cumularsi
          con quelle previste da leggi statali, purche' il  complesso
          delle agevolazioni non superi l'ammontare dell'investimento
          globale.
             In  deroga  a quanto previsto dal quarto comma dell'art.
          28 del decreto del Presidente della Repubblica  9  novembre
          1976, n. 902, la riserva di fondi del 75% non impegnata dal
          Mediocredito  centrale  in favore del Mezzogiorno alla data
          di entrata in vigore  del  presente  decreto  e'  destinata
          anche  al  finanziamento delle iniziative indicate al primo
          comma del presente articolo,  secondo  le  modalita'  ed  i
          criteri riportati nei precedenti commi".
             -  Il  testo  dell'art. 25, primo comma, lettera a), del
          D.P.R. n.   902/1976 (per il  titolo  si  veda  nelle  note
          all'art. 15, comma 30)
          e' il seguente:
             "Il fondo di cui all'art. 1 e' costituito:
               a)  dalla  somma  complessiva  di  lire 3.200 miliardi
          cosi' ripartita:
               per gli interventi  nei  territori  meridionali,  lire
          2.080  miliardi,  da  iscrivere  in apposito capitolo dello
          stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione  di
          lire  13  miliardi  nell'anno  finanziario 1976: di lire 65
          miliardi nell'anno finanziaro 1977; di  lire  135  miliardi
          nell'anno finanziario 1978; di lire 173 miliardi negli anni
          finanziari dal 1979 al 1986; di lire 133 miliardi nell'anno
          finanziario 1987; di lire 93 miliardi nell'anno finanziario
          1988;  di  lire  70  miliardi  negli anni finanziari 1989 e
          1990; di lire 57 miliardi nell'anno  finanziario  1991;  di
          lire  45  miliardi  nell'anno  finanziario 1992; di lire 15
          miliardi nell'anno finanziario 1993;
               per gli interventi nel restante territorio  nazionale,
          lire 1.120 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello
          stato  di  previsione  del  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato in ragione di lire 7  miliardi
          nell'anno  finanziario  1976; di lire 35 miliardi nell'anno
          finanziario  1977;   di   lire   120   miliardi   nell'anno
          finanziario   1978;   di   lire   164   miliardi  nell'anno
          finanziario  1979;   di   lire   130   miliardi   nell'anno
          finanziario   1980;   di   lire   106   miliardi  nell'anno
          finanziario 1981; di lire 93 miliardi negli anni finanziari
          dal 1982 al 1986; di lire 62 miliardi nell'anno finanziario
          1987; di lire 31 miliardi nell'anno finanziario 1988".
          Nota all'art. 15, comma 33:
             Il D.L. n. 386/1987 reca: "Adattamento  della  capacita'
          di  produzione  della  flotta  peschereccia  italiana  alla
          possibilita' di  cattura  mediante  ritiro  definitivo  del
          naviglio  e  fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca
          con reti a traino, nonche' interventi urgenti in materia di
          gestione finanziaria degli enti portuali".
          Note all'art. 15, comma 34:
             - L'art. 3 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il
          coordinamento     della     politica     industriale,    la
          ristrutturazione,  la  riconversione  e  lo  sviluppo   del
          settore),  istituisce,  presso il Ministero dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  il  "Fondo   per   la
          ristrutturazione    e    riconversione   industriale"   con
          amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi
          dell'art.  9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
             Il "Fondo" e' destinato alla concessione di agevolazioni
          finanziarie  alle  imprese  manifatturiere  ed  estrattive,
          condotte  anche  in  forma  cooperativa, che realizzino sul
          territorio nazionale  progetti  di  ristrutturazione  e  di
          riconversione  conformi  ai  programmi finalizzati previsti
          dal quarto comma del precedente art. 2.
             Ai fini della legge si intendono:
               a)  per  progetti  di  ristrutturazione,  i   progetti
          diretti  alla  riorganizzazione delle imprese attraverso la
          razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento  tecnologico
          degli   impianti   nell'ambito  dell'occupazione  aziendale
          eventualmente, ove richiesto da vincoli urbanistici,  anche
          modificandone l'ubicazione;
               b)  per  progetti  di  riconversione  sia  i  progetti
          diretti ad introdurre produzioni  appartenenti  a  comparti
          merceologici  diversi attraverso la modificazione dei cicli
          produttivi degli impianti esistenti sia i progetti  diretti
          a   sostituire   impianti  esistenti  nelle  aree  indicate
          nell'art. 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  9
          novembre  1976,  n. 902, mediante la realizzazione di nuovi
          impianti di corrispondente entita'  nei  territori  di  cui
          all'art.  1  del decreto del Presidente della Repubblica 30
          giugno 1967, n. 1523 (v.  ora  l'art.  1  del  testo  unico
          approvato  con  D.P.R.    n.  218/1978 riportato nella nota
          all'art. 8, comma 31).
             -  Il  testo  dell'art.  14  della  legge   n.   46/1982
          (Interventi   per  i  settori  dell'economia  di  rilevanza
          nazionale) e' il seguente:
             "Art. 14. -  Presso  il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato  e'  istituito  il  "Fondo
          speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il  fondo
          e'  amministrato  con  gestione  fuori  bilancio  ai  sensi
          dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n.  1041.
             Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi  di
          imprese   destinati  ad  introdurre  rilevanti  avanzamenti
          tecnologici  finalizzati  a  nuovi  prodotti   o   processi
          produttivi  o  al  miglioramento  di  prodotti  o  processi
          produttivi gia' esistenti.  Tali  programmi  riguardano  le
          attivita'  di  progettazione,  sperimentazione  sviluppo  e
          preindustrializzazione, unitariamente considerate.
             Il CIPI, entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore
          della   presente   legge,   stabilisce   le  condizioni  di
          ammissibilita'  agli  interventi  del  fondo,   indica   la
          priorita'  di questi avendo riguardo alle esigenze generali
          dell'economia  nazionale  e  determina  i  criteri  per  le
          modalita' dell'istruttoria".
          Nota all'art. 15, comma 35:
             Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 318/1987 (per il titolo
          si veda la nota all'art. 15, commi 26 e 27) e' il seguente:
             "Art. 1. - I benefici previsti dall'art. 1  della  legge
          19  dicembre  1983,  n.  696, e successive modificazioni ed
          integrazioni, sono concessi a favore delle piccole e  medie
          imprese  industriali  individuate  ai  sensi  dell'art.  2,
          secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto  1977,  n.
          675,  e  delle  imprese artigiane, singole o associate, per
          gli ordini complessivamente non inferiori a 50  milioni  di
          lire  emessi  nei 12 mesi successivi alla data del 3 aprile
          1987, per l'acquisizione delle macchine operatrici e  delle
          apparecchiature  individuate dal CIPI con deliberazione del
          22 dicembre 1983, nonche' di:
               a) sistemi composti da una o  piu'  unita'  di  lavoro
          gestite da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di
          opportuni  programmi, la progressione logica delle fasi del
          ciclo tecnologico destinate a svolgere  una  o  piu'  delle
          seguenti  funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione,
          montaggio,     manipolazione,     controllo,     trasporto,
          magazzinaggio;
               b)  sistemi  di  integrazione  di una o piu' unita' di
          lavoro composti da robot industriali o  mezzi  robotizzati,
          gestiti da elaboratore elettronico, che governa, a mezzo di
          opportuni  programmi, la progressione logica delle fasi del
          ciclo tecnologico;
               c) elaboratori elettronici  di  programmi  e  di  dati
          destinati  al  disegno automatico, alla progettazione, alla
          produzione    della    documentazione     tecnica,     alla
          programmazione   e   gestione  dei  flussi  produttivi,  al
          controllo ed al collaudo dei prodotti lavorati;
               d) pacchetti di programmi  per  l'utilizzazione  delle
          macchine,  degli  elaboratori  e  dei  sistemi  di cui alle
          precedenti lettere a), b) e c).
          Le agevolazioni non sono ammissibili per i  soli  pacchetti
          di  programmi  ne'  per  la parte di costo eccedente quello
          delle macchine e delle apparecchiature stesse.
             2. I contributi concessi  ad  ogni  singola  impresa  ai
          sensi  del  comma  1 non possono superare l'importo di lire
          350 milioni, elevato a 600 milioni  nei  territori  di  cui
          all'art.  1  del  decreto del Presidente della Repubblica 6
          marzo 1978, n. 218 (si veda la nota all'art. 8, comma  31).
          La  quota  del  contributo  concesso  ai sensi del comma 1,
          relativa agli investimenti di cui alla lettera d). non puo'
          superare il venticinque per cento del contributo totale.
             3.  Le  modalita',  i  tempi  e  le  procedure  per   la
          presentazione  delle  domande  e  per  la  concessione  dei
          benefici  sono   stabiliti   con   decreto   del   Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto.
             4.  I beni acquisiti con i contributi di cui al presente
          decreto non possono essere alienati, ceduti o distratti per
          un periodo di tre anni  dalla  consegna  dei  beni  stessi.
          L'inosservanza   del   divieto   determina  la  revoca  del
          contributo.
             5.  Nei  casi  di  restituzione   del   contributo,   in
          conseguenza  della  revoca,  le  imprese debbono versare il
          relativo importo maggiorato di un interesse pari  al  tasso
          ufficiale  di  sconto  vigente  alla  data  del  decreto di
          liquidazione del contributo.
             6. Si applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  1,
          settimo  comma,  della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e di
          cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 aprile
          1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8
          giugno 1984, n. 212.
             7.  Le  domande gia' presentate ai sensi dell'art. 1 del
          decreto-legge  1›  giugno  1987,  n.  212,   si   intendono
          confermate".
             Con  l'art. 2, secondo comma, lettera f), della legge n.
          675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica
          industriale, la ristrutturazione,  la  riconversione  e  lo
          sviluppo  del  settore)  il  CIPI  provvede a determinare i
          limiti ed i criteri per la classificazione delle piccole  e
          medie imprese, anche in rapporto al numero degli occupati e
          all'ammontare  del  capitale  investito.  Il D.M. 17 maggio
          1982 (Gazzetta Ufficiale n.  154  del  7  giugno  1982)  ha
          fissato  in  lire  9,89 miliardi il limite dimensionale del
          capitale investito delle piccole e medie imprese.
             La deliberazione del CIPI 22  dicembre  1983,  e'  stata
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 358 del 31 dicembre
          1983.
          Nota all'art. 15, comma 36:
             Il testo dei primi tre commi dell'art. 11 della legge n.
          784/1980 (Norme per la ricapitalizzazione della  GEPI,  per
          la  razionalizzazione  e  il  potenziamento  dell'industria
          chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale,  della
          continuita'   della   produzione  e  della  gestione  degli
          impianti  del  gruppo  Liquigas-Liquichimica   e   per   la
          realizzazione   del   progetto  di  metanizzazione)  e'  il
          seguente:
             "Entro due mesi dall'entrata in  vigore  della  presente
          legge,   su   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato; di intesa con il Ministro per
          gli interventi straordinari per il Mezzogiorno, sentito  il
          comitato  dei  rappresentanti  delle  regioni  meridionali,
          l'Associazione nazionale dei comuni italiani  (ANCI)  e  la
          Confederazione  italiana  dei  servizi  pubblici degli enti
          locali  (CISPEL),  il  CIPE  approva  la  prima  fase   del
          programma  generale  della  metanizzazione del Mezzogiorno,
          con l'indicazione dei comuni rientranti  nei  territori  di
          cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
          per  il  Mezzogiorno,  approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 6 marzo 1978, n.  218  (si  veda  la  nota
          all'art.  8,  comma  31),  interessati  all'attuazione  del
          programma  medesimo,  nonche'  dei  tempi  di realizzazione
          delle opere.
             Il programma generale dovra' essere approvato  dal  CIPE
          con la stessa procedura di cui al precedente comma entro un
          anno dall'entrata in vigore della presente legge.
             Per   l'attuazione   del   programma  di  cui  ai  comma
          precedenti e' autorizzata la spesa  di  lire  605  miliardi
          destinata alle seguenti finalita':
               a)  promozione  delle  reti  di distribuzione urbana e
          territoriale del metano per l'utilizzazione di  questo  nei
          territori  di  cui  all'art.  1 del testo unico delle leggi
          sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con  decreto
          del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218; (si
          veda la nota all'art. 8, comma 31)
               b) assistenza tecnica  e  finanziaria  in  favore  dei
          comuni  e  loro  consorzi ai fini della realizzazione delle
          reti, di cui alla  precedente  lettera  a),  nonche'  della
          trasformazione  o  dell'ampliamento  a tali fini delle reti
          esistenti;
               c) concessione ai comuni o loro consorzi di contributi
          per la realizzazione o la  trasformazione  o  l'ampliamento
          delle opere di cui alla precedente lettera a)".
          Nota all'art. 15, comma 37 e 38:
             Il testo dell'art. 12 della legge n. 308/1982 (Norme sul
          contenimento  dei  consumi  energetici,  lo  sviluppo delle
          fonti rinnovabili di  energia  e  l'esercizio  di  centrali
          elettriche   alimentate   con  combustibili  diversi  dagli
          idrocarburi) e dell'art.   26, della medesima  legge,  come
          modificato  dal  comma  38  del  presente  articolo,  e' il
          seguente:
             "Art. 12 (Incentivi alla produzione di energia da  fonti
          rinnovabili nel settore agricolo). - Al fine di incentivare
          la  produzione di energia termica, elettrica e meccanica da
          fonti rinnovabili  nel  settore  agricolo,  possono  essere
          concessi:
              1) contributi in conto capitale per la realizzazione di
          investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole od
          associate,   di  impianti  per  la  produzione  di  energia
          termica, elettrica e meccanica da fonti  rinnovabili  nella
          misura  del  50 per cento della spesa ammessa, elevabile al
          60 per cento per le cooperative;
              2) per la parte di spesa non coperta dal contributo  di
          cui  al precedente punto 1) un concorso nel pagamento degli
          interessi sui mutui ventennali contratti con  gli  istituti
          ed  enti  esercenti  il  credito  agrario di miglioramento.
          Detto concorso non potra' superare  la  differenza  tra  il
          tasso  di  riferimento  ed  il  tasso  agevolato previsto a
          carico dei mutuatari per le operazioni di  credito  agrario
          di miglioramento.
             Per  la concessione dei contributi di cui al punto 1) e'
          autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli
          anni 1981 e 1982 e di lire 66 miliardi per l'anno 1983.
             Per  la  concessione di contributi di cui al punto 2) e'
          autorizzata la spesa di 4 miliardi per l'anno  1981,  di  2
          miliardi  per  l'anno 1982 e di lire 12 miliardi per l'anno
          1983.
             Le somme indicate nei precedenti  commi,  da  iscriversi
          nello   stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste,  sono  ripartite  fra  le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano dal
          Comitato  interministeriale  per  la  politica  agricola  e
          alimentare, d'intesa con la commissione di cui all'articolo
          4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
             Per  l'erogazione  degli  incentivi  di  cui al presente
          articolo si applicano le disposizioni recate dal precedente
          articolo 7, secondo comma.
             Entro il mese di gennaio di ogni anno le regioni inviano
          al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione
          dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente".
             "Art. 26 (Fondo nazionale per il risparmio  e  le  fonti
          rinnovabili).  -  Il  CIPE,  su domanda della regione, puo'
          autorizzare la regione stessa a trasferire le somme ad essa
          assegnate ad altro capitolo del proprio  bilancio,  purche'
          comprese  tra  quelle  di  cui  agli articoli 6, 8, 12 e 13
          della presente legge. In ogni  caso  le  somme  non  ancora
          impegnate  dalle regioni nell'esercizio successivo a quello
          di competenza, sono trasferite in apposito  capitolo  dello
          stato    di    previsione   della   spesa   del   Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato  sotto  il
          titolo  'Fondo  nazionale  per  il  risparmio  e  le  fonti
          rinnovabili' e sono riassegnate alle medesime  regioni  con
          delibere del CIPE".
          Nota all'art. 15, comma 39:
             Il   testo   dell'art.   20   della  legge  n.  896/1986
          (Disciplina  della  ricerca  e  della  coltivazione   delle
          risorse geotermiche) e' il seguente:
             "Art.  20  (Incentivi).  -  1.  Al  fine  di  promuovere
          l'utilizzazione  di  risorse  geotermiche   per   usi   non
          elettrici e' concesso, ai titolari dei permessi di ricerca,
          un   contributo   a  fondo  perduto  commisurato  ai  costi
          sostenuti e documentati, relativamente ai pozzi esplorativi
          eseguiti nell'ambito di zone risultate indiziate a  seguito
          di  attivita' di esplorazione, e indicati nel programma dei
          lavori allegato all'istanza del permesso di ricerca.
             2.   Il   contributo   e'    erogato    dal    Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato previa
          verifica di conformita' delle  opere  svolte  all'obiettivo
          minerario indicato nel programma dei lavori, per un importo
          pari  al 75 per cento del costo per pozzi che abbiano avuto
          esito negativo, ed al 25 per cento del costo per pozzi  che
          abbiano avuto esito positivo. Tali percentuali sono elevate
          rispettivamente  all'80  per  cento  ed al 30 per cento del
          costo complessivo ove  risultino  documentate  e  sostenute
          spese   particolarmente   gravose   a   salvaguardia  della
          integrita' ambientale, in  base  agli  impegni  assunti  in
          accettazione delle misure stabilite ai sensi degli articoli
          4  e  11  della  presente  legge per la conservazione degli
          equilibri ecologici preesistenti e per le spese documentate
          concernenti lo studio di valutazione preventiva".
          Note all'art. 15, comma 40:
             - Per il testo dell'art. 6 della legge  n.  517/1985  si
          veda la nota all'art. 15, comma 23.
             -  La  legge n. 217/1983 concerne la legge-quadro per il
          turismo  e   interventi   per   il   potenziamento   e   la
          qualificazione dell'offerta turistica.
             -  Il  D.P.R.  n.  218/1978 approva il testo unico delle
          leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. Per i territori  di
          cui  al  predetto  testo  unico si veda la nota all'art. 8,
          comma 31.
          Nota all'art. 15, comma 42:
            L'art. 3-octies del D.L. n. 9/1987  recante:  "Interventi
          urgenti   in   materia   di  distribuzione  commerciale  ed
          ulteriori modifiche alla legge 10  ottobre  1975,  n.  517,
          sulla  disciplina  del  credito  agevolato  al  commercio",
          aggiunto dalla legge di conversione (testo coordinato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del  10  aprile
          1987)  istituisce,  presso il Ministero dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato,  un  Fondo   nazionale   di
          promozione e sviluppo del commercio.
          Nota all'art. 15, comma 43:
             Il   testo   dell'art.   37   della  legge  n.  949/1952
          (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento
          dell'occupazione) e' il seguente:
             "Art. 37. - E' istituito presso la Cassa un fondo per il
          concorso statale, nella misura massima del 3 per cento, nel
          pagamento degli interessi sulle  operazioni  di  credito  a
          favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti e
          aziende di credito di cui all'art. 35.
             L'importo  del  fondo e' di lire 1500 milioni, che sara'
          conferito dal Ministro per il tesoro in ragione di lire 300
          milioni all'anno per 5  anni,  a  decorrere  dall'esercizio
          finanziario 1951-52.
             Le  concessioni del contributo sul fondo sono deliberate
          da apposito Comitato tecnico, nei limiti e con le modalita'
          che saranno determinate dal Comitato interministeriale  del
          credito e del risparmio".
          Nota all'art. 15, comma 44:
             La  legge  n.  240/1981  reca: "Provvidenze a favore dei
          consorzi e delle societa' consortili tra  piccole  e  medie
          imprese nonche' delle societa' consortili miste".
          Nota all'art. 15, comma 45:
             Il testo dei commi 1 degli articoli 7 e 8 della legge n.
          856/1986,  recante  norme  per  la  ristrutturazione  della
          flotta   pubblica   (gruppo   Finmare)   e  interventi  per
          l'armamento privato, e' il seguente:
             "Art. 7, comma 1. - Il Ministro della marina mercantile,
          di concerto con il Ministro del tesoro,  e'  autorizzato  a
          concedere   un   contributo   straordinario,   nel   limite
          complessivo di 238 miliardi di lire, ripartito  in  ragione
          di 98 miliardi di lire per l'anno 1986, 62 miliardi di lire
          per l'anno 1987 e 78 miliardi di lire per l'anno 1988, alle
          imprese  armatoriali  che,  alla  data di entrata in vigore
          della presente legge, effettuino:
               a) servizi regolari di  linea,  trasporto  merci  alla
          rinfusa  ovvero  servizio  crocieristico con proprie navi o
          galleggianti, battenti bandiera italiana, di  almeno  2.500
          tonnellate di stazza lorda;
               b)  collegamenti internazionali con navi, costruite in
          Italia  o  nei  Paesi  della  CEE,  iscritte  in  matricole
          nazionali,   di   stazza   lorda  non  inferiore  a  10.000
          tonnellate e di eta'  non  superiore  a  5  anni,  mediante
          servizi  regolari di linea o trasporto di merci secche alla
          rinfusa".
             "Art.  8,  comma  1.  -  Il   Ministero   della   marina
          mercantile,  di  concerto  con  il  Ministero del tesoro e'
          autorizzato a concedere contributi straordinari nel  limite
          complessivo   di   30   miliardi   di  lire,  alle  imprese
          armatoriali che, alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  hanno  effettuato  trasporto  merci,  con
          proprie navi del tipo da carico secco o liquido di prodotti
          esclusivamente agricoli. Il contributo  e'  riservato  alle
          navi aventi un tonnellaggio di stazza lorda non superiore a
          2.499,99 e, comunque, non inferiore a 400".
          Nota all'art. 15, comma 48:
             Si  trascrive  il  testo  dei  commi  15,  16,  17  e 18
          dell'art. 11 della  legge  n.  41/1986  (Legge  finanziaria
          1986):
             "15.  Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 6 della
          legge 10 ottobre 1975, n. 517, e  successive  modificazioni
          ed  integrazioni,  (si veda la nota all'art. 15, comma 23),
          sono altresi' incrementate di lire 30 miliardi per il 1986,
          160 miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988, nonche'
          della somma di lire 20 miliardi annui dal 1987 al 1996 e di
          lire 30 miliardi l'anno dal 1988 al 1997.
             16. Le predette somme sono  destinate  alla  concessione
          delle  seguenti  agevolazioni  alle  societa' promotrici di
          centri  commerciali  all'ingrosso  nonche'  alle   societa'
          consortili  con  partecipazione  maggioritaria  di capitale
          pubblico    che    realizzano    mercati    agro-alimentari
          all'ingrosso    di   interesse   nazionale,   regionale   e
          provinciale:
              1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per
          cento degli investimenti fissi realizzati;
              2)  contributi  in  conto interessi su finanziamenti di
          istituti di credito speciali pari:
                a) al 40 per cento degli investimenti realizzati  con
          tasso   agevolato  pari  al  30  per  cento  del  tasso  di
          riferimento stabilito  dal  Ministero  del  tesoro,  per  i
          mercati realizzati nel Mezzogiorno;
                b)  al 35 per cento degli investimenti realizzati con
          tasso  agevolato  pari  al  50  per  cento  del  tasso   di
          riferimento  stabilito  dal  Ministero  del  tesoro,  per i
          mercati realizzati nel restante territorio nazionale.
             17.  La  realizzazione   dei   predetti   programmi   di
          investimento   e'   accertata  dagli  istituti  di  credito
          speciale interessati secondo le  procedure  previste  dalla
          legge  10  ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni
          ed integrazioni.
             18.  Con  proprie  deliberazioni,  da   emanarsi   entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente   legge,   il   CIPE,   sentita   la   commissione
          interregionale  di  cui  all'art.  13 della legge 16 maggio
          1970, n. 281, stabilisce  le  direttive,  le  procedure,  i
          tempi  e  le  modalita'  di  erogazione dei contributi e di
          accertamento degli investimenti".
          Nota all'art. 15, comma 49:
             La  legge  n.  675/1977  reca:  "Provvedimenti  per   il
          coordinamento     della     politica     industriale,    la
          ristrutturazione,  la  riconversione  e  lo  sviluppo   del
          settore".
          Nota all'art. 15, comma 50:
             Per il D.L. n. 2/1987 si veda la nota all'art. 15, commi
          7 e 8.
          Note all'art. 15, comma 52:
             -  Il  comma  5  dell'art.  14  della  legge  n. 64/1986
          (Disciplina  organica  dell'intervento  straordinario   nel
          Mezzogiorno)   prevede  che:     "Per  le  imprese  che  si
          costituiscono in forma societaria per la  realizzazione  di
          nuove  iniziative  produttive  nei territori meridionali la
          riduzione alla meta' dell'IRPEG di  cui  all'articolo  105,
          primo   comma,   del   citato  testo  unico  e'  sostituita
          dall'esenzione decennale totale".
             - Per il testo dell'art. 1 del testo unico  delle  leggi
          sugli  interventi  nel  Mezzogiorno approvato con D.P.R. n.
          218/1978 si veda la nota all'art. 8, comma 31.
          Note all'art. 15, comma 53:
             - Il testo dell'art. 18 della legge n. 675/1977 (per  il
          titolo  si  veda  la  nota  all'art.  15,  comma  49), come
          modificato dall'art. 14 del D.L. 23 dicembre 1977, n.  936,
          convertito  nella  legge  23  febbraio  1978,  n. 38, e' il
          seguente:
             "Art. 18. - La  detrazione  prevista  dall'art.  19  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633  (sull'IVA),  e successive modificazioni, e' maggiorata
          di un importo pari al 4 per cento  della  base  imponibile,
          risultante   dalle   fatture   e  dalle  bollette  doganali
          registrate nei dodici mesi successivi a  partire  dal  mese
          successivo  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge e relative ad ordinativi emessi nello stesso  periodo
          di  tempo,  per  gli acquisti e per le importazioni di beni
          materiali ammortizzabili di nuova produzione, ad esclusione
          degli immobili,  afferenti  all'esercizio  delle  industrie
          manifatturiere  ed  estrattive  di cui ai gruppi da IV a XV
          della tabella approvata con decreto  del  Ministro  per  le
          finanze 29 ottobre 1974.
             La  maggiore  detrazione  di  cui al comma precedente e'
          ammessa a condizione che sia indicata  distintamente  nelle
          dichiarazioni periodiche, quando dovute o nelle annotazioni
          previste   nell'art.  12,  comma  ottavo,  della  legge  12
          novembre 1976, n. 751, nonche' nella dichiarazione annuale,
          e  che  alla  dichiarazione  stessa  siano   allegati,   in
          originale  o  in  copia  fotostatica,  gli  ordinativi,  le
          fatture e le bollette doganali.
             L'onere   derivante   dall'applicazione   del   presente
          articolo  e'  a  carico  del "Fondo" di cui all'art. 3, che
          versera' all'erario la relativa imposta  secondo  modalita'
          stabilite  con  decreto  del  Ministro  per  le finanze, di
          concerto con i Ministri per il tesoro e per il  bilancio  e
          la programmazione economica".
             -  Il  testo dei commi 3 e 6 dell'art. 14 della legge n.
          64/1986 (per il titolo si  veda  nelle  note  all'art.  15,
          comma 52) e' il seguente:
             "3.  Nei  territori  di  cui all'art. 1 del citato testo
          unico (v.  nota all'art. 8, comma 31), le disposizioni rel-
          ative alla riduzione dell'IVA, previste dall'art. 18  della
          legge   12  agosto  1977,  n.  675,  si  applicano  per  un
          quinquennio dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge".
             "6.  Le  minori  entrate derivanti dall'applicazione dei
          commi 3, 4, 5 fanno carico ai fondi di  cui  alla  presente
          legge,  con  i criteri e le modalita' stabiliti con decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro".
             -  Il  testo  dell'art.  55  della  legge  n.   526/1982
          (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia), come
          modificato  dall'art.  5  del D.L. 1› ottobre 1982, n. 697,
          convertito nella legge 29 novembre  1982,  n.  887,  e'  il
          seguente:
             "Art.  55.  -  La  detrazione  prevista dall'art. 19 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633 (sull'IVA), e successive modificazioni,  e'  maggiorata
          di  un  importo  pari  al 6 per cento della base imponibile
          risultante dalle fatture e bollette  doganali  relative  ad
          acquisti e ad importazioni, derivanti da ordinativi, emessi
          dal  mese  successivo  a  quello  della  data di entrata in
          vigore della presente legge al 31 dicembre  1982,  di  beni
          materiali  ammortizzabili,  esclusi  gli immobili, di nuova
          produzione, consegnati o importati, entro  il  30  dicembre
          1983,  afferenti  all'esercizio  di  imprese  industriali e
          artigiane di cui  ai  gruppi  da  IV  e  XV  della  tabella
          approvata con decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre
          1974,  integrata con i successivi decreti 5 maggio 1975, 15
          dicembre 1977, 27  aprile  1979  e  21  novembre  1979.  La
          maggiore  detrazione  si  applica  indipendentemente  dalle
          limitazioni di cui agli articoli 19, terzo comma, e 19- bis
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972,  n.  633,  e  spetta  anche  per  la  posa  in opera,
          installazione e montaggio dei beni acquistati o  importati,
          sempreche'  i relativi ordinativi e le relative prestazioni
          risultino  emessi  ed  effettuate  entro  i  termini  sopra
          stabiliti.
             La  maggiore  detrazione  di  cui al comma precedente e'
          ammessa a condizione che sia indicata  distintamente  nelle
          annotazioni   prescritte   nell'art.  27  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e suc-
          cessive modificazioni, e nella dichiarazione annuale e  che
          alla dichiarazione stessa siano allegati, in originale o in
          copia  fotostatica, gli ordinativi, le fatture, le bollette
          doganali ed i documenti relativi alla consegna".
          Note all'art. 15, comma 55:
             -  La  legge  n.  155/1981  reca:   "Adeguamento   delle
          strutture  e  delle  procedure  per la liquidazione urgente
          delle pensioni e per i  trattamenti  di  disoccupazione,  e
          misure  urgenti  in materia previdenziale e pensionistica".
          Gli articoli 16, 17 e 18 della predetta legge dettano norme
          sul pensionamento anticipato  di  operai  ed  impiegati  di
          imprese  industriali, diverse da quelle edili, di dirigenti
          di aziende industriali,  diverse  da  quelle  edili,  e  di
          lavoratori  di  imprese  esercenti miniere, cave e torbiere
          con lavorazioni ancorche' parziali in sotterraneo.
             - Ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera a)  e  c),
          della  legge  n. 675/1977 (per il titolo si veda nelle note
          all'art. 15, comma 49) il CIPI, su  proposta  del  Ministro
          per   il   lavoro  e  la  previdenza  sociale,  accerta  la
          sussistenza delle cause di intervento  di  cui  all'art.  2
          della   legge  5  novembre  1968,  n.  1115,  e  successive
          modificazioni   e   la   sussistenza,   ai    fini    della
          corresponsione  del  trattamento previsto dall'art. 2 della
          legge  5  novembre   1968,   n.      1115,   e   successive
          modificazioni,  di  specifici  casi  di crisi aziendale che
          presentino particolare rilevanza sociale in relazione  alla
          situazione   occupazionale   locale   ed   alla  situazione
          produttiva del settore.
          Nota all'art. 15, comma 56:
             Il testo dell'art. 1 della legge n. 193/1984 (Misure per
          la  razionalizzazione  del   settore   siderurgico   e   di
          intervento della GEPI S.p.a.) e' il seguente:
             "Art.  1. - Il requisito di eta' previsto dagli articoli
          16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in  materia  di
          pensionamento  anticipato  e'  stabilito in 50 anni di eta'
          per i lavoratori che, alla data di entrata in vigore  della
          presente  legge, siano dipendenti dalle aziende industriali
          del settore siderurgico, dalle aziende che svolgono in modo
          continuativo   e   prevalente   attivita'   di  servizio  e
          manutenzione negli stabilimenti siderurgici, dalle  aziende
          che svolgono attivita' di produzione di carbone coke, dalle
          aziende  produttrici di materiali refrattari, dalle aziende
          produttrici  di  elettrodi  di  grafite   artificiale   per
          l'industria siderurgica, nonche' dalle aziende che occupano
          un  numero  di lavoratori superiore a 1000 ed esercitano la
          commercializzazione esclusivamente di prodotti siderurgici.
             I lavoratori dipendenti dalle imprese di  cui  al  primo
          comma,  i  quali  al  momento  dell'entrata in vigore della
          presente legge fruiscano del trattamento  straordinario  di
          integrazione  salariale  ovvero  siano stati licenziati per
          riduzione   di   personale   o   cessazione    dell'impresa
          successivamente  al 1› gennaio 1981, possono essere ammessi
          al pensionamento  anticipato,  sussistendone  i  requisiti,
          purche'  presentino domanda entro novanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge.
             Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e  18  della
          legge  23  aprile  1981,  n.  155,  si applicano sino al 31
          dicembre 1985. Tale termine e' esteso al 31  dicembre  1986
          per  i  dipendenti  delle aziende di cui al primo comma del
          presente articolo.
             Il trattamento  di  prepensionamento  di  cui  ai  commi
          precedenti   e'   esteso,  sussistendone  i  requisiti,  ai
          lavoratori titolari di pensione di invalidita'. Ai predetti
          lavoratori  titolari  di  pensione  di  invalidita'  verra'
          corrisposto  un  supplemento  di pensione, commisurato alle
          mensilita' mancanti al raggiungimento  della  normale  eta'
          pensionabile   e   liquidato   secondo  le  norme  vigenti.
          L'anzianita'  contributiva   dei   dirigenti   di   aziende
          industriali ai quali e' dovuto l'assegno di cui all'art. 17
          della  legge  23  aprile  1981,  n. 155, e' aumentata di un
          periodo pari a quello compreso tra la data  di  risoluzione
          del rapporto di lavoro e quella del compimento del 60› anno
          di  eta'  se  uomo,  o  del  55›  anno  di  eta'  se donna.
          Dall'entrata in vigore della presente legge e  fino  al  31
          dicembre  1986 per i lavoratori di cui agli articoli 16, 17
          e 18 della legge  23  aprile  1981,  n.  155,  non  trovano
          applicazione  l'art.  6 del decreto-legge 22 dicembre 1981,
          n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
          26 febbraio 1982, n. 54, e l'art. 4 della legge 9  dicembre
          1977, n. 903.
             La   Cassa  per  l'integrazione  guadagni  degli  operai
          dell'industria corrisponde  al  Fondo  pensioni  lavoratori
          dipendenti    una   somma   pari   all'importo   risultante
          dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per
          il   Fondo   medesimo,   sull'importo   che   si    ottiene
          moltiplicando  per  i  mesi di anticipazione della pensione
          l'ultima  retribuzione   percepita   da   ogni   lavoratore
          interessato,  rapportata a mese. I contributi versati dalla
          Cassa per l'integrazione guadagni  vengono  iscritti  nella
          contabilita'     separata    relativa    agli    interventi
          straordinari.
             Inoltre    la   Cassa   per   l'integrazione   guadagni,
          contabilita'   relativa   agli   interventi   straordinari,
          versera'   annualmente   al   Fondo   pensioni   lavoratori
          dipendenti un ammontare pari al numero delle mensilita'  di
          pensione,     esclusa     la     tredicesima    mensilita',
          anticipatamente corrisposta fino  al  raggiungimento  della
          normale  eta'  pensionabile,  per  l'importo  massimo della
          integrazione salariale straordinaria di cui alla  legge  13
          agosto 1980, n. 427".