Art. 16 
1. E' autorizzata la spesa di  lire  10  miliardi  in  ragione  di  3
miliardi per l'anno 1988 e di 3,5 miliardi per  ciascuno  degli  anni
1989 e 1990 da destinare agli organismi di normalizzazione  ai  sensi
dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317. 
2. A decorrere dal 1989, si provvede alla quantificazione della spesa
con le modalita' di cui all'articolo 19, quattordicesimo comma, della
legge 22 dicembre 1984 n. 887. 
 
          Nota all'art. 16, comma 1:
             Il testo dell'art. 8 della legge n. 317/1986 (Attuazione
          della  direttiva  n.  83/189/CEE  relativa  alla  procedura
          d'informazione   nel   settore   delle   norme   e    delle
          regolamentazioni tecniche) e' il seguente:
             "Art.  8 (Contributo agli organismi di normalizzazione).
          -  1.  Il  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato   puo'   concedere   agli   organismi   di
          normalizzazione    un    contributo    annuo    determinato
          forfettariamente  in relazione alle spese documentate dagli
          organismi stessi".
          Nota all'art. 16, comma 2:
             Il testo del quattordicesimo comma  dell'art.  19  della
          legge  n.    887/1984  e'  riportato nella nota all'art. 1,
          comma 6.