Art. 16
1. E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di 3
miliardi per l'anno 1988 e di 3,5 miliardi per ciascuno degli anni
1989 e 1990 da destinare agli organismi di normalizzazione ai sensi
dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317.
2. A decorrere dal 1989, si provvede alla quantificazione della spesa
con le modalita' di cui all'articolo 19, quattordicesimo comma, della
legge 22 dicembre 1984 n. 887.
Nota all'art. 16, comma 1:
Il testo dell'art. 8 della legge n. 317/1986 (Attuazione
della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche) e' il seguente:
"Art. 8 (Contributo agli organismi di normalizzazione).
- 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo' concedere agli organismi di
normalizzazione un contributo annuo determinato
forfettariamente in relazione alle spese documentate dagli
organismi stessi".
Nota all'art. 16, comma 2:
Il testo del quattordicesimo comma dell'art. 19 della
legge n. 887/1984 e' riportato nella nota all'art. 1,
comma 6.