Art. 16 1. E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi in ragione di 3 miliardi per l'anno 1988 e di 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 da destinare agli organismi di normalizzazione ai sensi dell'articolo 8 della legge 21 giugno 1986, n. 317. 2. A decorrere dal 1989, si provvede alla quantificazione della spesa con le modalita' di cui all'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984 n. 887.
Nota all'art. 16, comma 1: Il testo dell'art. 8 della legge n. 317/1986 (Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche) e' il seguente: "Art. 8 (Contributo agli organismi di normalizzazione). - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' concedere agli organismi di normalizzazione un contributo annuo determinato forfettariamente in relazione alle spese documentate dagli organismi stessi". Nota all'art. 16, comma 2: Il testo del quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984 e' riportato nella nota all'art. 1, comma 6.