Art. 16. 
  Le sementi di piante foraggere sono ammesse  all'importazione  dopo
l'accertamento dell'assenza di semi di ogni specie di cuscuta o altre
piante parassite o infestanti, nel rispetto di quanto previsto  dalla
legge 25 novembre 1971,  n.  1096,  e  dal  relativo  regolamento  di
esecuzione, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  8
ottobre 1973, n. 1065. 
  L'importazione  delle  sementi  di  piante  foraggere   riscontrate
inquinate puo' essere effettuata solamente dalle imprese in  possesso
della licenza per l'attivita' sementiera  di  cui  all'art.  2  della
legge 25 novembre 1971, n. 1096, con l'osservanza delle  disposizioni
di cui all'art. 16 del regolamento per l'applicazione della legge  18
giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933,  n.
1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504. 
  L'importazione delle sementi di cui al comma precedente e' ammessa,
in via temporanea per la riesportazione nei Paesi terzi,  ovvero  per
la  libera  commercializzazione  nel  territorio   della   Repubblica
italiana, qualora dette sementi risultino conformi alle  disposizioni
previste dalla legge e  regolamento  indicati  nel  primo  comma  del
presente articolo. 
 
          Note all'art. 16:
             -   Il  testo  dell'art.  2  della  legge  n.  1096/1971
          (Disciplina  del'attivita'  sementiera),  come   modificato
          dall'art.  20  della  legge  20  aprile 1976, n. 195, e' il
          seguente:
             "Art. 2. - La produzione a scopo di vendita dei prodotti
          sementieri e' subordinata al possesso di  apposita  licenza
          rilasciata   dal  presidente  della  camera  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura della  provincia  dove
          ha  sede  lo  stabilimento,  su  parere  di una commissione
          istituita presso l'assessorato regionale  dell'agricoltura,
          o  presso  l'ufficio  che  ne  abbia  assunto  le funzioni,
          competente per territorio.
             La  commissione  e'  nominata con decreto dell'assessore
          regionale  competente  in  materia  di  agricoltura  ed  e'
          formata:
               a)   da   un   funzionario   del   servizio  regionale
          dell'agricoltura, che la presiede;
               b)  da  un direttore dell'osservatorio per le malattie
          delle piante, competente per territorio o da un funzionario
          tecnico dallo stesso designato;
               c)  da  due  componenti  scelti  fra  i  direttori  di
          istituti sperimentali o direttori di sezione degli stessi o
          fra  docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni
          erbacee ed arboree; i direttori di istituti sperimentali  o
          di sezione degli stessi potranno designare altri funzionari
          tecnici in loro sostituzione;
               d) da due rappresentanti dei produttori di sementi.
             La  commissione  viene integrata, di volta in volta, con
          la  partecipazione  di  un   funzionario   dell'ispettorato
          provinciale  dell'agricoltura,  o dell'ufficio che ne abbia
          sunto le funzioni, di due rappresentanti degli imprenditori
          agricoli  non  coltivatori,  di  due  rappresentanti  degli
          imprenditori   agricoli   coltivatori   diretti,   di    un
          rappresentante  delle cooperative agricole di conduzione di
          terreni,   ove   esistano,   nominati   dalle    rispettive
          associazioni  di  categoria  per  l'esame  delle domande di
          licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.
             I componenti della commissione durano in carica tre anni
          e possono essere confermati.
             La commissione si pronuncia sull'idoneita' tecnica della
          ditta richiedente, con particolare riguardo  agli  impianti
          ed  alle  attrezzature  di  cui  essa  dispone  o di cui ha
          progettato la realizzazione o la trasformazione.
            Il  rilascio  della  licenza  e'  subordinato  al  parere
          favorevole  della  commissione  medesima,  all'accertamento
          della   esecuzione   dei   lavori  progettati,  nonche'  al
          pagamento della tassa di concessione  governativa  di  lire
          10.000  prevista  dal  n.  86,  lettera  b),  della tariffa
          allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
             La  licenza  non  e'  richiesta  per  la  produzione  di
          materiale  sementiero  che  viene  ceduto  dai   produttori
          agricoli a ditte titolari di licenza.
             Con  l'autorizzazione  del  Ministero dell'agricoltura e
          delle  foreste,  i  pubblici  istituti  di  ricerca  e   di
          sperimentazione  possono  immettere in commercio sementi di
          base  appartenenti  a  varieta'  di  propria  costituzione.
          L'autorizzazione  ministeriale tiene luogo della licenza di
          cui al presente articolo".
             -   Il   testo   dell'art.   16   del   regolamento  per
          l'applicazione della legge n. 987/1931 (Disposizioni per la
          difesa  delle  piante coltivate e dei prodotti agrari dalle
          cause nemiche e sui relativi servizi), approvato  con  R.D.
          n. 1700/1933, e' il seguente:
             "Art.  16. - I colli contenenti semi, che possono essere
          veicolo   di   cuscuta,   devono   portare   sull'etichetta
          prescritta  dall'art.  5  della  legge  e  dall'art. 15 del
          presente regolamento, oltre  la  dichiarazione  'esenti  da
          cuscuta'  anche la indicazione del certificato dell'analisi
          eseguita dagli istituti autorizzati.
             I  semi  spediti  agli  stabilimenti  di  decuscutazione
          devono  portare  scritta  sull'etichetta  la  dichiarazione
          'destinati alla decuscutazione'.
             Le  dichiarazioni  di  cui  al  presente articolo devono
          essere trascritte anche sulle lettere di  vettura,  note  e
          fatture  che accompagnano la merce e sulla dichiarazione di
          cui al precedente articolo, in caso di spedizione su strade
          ordinarie.
             I semi di scarto, che possono essere veicolo di cuscuta,
          provenienti dalle operazioni di selezione  meccanica  e  di
          decuscutazione,  non  possono  essere messi in circolazione
          ove non siano stati preventivamente  trattati  in  modo  da
          privarli del loro potere germinativo.
             Tale  condizione  deve  essere  dichiarata sui documenti
          che,  a  norma  delle  precedenti   disposizioni,   debbono
          accompagnare la merce.
             I colli contenenti tale merce ed i relativi documenti di
          accompagno  debbono,  altresi',  portare   la   indicazione
          'scarti per alimentazione bestiame'".