Art. 16. Le sementi di piante foraggere sono ammesse all'importazione dopo l'accertamento dell'assenza di semi di ogni specie di cuscuta o altre piante parassite o infestanti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. L'importazione delle sementi di piante foraggere riscontrate inquinate puo' essere effettuata solamente dalle imprese in possesso della licenza per l'attivita' sementiera di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 16 del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504. L'importazione delle sementi di cui al comma precedente e' ammessa, in via temporanea per la riesportazione nei Paesi terzi, ovvero per la libera commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana, qualora dette sementi risultino conformi alle disposizioni previste dalla legge e regolamento indicati nel primo comma del presente articolo.
Note all'art. 16: - Il testo dell'art. 2 della legge n. 1096/1971 (Disciplina del'attivita' sementiera), come modificato dall'art. 20 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e' il seguente: "Art. 2. - La produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri e' subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'assessorato regionale dell'agricoltura, o presso l'ufficio che ne abbia assunto le funzioni, competente per territorio. La commissione e' nominata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura ed e' formata: a) da un funzionario del servizio regionale dell'agricoltura, che la presiede; b) da un direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante, competente per territorio o da un funzionario tecnico dallo stesso designato; c) da due componenti scelti fra i direttori di istituti sperimentali o direttori di sezione degli stessi o fra docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree; i direttori di istituti sperimentali o di sezione degli stessi potranno designare altri funzionari tecnici in loro sostituzione; d) da due rappresentanti dei produttori di sementi. La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione di un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, o dell'ufficio che ne abbia sunto le funzioni, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori, di due rappresentanti degli imprenditori agricoli coltivatori diretti, di un rappresentante delle cooperative agricole di conduzione di terreni, ove esistano, nominati dalle rispettive associazioni di categoria per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province. I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati. La commissione si pronuncia sull'idoneita' tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione. Il rilascio della licenza e' subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento della esecuzione dei lavori progettati, nonche' al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10.000 prevista dal n. 86, lettera b), della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641. La licenza non e' richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai produttori agricoli a ditte titolari di licenza. Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di sperimentazione possono immettere in commercio sementi di base appartenenti a varieta' di propria costituzione. L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo". - Il testo dell'art. 16 del regolamento per l'applicazione della legge n. 987/1931 (Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi), approvato con R.D. n. 1700/1933, e' il seguente: "Art. 16. - I colli contenenti semi, che possono essere veicolo di cuscuta, devono portare sull'etichetta prescritta dall'art. 5 della legge e dall'art. 15 del presente regolamento, oltre la dichiarazione 'esenti da cuscuta' anche la indicazione del certificato dell'analisi eseguita dagli istituti autorizzati. I semi spediti agli stabilimenti di decuscutazione devono portare scritta sull'etichetta la dichiarazione 'destinati alla decuscutazione'. Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere trascritte anche sulle lettere di vettura, note e fatture che accompagnano la merce e sulla dichiarazione di cui al precedente articolo, in caso di spedizione su strade ordinarie. I semi di scarto, che possono essere veicolo di cuscuta, provenienti dalle operazioni di selezione meccanica e di decuscutazione, non possono essere messi in circolazione ove non siano stati preventivamente trattati in modo da privarli del loro potere germinativo. Tale condizione deve essere dichiarata sui documenti che, a norma delle precedenti disposizioni, debbono accompagnare la merce. I colli contenenti tale merce ed i relativi documenti di accompagno debbono, altresi', portare la indicazione 'scarti per alimentazione bestiame'".