Art. 15 
 
  1.  Fuori   dell'ipotesi   prevista   dall'art.   14,   l'autorita'
giudiziaria,  che  deve  procedere  alla  formulazione  di  un   atto
processuale  da  comunicare   o   da   notificare   all'indiziato   o
all'imputato, usa la lingua presunta di quest'ultimo, individuata  in
base alla notoria appartenenza ad un gruppo linguistico  e  ad  altri
elementi gia' acquisiti al processo. 
  2. L'imputato o l'indiziato, entro dieci giorni dalla comunicazione
o notificazione del primo atto processuale, puo' contestare la lingua
usata a norma del comma  1  da  parte  dell'organo  giudiziario,  con
dichiarazione resa personalmente ovvero  fatta  pervenire  all'organo
giudiziario procedente. 
  3. L'autorita' giudiziaria, constatata l'eccezione e accertatane la
regolarita', dispone che gli atti posti in essere fino a quel momento
siano tradotti e che gli atti successivi sino  formati  nella  lingua
dichiarata come materna dall'imputato o indiziato. 
  4. L'audizione dei testi e' svolta nella lingua materna italiana  o
tedesca ed e' immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del
processo. 
  5. Gli interventi  orali  diretti  alla  risoluzione  di  questioni
pregiudiziali  o  all'illustrazione  delle  difese   indirizzati   al
giudice, svolti dai difensori di fiducia di madrelingua diversa dalla
lingua del processo, possono essere svolti nella  lingua  italiana  o
tedesca e sono verbalizzati nella lingua del processo. 
  6. La presenza in giudizio del querelante, del responsabile  civile
o della persona civilmente obbligata per  l'ammenda,  appartenente  a
gruppo linguistico diverso da quello dell'imputato,  non  ha  effetto
sull'uso della lingua nel processo. Essi vengono sentiti  nella  loro
lingua, con verbalizzazione nella lingua del processo. 
  7. Gli  atti  processuali  posti  in  essere  in  violazione  delle
disposizioni di cui al comma 3 sono  nulli  ai  sensi  del  capoverso
dell'art. 185 del codice di procedura penale. 
 
          Nota all'art. 15:
             Per  il  testo  dell'art.  185  c.p.c.  si  veda la nota
          all'art. 14.