Art. 16 1. Fuori della ipotesi di flagranza di reato o di fermo di polizia, all'imputato che non abbia in precedenza contestato l'uso, da parte dell'organo precedente, della lingua presunta e che debba essere per la prima volta interrogato, il giudice rivolge la domanda prevista dall'art. 14 e procede all'interrogatorio a norma dello stesso articolo. 2. Gli atti precedenti formati in lingua diversa restano validi, salva la immediata traduzione della sola imputazione; gli atti successivi sono formati, a pena di nullita', nella lingua usata nell'interrogatorio.