Art. 16 
 
  1. Fuori della ipotesi di flagranza di reato o di fermo di polizia,
all'imputato che non abbia in precedenza contestato l'uso,  da  parte
dell'organo precedente, della lingua presunta e che debba essere  per
la prima volta interrogato, il giudice rivolge  la  domanda  prevista
dall'art. 14  e  procede  all'interrogatorio  a  norma  dello  stesso
articolo. 
  2. Gli atti precedenti formati in lingua  diversa  restano  validi,
salva la  immediata  traduzione  della  sola  imputazione;  gli  atti
successivi sono formati, a  pena  di  nullita',  nella  lingua  usata
nell'interrogatorio.