Art. 17 
 
  1. L'imputato, dopo il primo  interrogatorio,  anche  nel  caso  di
esercizio della facolta' di non rispondere prevista dall'art. 78  del
codice di procedura penale, puo' decidere che  il  processo  prosegua
nell'altra  lingua  con  dichiarazione  da  lui  sottoscritta,   resa
personalmente o fatta pervenire all'organo procedente tramite il  suo
difensore. 
  2. Tale dichiarazione puo' essere  resa  per  una  sola  volta  nel
giudizio di primo grado. Parimenti essa  puo'  essere  per  una  sola
volta modificata nel corso del giudizio di secondo grado. 
  3.  In  ogni  caso  tale  dichiarazione  deve  avvenire  non  oltre
l'apertura del dibattimento. 
  4. Nell'ipotesi di cui al comma  1  dell'art.  14  e  nei  casi  di
interrogatorio reso in istruttoria, la dichiarazione non puo'  essere
fatta prima di 24 ore dall'interrogatorio medesimo.  In  nessun  caso
essa puo' essere fatta durante il fermo di polizia. 
  5. La facolta' di cui comma 1 puo' essere altresi' esercitata: 
a) dall'imputato dichiarato contumace o assente e che non  sia  stato
   ancora interrogato, mediante  dichiarazione  dell'imputato  stesso
   fatta comunque pervenire al giudice fino a  che  non  siano  state
   compiute  per  la  prima  volta  le  formalita'  di  apertura  del
   dibattimento; 
b) dall'opponente a decreto penale di condanna, contestualmente  alla
proposizione dei motivi di opposizione. 
  6. A  seguito  della  dichiarazione  gli  atti  successivi  vengono
formulati nell'altra lingua a pena di nullita' ai sensi del capoverso
dell'art. 185 del codice di procedura penale. 
  7. La dichiarazione non determina alcuna interruzione  dei  termini
processuali, ne' puo' causare ritardi nello svolgimento del processo. 
Essa non comporta,  altresi',  la  traduzione  d'ufficio  degli  atti
precedenti. 
 
          Note all'art. 17:
             -  Il  testo dell'art. 78 del codice di procedura penale
          e' il seguente:
             "Art.  78  (Assunzione  della  qualita'  di imputato). -
          Assume la qualita' di  imputato  chi,  anche  senza  ordine
          dell'autorita'  giudiziaria,  e' posto in stato d'arresto a
          disposizione di questa, ovvero colui al quale  in  un  atto
          qualsiasi del procedimento viene attribuito il reato.
             Fuori  dei casi preveduti dalla disposizione precedente,
          quando si deve compiere un  atto  processuale  rispetto  al
          quale   la   legge   riconosce   un   determinato   diritto
          all'imputato, si  considera  tale  chi  nel  rapporto,  nel
          referto,  nella  denunzia, nella querela, nella richiesta o
          nell'istanza e'  indicato  come  reo,  e  chi  risulta,  in
          qualsiasi  fase  del  procedimento,  compresa la fase delle
          indagini di polizia giudiziaria indiziato di reita'.
             L'autorita'   giudiziaria   o   l'ufficiale  di  polizia
          giudiziaria, prima che abbia  inizio  l'interrogatorio,  in
          qualsiasi fase del procedimento, deve avvertire l'imputato,
          dandone atto nel verbale, che egli ha la  facolta'  di  non
          rispondere,  salvo  quanto  dispone  l'articolo  366, primo
          comma, ma che, se anche non risponde, si  procedera'  oltre
          nelle indagini istruttorie".
             -  Per  il  testo  dell'art.  185 c.p.c. si veda la nota
          all'art. 14.