Art. 17 1. L'imputato, dopo il primo interrogatorio, anche nel caso di esercizio della facolta' di non rispondere prevista dall'art. 78 del codice di procedura penale, puo' decidere che il processo prosegua nell'altra lingua con dichiarazione da lui sottoscritta, resa personalmente o fatta pervenire all'organo procedente tramite il suo difensore. 2. Tale dichiarazione puo' essere resa per una sola volta nel giudizio di primo grado. Parimenti essa puo' essere per una sola volta modificata nel corso del giudizio di secondo grado. 3. In ogni caso tale dichiarazione deve avvenire non oltre l'apertura del dibattimento. 4. Nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 14 e nei casi di interrogatorio reso in istruttoria, la dichiarazione non puo' essere fatta prima di 24 ore dall'interrogatorio medesimo. In nessun caso essa puo' essere fatta durante il fermo di polizia. 5. La facolta' di cui comma 1 puo' essere altresi' esercitata: a) dall'imputato dichiarato contumace o assente e che non sia stato ancora interrogato, mediante dichiarazione dell'imputato stesso fatta comunque pervenire al giudice fino a che non siano state compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento; b) dall'opponente a decreto penale di condanna, contestualmente alla proposizione dei motivi di opposizione. 6. A seguito della dichiarazione gli atti successivi vengono formulati nell'altra lingua a pena di nullita' ai sensi del capoverso dell'art. 185 del codice di procedura penale. 7. La dichiarazione non determina alcuna interruzione dei termini processuali, ne' puo' causare ritardi nello svolgimento del processo. Essa non comporta, altresi', la traduzione d'ufficio degli atti precedenti.
Note all'art. 17: - Il testo dell'art. 78 del codice di procedura penale e' il seguente: "Art. 78 (Assunzione della qualita' di imputato). - Assume la qualita' di imputato chi, anche senza ordine dell'autorita' giudiziaria, e' posto in stato d'arresto a disposizione di questa, ovvero colui al quale in un atto qualsiasi del procedimento viene attribuito il reato. Fuori dei casi preveduti dalla disposizione precedente, quando si deve compiere un atto processuale rispetto al quale la legge riconosce un determinato diritto all'imputato, si considera tale chi nel rapporto, nel referto, nella denunzia, nella querela, nella richiesta o nell'istanza e' indicato come reo, e chi risulta, in qualsiasi fase del procedimento, compresa la fase delle indagini di polizia giudiziaria indiziato di reita'. L'autorita' giudiziaria o l'ufficiale di polizia giudiziaria, prima che abbia inizio l'interrogatorio, in qualsiasi fase del procedimento, deve avvertire l'imputato, dandone atto nel verbale, che egli ha la facolta' di non rispondere, salvo quanto dispone l'articolo 366, primo comma, ma che, se anche non risponde, si procedera' oltre nelle indagini istruttorie". - Per il testo dell'art. 185 c.p.c. si veda la nota all'art. 14.