Art. 18 1. Quando nel giudizio penale si procede contro piu' imputati o vi sia costituzione di parte civile e l'organo competente abbia accertato, a norma degli articoli 14, 15 e 16, che i medesimi appartengono a gruppi linguistici diversi, si osservano le disposizioni che seguono: a) l'interrogatorio dell'indiziato o dell'imputato si svolge nelle forme e con le modalita' indicate negli articoli 14 e 16; b) la parte civile sceglie la lingua che intende usare nel processo; c) i testimoni, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per l'ammenda vengono sentiti nella lingua materna; d) gli atti, i documenti e le altre dichiarazioni scritte rese nel processo, sono tradotti nell'altra lingua; e) le dichiarazioni e le richieste orali vengono tradotte immediatamente dopo essere state formulate; f) le requisitorie orali del pubblico ministero sono pronunciate e quelle scritte sono redatte in entrambe le lingue; g) le istanze e le memorie scritte vengono presentate in entrambe le lingue, mentre le difese orali vengono tradotte immediatamente dopo essere state pronunciate; h) i verbali vengono redatti contestualmente in entrambe le lingue; i) i provvedimenti del giudice, comprese le sentenze, vengono redatti contestualmente e pronunciati in entrambe le lingue. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano quando, a seguito della dichiarazione di cui all'art. 17 da parte di uno o piu' imputati, il processo si debba celebrare in un'unica lingua.