Art. 18 
 
  1. Quando nel giudizio penale si procede contro piu' imputati o  vi
sia  costituzione  di  parte  civile  e  l'organo  competente   abbia
accertato, a norma degli  articoli  14,  15  e  16,  che  i  medesimi
appartengono  a  gruppi  linguistici   diversi,   si   osservano   le
disposizioni che seguono: 
a) l'interrogatorio dell'indiziato o dell'imputato  si  svolge  nelle
   forme e con le modalita' indicate negli articoli 14 e 16; 
b) la parte civile sceglie la lingua che intende usare nel processo; 
c) i testimoni,  il  responsabile  civile  e  la  persona  civilmente
   obbligata per l'ammenda vengono sentiti nella lingua materna; 
d) gli atti, i documenti e le altre dichiarazioni  scritte  rese  nel
   processo, sono tradotti nell'altra lingua; 
e) le  dichiarazioni  e   le   richieste   orali   vengono   tradotte
   immediatamente dopo essere state formulate; 
f) le requisitorie orali del pubblico ministero  sono  pronunciate  e
   quelle scritte sono redatte in entrambe le lingue; 
g) le istanze e le memorie scritte vengono presentate in entrambe  le
   lingue, mentre le difese  orali  vengono  tradotte  immediatamente
   dopo essere state pronunciate; 
h) i verbali vengono redatti contestualmente in entrambe le lingue; 
i) i provvedimenti del giudice, comprese le sentenze, vengono redatti
   contestualmente e pronunciati in entrambe le lingue. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano  quando,  a
seguito della dichiarazione di cui all'art. 17 da parte di uno o piu'
imputati, il processo si debba celebrare in un'unica lingua.