Art. 19 1. Nella provincia di Bolzano, per la inclusione negli elenchi comunali dei giudici popolari della corte d'assise e della corte d'assise d'appello, e' richiesto anche il requisito della conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca, risultante dal possesso dell'attestato di cui al terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, corrispondente ad un titolo di studio non inferiore a quello richiesto per l'iscrizione negli elenchi stessi. 2. Negli elenchi per la corte d'assise d'appello predisposti dai comuni della provincia di Trento viene indicato, per i singoli nominativi, l'eventuale possesso del requisito di cui al comma 1. 3. I giudizi di appello avverso le sentenze della corte d'assise con sede in provincia di Bolzano sono raggruppati in unica sessione e per essi il collegio e' costituito con giudici popolari che siano in possesso del requisito di cui al comma 1. 4. A tal fine si procede alla estrazione, ai sensi degli articoli 25 e 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, dei giudici popolari ordinari e supplenti in possesso del requisito di cui al comma 1, escludendo quelli che non lo siano, fino al raggiungimento del numero prescritto.
Note all'art. 19: - Il testo dell'art. 4 del D.P.R. n. 752/1976 (per il titolo si veda la nota all'art. 9) e' il seguente: "Art. 4. - Le commissioni sono presiedute da un commissario appartenente al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando. I due commissari che svolgono le funzioni del presidente sono indicati nel decreto di cui al precedente art. 3. Per superare l'esame il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti della commissione. Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue, riferite alle varie carriere. La destinazione ad una funzione pertinente ad una carriera superiore comunque denominata e' subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente alla suddetta carriera". - La legge n. 287/1951 reca: "Riordinamento dei giudizi di assise". Si trascrive il testo dei relativi articoli 25 e 27: "Art. 25 (come sostituito dall'art. 3 D.L. 14 febbraio 1978, n. 31, conversione in legge 24 marzo 1978, n. 74) (Giudici popolari della sessione). - Quindici giorni prima dell'inizio della sessione della corte di assise o della corte di assise di appello, il presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgera' la sessione assistito dal cancelliere, alla presenza del pubblico ministero, estrae dall'urna dei giudici popolari ordinari un numero di schede almeno pari alla meta' di quelle in essa contenute e comunque non superiore a cinquanta. Dell'ordine di estrazione e' compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal cancelliere. I difensori delle parti nelle cause da trattare nella sessione devono essere avvisati almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la estrazione, affinche' volendo, possano assistere alle operazioni. Il presidente, compiuta l'estrazione, fissa il giorno e l'ora per la presentazione davanti a se' in seduta pubblica di tutti i giudici estratti, da tenersi non oltre il terzo giorno successivo, dandone avviso al pubblico ministero ed ai difensori presenti. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica. Nel giorno fissato il presidente, dopo aver dispensato i giudici popolari che, avendone fatto richiesta, risultino legittimamente impediti, da' formale avviso agli altri di trovarsi presenti il giorno e l'ora dell'inizio della sessione per assumere le funzioni del loro ufficio. Se uno o piu' dei giudici convocati per la seduta pubblica non si presentano o sono dispensati, il presidente, senza ritardo e fino al terzo giorno anteriore a quello dell'inizio della sessione, procede alle ulteriori estrazioni necessarie per raggiungere, se possibile il numero dei giudici specificato nel primo comma e provvede agli adempimenti previsti dai precedenti due commi". "Art. 27 (come sostituito dall'art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1441, poi modificato dall'art. 5 D.L. 14 febbraio 1978, n. 31, convertito in legge 24 marzo 1978, n. 74) (Giudici popolari supplenti). - Se, per l'assenza dei giudici popolari estratti a sorte, o per un'altra causa, non e' possibile costituire la corte di assise o la corte di assise di appello, il presidente estrae dall'urna del giudice popolari supplenti, due schede, non comprese quelle eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni giudice mancante, e dispone che i giudici ai quali le schede si riferiscono vengano citati senza ritardo anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso giorno o per l'udienza successiva. Il presidente, qualora occorra, puo' procedere a successive estrazioni dall'urna dei supplenti fino a che sia possibile costituire il collegio. I giudici popolari supplenti sono anch'essi chiamati a prestare servizio, nei modi indicati nel primo comma dell'art. 26. Qualora l'assise sia convocata in un comune per il quale non esistono le liste dei giudici popolari supplenti, il presidente imbussola in una urna i numeri corrispondenti ai nominativi dei giudici popolari residenti nel comune iscritti nell'albo definitivo e, per i giudici di appello, aventi il titolo di studio prescritto dall'art. 10; quindi procede alla estrazione nei modi indicati nei precedenti commi".