Art. 19 
 
  1. Nella provincia di Bolzano,  per  la  inclusione  negli  elenchi
comunali dei giudici popolari della  corte  d'assise  e  della  corte
d'assise d'appello, e' richiesto anche il requisito della  conoscenza
della lingua italiana e della lingua tedesca, risultante dal possesso
dell'attestato di cui al terzo comma  dell'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  e  successive
modificazioni, corrispondente ad un titolo di studio non inferiore  a
quello richiesto per l'iscrizione negli elenchi stessi. 
  2. Negli elenchi per la corte d'assise  d'appello  predisposti  dai
comuni della provincia  di  Trento  viene  indicato,  per  i  singoli
nominativi, l'eventuale possesso del requisito di cui al comma 1. 
  3. I giudizi di appello avverso le sentenze  della  corte  d'assise
con sede in provincia di Bolzano sono raggruppati in unica sessione e
per essi il collegio e' costituito con giudici popolari che siano  in
possesso del requisito di cui al comma 1. 
  4. A tal fine si procede alla estrazione, ai sensi  degli  articoli
25  e  27  della  legge  10  aprile  1951,  n.  287,   e   successive
modificazioni, dei giudici popolari ordinari e supplenti in  possesso
del requisito di cui al comma 1, escludendo quelli che non lo  siano,
fino al raggiungimento del numero prescritto. 
 
          Note all'art. 19:
             -  Il  testo  dell'art. 4 del D.P.R. n. 752/1976 (per il
          titolo si veda la nota all'art. 9) e' il seguente:
             "Art.   4.  -  Le  commissioni  sono  presiedute  da  un
          commissario appartenente al gruppo linguistico  diverso  da
          quello  cui  appartiene  l'esaminando. I due commissari che
          svolgono le  funzioni  del  presidente  sono  indicati  nel
          decreto di cui al precedente art. 3.
             Per  superare  l'esame  il  candidato  deve  ottenere la
          maggioranza dei voti dei componenti della commissione.
             Le  commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle
          due lingue, riferite alle varie carriere.
             La  destinazione  ad  una  funzione  pertinente  ad  una
          carriera superiore comunque denominata  e'  subordinata  al
          possesso  dell'attestato  di  conoscenza  delle  due lingue
          corrispondente alla suddetta carriera".
             -  La legge n. 287/1951 reca: "Riordinamento dei giudizi
          di assise". Si trascrive il testo dei relativi articoli  25
          e 27:
             "Art.  25  (come sostituito dall'art. 3 D.L. 14 febbraio
          1978, n.  31, conversione in legge 24 marzo  1978,  n.  74)
          (Giudici  popolari della sessione). - Quindici giorni prima
          dell'inizio della sessione della corte di  assise  o  della
          corte  di  assise  di  appello,  il  presidente  in  seduta
          pubblica, da tenersi nella sede  in  cui  si  svolgera'  la
          sessione  assistito  dal  cancelliere,  alla  presenza  del
          pubblico ministero, estrae dall'urna dei  giudici  popolari
          ordinari  un  numero  di  schede  almeno pari alla meta' di
          quelle  in  essa  contenute  e  comunque  non  superiore  a
          cinquanta.
             Dell'ordine  di estrazione e' compilato processo verbale
          sottoscritto dal presidente e dal cancelliere.
             I  difensori  delle  parti nelle cause da trattare nella
          sessione devono essere avvisati almeno cinque giorni  prima
          di  quello  stabilito per la estrazione, affinche' volendo,
          possano assistere alle operazioni.
             Il  presidente, compiuta l'estrazione, fissa il giorno e
          l'ora per la presentazione davanti a se' in seduta pubblica
          di  tutti i giudici estratti, da tenersi non oltre il terzo
          giorno successivo, dandone avviso al pubblico ministero  ed
          ai  difensori  presenti.  I  giudici popolari estratti sono
          convocati anche oralmente a mezzo  di  agenti  della  forza
          pubblica.
             Nel giorno fissato il presidente, dopo aver dispensato i
          giudici popolari che, avendone fatto  richiesta,  risultino
          legittimamente  impediti,  da' formale avviso agli altri di
          trovarsi presenti  il  giorno  e  l'ora  dell'inizio  della
          sessione per assumere le funzioni del loro ufficio.
             Se  uno  o  piu'  dei  giudici  convocati  per la seduta
          pubblica  non  si  presentano   o   sono   dispensati,   il
          presidente,  senza ritardo e fino al terzo giorno anteriore
          a quello dell'inizio della sessione, procede alle ulteriori
          estrazioni  necessarie  per  raggiungere,  se  possibile il
          numero dei giudici specificato nel primo comma  e  provvede
          agli adempimenti previsti dai precedenti due commi".
             "Art.  27 (come sostituito dall'art. 1 legge 27 dicembre
          1956, n.  1441, poi modificato dall'art. 5 D.L. 14 febbraio
          1978,  n.  31,  convertito  in  legge 24 marzo 1978, n. 74)
          (Giudici popolari  supplenti).  -  Se,  per  l'assenza  dei
          giudici  popolari  estratti  a sorte, o per un'altra causa,
          non e' possibile costituire la corte di assise o  la  corte
          di  assise  di  appello, il presidente estrae dall'urna del
          giudice popolari supplenti, due schede, non comprese quelle
          eventualmente  estratte  dalla prima urna, per ogni giudice
          mancante, e dispone che i giudici ai  quali  le  schede  si
          riferiscono  vengano citati senza ritardo anche oralmente a
          mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso  giorno
          o per l'udienza successiva.
             Il   presidente,   qualora  occorra,  puo'  procedere  a
          successive estrazioni dall'urna dei supplenti  fino  a  che
          sia possibile costituire il collegio.
            I  giudici  popolari  supplenti sono anch'essi chiamati a
          prestare  servizio,  nei  modi  indicati  nel  primo  comma
          dell'art. 26.
             Qualora l'assise sia convocata in un comune per il quale
          non esistono le liste dei giudici  popolari  supplenti,  il
          presidente imbussola in una urna i numeri corrispondenti ai
          nominativi  dei  giudici  popolari  residenti  nel   comune
          iscritti  nell'albo definitivo e, per i giudici di appello,
          aventi il titolo di studio prescritto dall'art. 10;  quindi
          procede  alla  estrazione  nei modi indicati nei precedenti
          commi".