Art. 20 
 
  1. Nel processo civile ciascuna parte ha facolta' di  scegliere  la
lingua per la redazione dei rispettivi atti  processuali.  La  lingua
cosi' prescelta rimane immutata per l'intero grado del giudizio. 
  2. Quando l'atto  introduttivo  e  la  comparsa  di  risposta  sono
redatti nella stessa lingua,  il  processo  e'  monolingue.  In  caso
contrario il processo  e'  bilingue,  con  traduzione  degli  atti  e
documenti  a  cura  e  spese  dell'ufficio  e   con   verbalizzazione
contestuale nelle due lingue. 
  3. Gli atti e i documenti comunque notificati ad istanza  di  parte
debbono essere tradotti nella lingua italiana o tedesca  a  richiesta
del  destinatario,  che  deve  chiedere  la  traduzione  a  mezzo  di
ufficiale  giudiziario  entro  otto  giorni  dal  ricevimento   della
notifica. La traduzione degli atti  e  dei  documenti  e'  notificata
entro i successivi otto giorni, nei modi e nelle forme prescritte per
l'originale. I termini per gli adempimenti  di  legge  decorrono  dal
giorno della notifica della traduzione. La traduzione  e'  esente  da
bollo. 
  4.  I  testimoni  vengono  interrogati  e  rispondono  nella   loro
madrelingua. 
  5. Nel processo monolingue il consulente tecnico usa la lingua  del
processo, salvo che ricorrano le esigenze previste dal comma 2 e  dal
secondo periodo del comma terzo dell'art. 22  delle  disposizioni  di
attuazione del codice di  procedura  civile;  nel  processo  bilingue
redige le sue relazioni e risponde oralmente  ai  quesiti  nella  sua
madrelingua. 
  6. Nel processo monolingue le sentenze e  gli  altri  provvedimenti
del giudice vengono redatti nella lingua del processo.  Nel  processo
bilingue vengono redatti contestualmente nelle due lingue.