Art. 21. 1. Nel processo civile la pubblica amministrazione attrice e' tenuta ad usare la lingua presunta del convenuto identificandola ai sensi dell'art. 7. 2. Il processo si svolge nella predetta lingua salvo che il convenuto contesti, nella prima udienza di trattazione, la lingua usata dall'amministrazione, producendo nella stessa udienza il certificato di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. 3. L'istruttore, verificata la fondatezza della eccezione, ordina la rinnovazione dell'atto di citazione nella lingua del convenuto, fissando una nuova prima udienza di trattazione. 4. La pubblica amministrazione convenuta in giudizio e' tenuta ad uniformarsi alla lingua usata dall'attore o dal ricorrente.
Nota all'art. 21: Per il testo dell'art. 18 del D.P.R. n. 752/1976 si veda la nota all'art. 9.