Art. 21. 
  1. Nel processo  civile  la  pubblica  amministrazione  attrice  e'
tenuta ad usare la lingua presunta del convenuto  identificandola  ai
sensi dell'art. 7. 
  2. Il processo  si  svolge  nella  predetta  lingua  salvo  che  il
convenuto contesti, nella prima udienza  di  trattazione,  la  lingua
usata  dall'amministrazione,  producendo  nella  stessa  udienza   il
certificato di cui all'art.  18  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. 
  3. L'istruttore, verificata la fondatezza della  eccezione,  ordina
la rinnovazione dell'atto di citazione nella  lingua  del  convenuto,
fissando una nuova prima udienza di trattazione. 
  4. La pubblica amministrazione convenuta in giudizio e'  tenuta  ad
uniformarsi alla lingua usata dall'attore o dal ricorrente. 
 
          Nota all'art. 21:
             Per il testo dell'art. 18 del D.P.R. n. 752/1976 si veda
          la nota all'art. 9.