Art. 22 1. Le disposizioni degli articoli 13 e seguenti del presente capo si osservano anche quando la competenza sia devoluta in applicazione dell'art. 25 del codice di procedura civile, nonche' nei giudizi di rimessione previsti dal codice di procedura penale.
Nota all'art. 22: Il testo dell'art. 25 del codice di procedura civile e' il seguente: "Art. 25 (Foro della pubblica amministrazione). - Per le cause nelle quali e' parte un'amministrazione dello Stato e' competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione e' convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda".