Art. 22 
 
  1. Le disposizioni degli articoli 13 e seguenti del  presente  capo
si osservano anche quando la competenza sia devoluta in  applicazione
dell'art. 25 del codice di procedura civile, nonche' nei  giudizi  di
rimessione previsti dal codice di procedura penale. 
 
          Nota all'art. 22:
             Il  testo dell'art. 25 del codice di procedura civile e'
          il seguente:
             "Art. 25 (Foro della pubblica amministrazione). - Per le
          cause nelle quali e' parte un'amministrazione  dello  Stato
          e'   competente,   a   norma  delle  leggi  speciali  sulla
          rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei  casi
          ivi  previsti,  il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio
          dell'avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova  il
          giudice  che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
          Quando l'amministrazione e' convenuta,  tale  distretto  si
          determina con riguardo al giudice del luogo in cui e' sorta
          o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova  la  cosa
          mobile o immobile oggetto della domanda".