Art. 24. 
  1. Nei procedimenti innanzi agli organi  giurisdizionali  ordinari,
amministrativi e tributari, non compresi nelle  disposizioni  di  cui
all'art. 1, i cittadini appartenenti al gruppo  linguistico  tedesco,
residenti nella provincia di Bolzano, hanno facolta'  di  rendere  la
loro dichiarazioni o deposizioni in lingua tedesca.