Art. 25 1. Gli atti processuali ed i documenti in lingua tedesca contenuti nel fascicolo d'ufficio, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori della regione Trentino-Alto Adige o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione. 2. Le sentenze ed i provvedimenti del giudice che devono essere depositati a cura di parte davanti ad un giudice situato fuori della regione e quelli a cui si deve dare esecuzione fuori della regione devono essere tradotti in lingua italiana a istanza di parte e a cura e spese dell'ufficio.