Art. 25 
 
  1. Gli atti processuali ed i documenti in lingua tedesca  contenuti
nel fascicolo  d'ufficio,  che  devono  essere  trasmessi  ad  organi
giurisdizionali situati fuori della  regione  Trentino-Alto  Adige  o
depositati presso gli stessi per lo svolgimento  di  procedimenti  di
impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti  dalla  legge,
devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici
giudiziari che provvedono alla trasmissione. 
  2. Le sentenze ed i provvedimenti del  giudice  che  devono  essere
depositati a cura di parte davanti ad un giudice situato fuori  della
regione e quelli a cui si deve dare esecuzione  fuori  della  regione
devono essere tradotti in lingua italiana a istanza di parte e a cura
e spese dell'ufficio.