Art. 28. 
  1. Le schede del casellario giudiziale di  Bolzano  sono  compilate
congiuntamente in lingua italiana e tedesca  da  parte  dell'apposito
ufficio presso la procura della Repubblica di Bolzano. 
  2.  I  certificati  del  casellario  giudiziale  di  Bolzano   sono
rilasciati nella lingua richiesta dall'interessato. 
  3. I cittadini residenti in provincia di Bolzano  possono  chiedere
all'ufficio del casellario presso  la  procura  della  Repubblica  di
Bolzano il certificato anche se di competenza di  altre  procure.  In
tal caso l'ufficio di Bolzano richiede detto certificato alla procura
competente e lo rilascia nella lingua richiesta dall'interessato.