ART. 18. (Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri) 1. Gli uffici di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri sono organizzati nel Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Fanno comunque parte del Segretariato l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo, l'ufficio per il coordinamento amministrativo, nonche' gli uffici del consigliere diplomatico, del consigliere militare, del capo dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei ministri e del cerimoniale. 2. Al Segretariato e' preposto un segretario generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione. Il trattamento economico del segretario generale e' fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo', con proprio decreto, nominare altresi' il vicesegretario generale scelto tra le predette categorie. Con la medesima procedura puo' essere disposta la revoca del decreto di nomina del segretario generale e del vicesegretario generale. 3. I decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza. 4. La funzione di capo dell'ufficio stampa puo' essere affidata ad un elemento estraneo all'amministrazione, il cui trattamento economico e' determinato in conformita' a quello dei dirigenti generali dello Stato. 5. Il segretario generale dipende dal Presidente del Consiglio dei ministri e, per quanto di competenza, dal sottosegretario di Stato alla presidenza, segretario del Consiglio dei ministri.