ART. 19. (Compiti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri) 1. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio dei ministri, curando, qualora non siano state affidate alle responsabilita' di un ministro senza portafoglio o delegate al sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri, le seguenti funzioni: a) predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di Governo; b) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di Governo, anche mediante il sistema informativo e di documentazione della Presidenza del Consiglio dei ministri in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici ed avvalendosi dell'attivita' dell'ISTAT; c) curare gli adempimenti e predisporre gli atti alla formulazione ed al coordinamento delle iniziative legislative, nonche' all'attuazione della politica istituzionale del Governo; d) provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento delle disposizioni medesime; e) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli organi dello Stato nonche' predisporre gli elementi di valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale; f) predisporre gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di piu' Ministeri e per assicurare all'azione amministrativa unita' di indirizzo; g) curare la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai fini di valutazioni tecniche sulla coerenza economico-finanziaria dell'attivita' di Governo, avvalendosi dell'ISTAT nonche' dei sistemi informativi e dell'apporto di ricerca delle altre amministrazioni e di organismi pubblici; h) predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi competenti delle priorita' governative, assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti del Governo; provvedere agli adempimenti necessari per l'assegnazione dei disegni di legge alle due Camere, vigilando affinche' il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma governativo; curare gli adempimenti inerenti alla presentazione di emendamenti ai progetti di legge all'esame del Parlamento, nonche' gli adempimenti concernenti gli atti del sindacato ispettivo, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo; i) assistere, anche attraverso attivita' di studio e di documentazione, il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attivita' per le relazioni internazionali che intrattiene e, in generale, negli atti di politica estera; l) assistere il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attivita' per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale; m) curare il cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei ministri; n) curare lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra i sessi ed assistere il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al coordinamento delle amministrazioni competenti nell'attuazione dei progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine; o) curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di applicazione della normativa comunitaria, nonche' la raccolta di dati e informazioni ed il compimento di analisi sulle implicazioni per l'Italia delle politiche comunitarie; p) curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; all'esame delle leggi regionali ai fini dell'articolo 127 della Costituzione; al coordinamento tra legislazione statale e regionale; all'attivita' dei commissari del Governo nelle regioni; ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine; q) mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso il capo dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei ministri; r) svolgere le attivita' di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri inerenti alla gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, nonche' degli altri organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei ministri fanno capo; s) curare le attivita' preliminari e successive alle deliberazioni del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie e di ogni altro organo collegiale operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per disposizione di legge o di regolamento; t) curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con l'Avvocatura dello Stato; u) curare le questioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' il coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici; v) fornire l'assistenza tecnica per lo Svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, all'articolo 3 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nonche' di quelle attinenti la ricerca scientifica di quelle attribuite ai dipartimenti di cui agli articoli 21 e 26; z) predisporre gli adempimenti e i mezzi necessari a promuovere e raccordare a livello centrale le iniziative e le strutture che concorrono all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del servizio stesso; aa) curare ogni altro adempimento necessario per l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio; bb) assicurare la gestione amministrativa e la manutenzione degli immobili di pertinenza o comunque in uso per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi comprese quelle relative ai dipartimenti e agli uffici affidati alla responsabilita' dei ministri senza portafoglio e dei sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi anche delle amministrazioni competenti; cc) sovraintendere allo svolgimento delle funzioni del dipartimento dell'informazione e dell'editoria, di cui al successivo articolo 26.
Note all'art. 19: - Per il testo dell'art. 127 della Costituzione si veda nelle note all'art. 2. - Il testo dell'art. 27 della legge n. 93/1983 (legge quadro sul pubblico impiego) e' il seguente: "Art. 27 (Istituzione, attribuzione ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica). - Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono: 1) la tutela dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali; 2) l'attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego; 3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici; 4) il controllo sulla efficienza e la economicita' dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttivita' e dei risultati conseguiti; 5) le attivita' istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione; 6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi; 7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento; 8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli Ministeri; 9) le attivita' necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie e della informatica nella pubblica amministrazione; 10) le attivita' connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione; 11) la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE, l'UES e gli altri organismi internazionali che svolgono attivita' nel campo della pubblica amministrazione. Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministarzione. Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni retributive-funzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonche' la relativa distribuzione funzionale e territoriale. Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica e' posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le provincie, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarita' riscontrate. Il Dipartimento della funzione pubblica sara' ordinato in servizi per la gestione amministrativa degli affari di competenza. Le attivita' di studio, ricerca ed impulso saranno organizzate in funzioni di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni. Dovra' essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale dovra' essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto di precisi requisiti di professionalita' e specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potra' essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97. All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvedera', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti". La legge n. 97/1979, richiamata nell'articolo soprariportato, reca: "Norme sullo stato giuridico dei magistrati, e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato". - Il testo dell'art. 3 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) e' il seguente: "Art. 3 (Dipartimento per il Mezzogiorno). - 1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Dipartimento per il Mezzogiorno, per l'espletamento di tutte le funzioni previste dalla legislazione vigente, ivi comprese quelle relative alla valutazione economica dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione. 2. All'ordinamento del Dipartimento per il mezzogiorno, da articolarsi in servizi, si provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno. 3. Il personale del Dipartimento, nel numero massimo determinato dal decreto di cui al comma precedente, e' composto da dipendenti comandati o collocati fuori ruolo alle amministrazioni statali, da enti pubblici anche economici e dagli organismi dell'intervento straordinario, nonche' da esperti, tenendo conto di precisi requisiti di professionalita' e specializzazione anche in materia di valutazione economico-finanziaria dei progetti".