ART. 20. 
         (Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri) 
 
  1. Sono posti alle dirette dipendenze del sottosegretario di  Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri  l'ufficio  di  segreteria
del Consiglio dei ministri nonche' i dipartimenti  ed  uffici  per  i
quali il sottosegretario abbia ricevuto  delega  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
  2. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri  assicura  la
documentazione e l'assistenza  necessarie  per  il  Presidente  ed  i
ministri in Consiglio; coadiuva  il  sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  curando  gli  adempimenti
preparatori dei lavori del Consiglio, nonche'  quelli  di  esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio stesso.