ART. 23. 
(Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa  e
                dell'attivita' normativa del Governo) 
 
  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, su proposta del Presidente  del  Coniglio  dei  ministri,  con
decreto del Presidente della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
Consiglio dei ministri, e'  istituito  nell'ambito  del  Segretariato
generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  l'Ufficio
centrale  per  il   coordinamento   dell'iniziativa   legislativa   e
dell'attivita'  normativa  del  Governo.  L'Ufficio   provvede   agli
adempimenti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 19. 
  2. Per ciascuna legge o atto avente valore di legge e  per  ciascun
regolamento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale l'Ufficio segnala  al
Presidente del Consiglio dei ministri, ai  fini  della  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, le  disposizioni  abrogate  o  direttamente
modificate per  effetto  delle  nuove  disposizioni  di  legge  o  di
regolamento. 
  3.  L'Ufficio  indica  in  rapporti  periodici  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri  e  ai  ministri  interessati  incongruenze  e
antinomie normative relative ai diversi settori legislativi;  segnale
la necessita' di procedere alla  codificazione  della  disciplina  di
materie o alla  redazione  di  testi  unici.  Tali  rapporti  vengono
inviati, a cura della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  alla
Presidenza della Camera dei deputati e  alla  Presidenza  del  Senato
della Repubblica. 
  4.  In  relazione  a  testi  normativi  di  particolare   rilevanza
l'Ufficio provvede a redigere il testo coordinato della legge  e  del
regolamento vigenti. 
  5. Le indicazioni fornite e  i  testi  redatti  dall'Ufficio  hanno
funzione esclusivamente conoscitiva e non modificano il valore  degli
atti normativi che ne sono oggetto. 
  6. Il decreto del Presidente della Repubblica di  cui  al  comma  1
regolamenta l'organizzazione e l'attivita' dell'Ufficio prevedendo la
possibilita' che questo si avvalga di  altri  organi  della  pubblica
amministrazione e promuova forme di  collaborazione  con  gli  uffici
delle presidenze delle giunte regionali  al  fine  di  armonizzare  i
testi normativi statali e regionali. 
  7.  All'Ufficio  e'  proposto  un  magistrato  delle  giurisdizioni
superiori, ordinaria o amministrativa, ovvero un  dirigente  generale
dello Stato o un avvocato dello Stato o un  professore  universitario
di ruolo di discipline giuridiche.