ART. 24. 
(Delega  per  la  riforma  degli  enti   pubblici   di   informazione
                             statistica) 
 
  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di  legge
ordinaria per la riforma degli enti e  degli  organismi  pubblici  di
informazione statistica  in  base  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
    a)   che   sia   attuato   il    sistematico    collegamento    e
l'interconnessione di tutte le fonti pubbliche proposte alla raccolta
e alla elaborazione dei dati statistici a livello centrale e locale; 
    b) che  sia  istituito  un  ufficio  di  statistica  presso  ogni
amministrazione centrale dello Stato, incluse le aziende autonome,  e
che gli uffici cosi' istituiti siano posti alle dipendenze funzionali
dell'ISTAT; 
    c) che siano  attribuiti  all'ISTAT  i  compiti  di  indirizzo  e
coordinamento; 
    d) che sia garantito  il  principio  dell'imparzialita'  e  della
completezza nella raccolta, nella elaborazione e nella diffusione dei
dati; 
    e) che sia garantito l'acceso diretto da  parte  del  Parlamento,
delle regioni, di enti pubblici, di organi dello  Stato,  di  persone
giuridiche di associazioni e singoli cittadini ai dati elaborati  con
i limiti espressamente  previsti  dalla  legge  e  nel  rispetto  dei
diritti fondamentali della persona; 
    f) che sia informato  annualmente  il  Parlamento  sull'attivita'
dell'ISTAT,  sulla  raccolta,  trattamento  e  diffusione  dei   dati
statistici da parte della pubblica amministrazione; 
    g)  che  sia  garantita  l'autonomia  dell'ISTAT  in  materia  di
strutture, di organizzazione e di risorse finanziarie. 
  2. I decreti delegati di cui al comma 1 sono emanati previo  parere
delle Commissioni permanenti delle Camere competenti per materia.  Il
Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora
tale parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.