ART. 25. 
                 (Vigilanza su enti ed istituzioni) 
 
  1. Le funzioni di vigilanza su enti pubblici ed istituzioni le  cui
funzioni  istituzionali  non  siano  considerate  coerenti   con   le
competenze proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che
siano attribuite alla Presidenza del  Consiglio  medesima  da  leggi,
regolamenti o  statuti,  sono  trasferite  ai  ministri  che  saranno
individuati, in relazione agli specifici settori di  competenza,  con
decreti del Presidente della Repubblica,  adottati  su  proposta  del
Presidente del Consiglio dei ministri, da  emanarsi  entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. La  funzione  di  vigilanza  sul  Consiglio  delle  ricerche  e'
attribuita al ministro  competente  a  presentare  al  Parlamento  la
relazione sullo stato della ricerca scientifica.