ART. 26. (Dipartimento per l'informazione e l'editoria) 1. Nell'ambito del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il dipartimento per l'informazione e l'editoria, che sostituisce la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica e scientifica e subentra nell'esercizio delle funzioni a questa spettanti. 2. All'organizzazione del dipartimento si provvede in conformita' al coma 3 dell'articolo 21. 3. Il relativo ruolo del personale si aggiunge a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri.