ART. 27. 
(Spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e  istituzione  di
                      una ragioneria centrale) 
 
  1. Le spese della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e  degli
organi dipendenti sono iscritte in apposito stato di  previsione  del
bilancio dello Stato. 
  2. Il rendiconto della gestione e' trasmesso, entro  il  31  maggio
successivo al termine dell'anno finanziario, alla Corte dei conti. Le
spese riservate  sono  iscritte  in  apposito  capitolo  e  non  sono
soggette a rendicontazione. 
  3. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita una
ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro. 
  4. In relazione alla istituzione della ragioneria centrale  di  cui
al comma 3, la dotazione organica dei ruoli  centrali  del  Ministero
del tesoro - Ragioneria generale dello Stato  -  viene  aumentata  di
complessive  35  unita',  cosi'  distribuite:  3  della  ex  carriera
ausiliaria, di cui 2  con  qualifica  di  commesso  (secondo  livello
funzionale) e  1  con  qualifica  di  commesso  capo  (terzo  livello
funzionale); 11 della ex carriera esecutiva amministrativa, di cui 10
con qualifica di coadiutore  (quarto  livello  funzionale)  e  1  con
qualifica di coadiutore  superiore  (quinto  livello  funzionale);  3
della ex carriera esecutiva tecnica dei meccanografi con qualifica di
operatore tecnico (quarto livello funzionale); 8 della ex carriera di
concetto, di cui 7 con qualifica di ragioniere  e  segretario  (sesto
livello funzionale) e 1 con qualifica di ragioniere capo e segretario
capo (settimo livello funzionale); 10 della ex carriera direttiva, di
cui 7 con qualifica di consigliere (settimo livello funzionale)  e  3
con qualifica di direttore  aggiunto  di  divisione  (ottavo  livello
funzionale). 
  5. Il quadro I della tabella VII dell'allegato II  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,  n.  748,  modificato  da
ultimo con legge 7 agosto 1985, n. 427, viene aumentato di tre  posti
di primo dirigente con funzione di direttore di  divisione  e  di  un
posto di dirigente superiore con funzione di direttore di  ragioneria
centrale. 
 
          Nota all'art. 27: 
            Il quadro I della tabella VII dell'allegato II al  D.P.R.
          n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni  dirigenziali  nelle
          Amministrazioni   dello   Stato,   anche   ad   ordinamento
          autonomo), cosi' come sostituito dall'art. 3 della legge  7
          agosto 1975, n. 427, come incrementato  dall'art.  9  della
          legge 3 marzo 1987, n. 59, e come ulteriormente  modificato
          dalla presente legge, e' il seguente: 
    

                     "QUADRO I - DIRIGENTI AMMINISTRATIVI
             Livello                Posti                    Posti
           di funzione Qualifica di qualifica  Funzione   di funzione
              ---         ---        ---         ---          ---
               D       Dirigente     104      Consigliere      55
                       superiore              ministeriale
                                              aggiunto,
                                              ispettore
                                              generale a
                                              capo servizio
                                              Direttore di     28
                                              ragioneria
                                              centrale
                                              Direttore di     20
                                              ragioneria
                                              regionale
                                              Dirigente di      1
                                              segreteria
                                              della
                                              Ragioneria
                                              generale
                                              dello Stato

               E         Primo       238      Direttore       238".
                       dirigente              di divisione
                                              presso la
                                              Ragioneria
                                              Generale
                                              dello Stato
                                              e le
                                              ragionerie
                                              centrali e
                                              regionali,
                                              vice
                                              consigliere
                                              ministeriale
                                              aggiunto
                                              presso il
                                              consiglio
                                              dei
                                              ragionieri
                                              e presso il
                                              consiglio
                                              dei
                                              consulenti
                                              economici
                                     ---
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