ART. 28. (Capi dei dipartimenti e degli uffici) 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'articolo 21 nonche' dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio.