ART. 29. (Consulenti e comitati di consulenza) 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' avvalersi di consulenti e costituire comitati, di ricerca o di studio su specifiche questioni. 2. Per tali attivita' si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato. 3. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne fissa il compenso di concerto con il ministro del tesoro.