Art. 11.
  Nelle   materie   di  cui  al  presente  decreto  si  applicano  le
disposizioni contenute negli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della legge
16  maggio 1978, n. 196, e negli articoli 70, 71 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182.