Art. 12.
  Restano  di  competenza  dello  Stato  le  funzioni  amministrative
concernenti:
   la   ricerca   e   la  sperimentazione  scientifica  di  interesse
nazionale;
   il  fondo di solidarieta' nazionale per le calamita' naturali e le
avversita' atmosferiche, ferma restando la delega di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 5 della legge 16 maggio 1978, n. 196;
   il servizio metrico e dei metalli preziosi;
   gli  interventi di interesse nazionale per la regolamentazione del
mercato e  per  la  determinazione  dei  prezzi;  la  garanzia  della
sicurezza  degli  approvvigionamenti;  l'organizzazione del commercio
con l'estero; la  ricerca  e  l'informazione  di  mercato  a  livello
nazionale ed internazionale.
  Restano,   altresi',   di   competenza   dello  Stato  le  funzioni
amministrative attualmente svolte dall'Ufficio centrale dei  brevetti
per invenzioni, modelli e marchi.
  Le  funzioni concernenti il servizio metrico e dei metalli preziosi
possono essere delegate alla regione.
  Ferme  restando  le  competenze  della  regione per quanto concerne
l'utilizzazione  delle  acque  pubbliche  ad  uso  idroelettrico,  la
competenza  degli  organi centrali e periferici dello Stato in ordine
agli impianti termici per la produzione di energia elettrica  e  agli
impianti  per  la  produzione  e  l'impiego  di  energia  nucleare e'
esercitata d'intesa con la  regione,  se  detti  impianti  riguardano
comunque il territorio regionale.