Art. 12. Restano di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: la ricerca e la sperimentazione scientifica di interesse nazionale; il fondo di solidarieta' nazionale per le calamita' naturali e le avversita' atmosferiche, ferma restando la delega di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 16 maggio 1978, n. 196; il servizio metrico e dei metalli preziosi; gli interventi di interesse nazionale per la regolamentazione del mercato e per la determinazione dei prezzi; la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti; l'organizzazione del commercio con l'estero; la ricerca e l'informazione di mercato a livello nazionale ed internazionale. Restano, altresi', di competenza dello Stato le funzioni amministrative attualmente svolte dall'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi. Le funzioni concernenti il servizio metrico e dei metalli preziosi possono essere delegate alla regione. Ferme restando le competenze della regione per quanto concerne l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico, la competenza degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli impianti termici per la produzione di energia elettrica e agli impianti per la produzione e l'impiego di energia nucleare e' esercitata d'intesa con la regione, se detti impianti riguardano comunque il territorio regionale.