Art. 13.
  Il parere della regione di cui agli articoli 3, 4, 5 e 10 si ha per
acquisito se non e' espresso entro sessanta  giorni  dalla  ricezione
della richiesta.
  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 27 dicembre 1985
                               COSSIGA
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  VIZZINI, Ministro per gli affari
                                  regionali
                                  ALTISSIMO, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  DARIDA, Ministro delle
                                  partecipazioni statali
                                  GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI