Art. 13. Il parere della regione di cui agli articoli 3, 4, 5 e 10 si ha per acquisito se non e' espresso entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 dicembre 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VIZZINI, Ministro per gli affari regionali ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato DARIDA, Ministro delle partecipazioni statali GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI