Art. 28.
                Contributo di solidarieta' nazionale
                       alla regione siciliana

  1.  Il  contributo  a  titolo  di  solidarieta'  nazionale,  di cui
all'articolo  38  dello  statuto  della  regione  siciliana  (a),  e'
commisurato,  per  l'anno  1987,  all'86  per cento del gettito delle
imposte  di  fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo
anno finanziario.
  2. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla regione sulla
base  del  totale  dei  versamenti  in  conto  competenza  e  residui
effettuati  nell'anno  1987  nelle  sezioni  di tesoreria provinciale
dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione.
  3.  La  somma  per  spese  sostenute  dallo  Stato  per conto della
regione,  ai  sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile
1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 (b), dovuta
a  titolo  di  rimborso  dalla  regione,  viene  determinata,  in via
definitiva, per l'anno 1987, nell'importo di lire 16 miliardi.
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato  in  lire  1.240  miliardi  per  l'anno finanziario 1988, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento.
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
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             (a)  L'art.  38  dello  statuto  della regione siciliana
          cosi' recita:
             "Art.  38. - Lo Stato versera' annualmente alla regione,
          a  titolo  di  solidarieta'   nazionale,   una   somma   da
          impiegarsi,  in base ad un piano economico, nell'esecuzione
          di lavori pubblici.
             Questa  somma  tendera' a bilanciare il minore ammontare
          dei redditi di lavoro  nella  regione  in  confronto  della
          media nazionale.
             Si  procedera' ad una revisione quinquennale della detta
          assegnazione  con  riferimento  alle  variazioni  dei  dati
          assunti per il precedente computo".
             (b)   L'art.   3  del  D.Lgs.  n.  507/1948  (Disciplina
          provvisoria dei rapporti  finanziari  tra  lo  Stato  e  la
          Regione siciliana), e' cosi' formulato:
             "Art.  3.  -  Fino  a  quando  non  sara' intervenuto il
          passaggio alla Regione dei servizi ad essa spettanti e  del
          personale addettovi, lo Stato continuera' a provvedere, per
          conto della Regione, al pagamento delle spese relative.
             La   Regione  versa  mensilmente  allo  Stato  le  somme
          necessarie per far  fronte  alle  spese  di  cui  al  comma
          precedente,  nell'importo  che,  in via provvisoria e salvo
          conteggio finale, sara'  stabilito  con  provvedimento  del
          Ministro  per  il  tesoro,  previa intesa con il Presidente
          regionale.
             Sono  eseguite  direttamente  dalla  Regione le spese di
          interesse regionale da essa inscritte nel proprio bilancio,
          ad  eccezione  di  quelle  sostenute  dallo Stato per conto
          della Regione stessa ai sensi del primo comma del  presente
          articolo".