Art. 28. Contributo di solidarieta' nazionale alla regione siciliana 1. Il contributo a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana (a), e' commisurato, per l'anno 1987, all'86 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo anno finanziario. 2. Il contributo di cui al comma 1 viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e residui effettuati nell'anno 1987 nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione. 3. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561 (b), dovuta a titolo di rimborso dalla regione, viene determinata, in via definitiva, per l'anno 1987, nell'importo di lire 16 miliardi. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.240 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. -------
(a) L'art. 38 dello statuto della regione siciliana cosi' recita: "Art. 38. - Lo Stato versera' annualmente alla regione, a titolo di solidarieta' nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici. Questa somma tendera' a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella regione in confronto della media nazionale. Si procedera' ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo". (b) L'art. 3 del D.Lgs. n. 507/1948 (Disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana), e' cosi' formulato: "Art. 3. - Fino a quando non sara' intervenuto il passaggio alla Regione dei servizi ad essa spettanti e del personale addettovi, lo Stato continuera' a provvedere, per conto della Regione, al pagamento delle spese relative. La Regione versa mensilmente allo Stato le somme necessarie per far fronte alle spese di cui al comma precedente, nell'importo che, in via provvisoria e salvo conteggio finale, sara' stabilito con provvedimento del Ministro per il tesoro, previa intesa con il Presidente regionale. Sono eseguite direttamente dalla Regione le spese di interesse regionale da essa inscritte nel proprio bilancio, ad eccezione di quelle sostenute dallo Stato per conto della Regione stessa ai sensi del primo comma del presente articolo".