Art. 29. Interventi urgenti per il comune di Palermo 1. Per le finalita' di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96 (a), compreso lo svolgimento di attivita' socialmente utili, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 75 miliardi per l'anno 1989. Anche per tale esercizio resta ferma la facolta' del comune di Palermo di procedere all'assunzione di non piu' di 200 unita' di lavoratori, di quelle previste all'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (b), per sopperire, in via transitoria e urgente, alle necessita' derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-amministrativa e di controllo degli interventi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96 (a). A tal fine si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, ultima parte, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 (c). I lavoratori possono essere adibiti anche a compiti diversi da quelli originali purche' corrispondenti ad esigenze dell'amministrazione o del comune. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento di interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio, nonche' del patrimonio artistico e monumentale della citta' di Palermo". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
(a) Il D.L. n. 24/1986, reca interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio nonche' del patrimonio artistico e monumentale della citta' di Palermo. Il testo dell'art. 1 e' il seguente: "Art. 1. - 1. E' autorizzata la concessione a favore del comune di Palermo di un contriuto straordinario di lire venticinque miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno dell'anno finanziario 1986, quale concorso dello Stato nella spesa per l'esecuzione da parte del comune stesso di lavori in economia relativi ad interventi indifferibili ed urgenti di manutenzione e salvaguardia del territorio, nonche' del patrimonio artistico e monumentale della citta'. 2. All'esecuzione degli interventi di cui al comma precedente il comune provvede sotto la direzione dei propri uffici tecnici. Ove occorra, il comune puo' far ricorso a contratti di diritto privato a termine per l'utilizzazione, sino ad un massimo di mille unita', di lavoratori, avviati dall'ufficio di collocamento, residenti nel comune di Palermo ed iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle liste di collocamento con qualifiche del settore edilizio. I predetti contratti non possono avere durata superiore a sei mesi e sono rinnovabili per comprovate esigenze, una sola volta per altri sei mesi. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1986. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". (b) L'art. 8, comma 17, della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) stabilisce: "Per le finalita' di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e' disposto un ulteriore finanziamento di lire 50 miliardi per l'esercizio 1987. Il limite di 1000 unita' previsto dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 24 del 1986 e' elevato a 2000 unita'. La quota in aumento e' destinata a favore di soggetti che non abbiano gia' beneficiato dei contratti nel 1986". (c) L'art. 13, comma 2, del d.l. n. 366/1987 (Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacita' produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della citta' di Palermo, nonche' interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987) cosi' recita: "2. Nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, non piu' di 200 unita' di lavoratori di quelle previste nello stesso comma possono essere assunte dal comune di Palermo, per sopperire, in via transitoria ed urgente, alle necessita' derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-amministrativa e di controllo degli interventi di cui al comma 1. A tal fine il comune puo' assumere, con contratto di diritto privato di durata non superiore ad un anno e con le procedure di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, i lavoratori residenti nel medesimo comune alla data del 1 gennaio 1987 ed iscritti nelle liste di collocamento per le corrispondenti qualifiche".