Art. 29.
             Interventi urgenti per il comune di Palermo

  1.  Per  le  finalita' di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n.
24,  convertito  dalla  legge  9  aprile 1986, n. 96 (a), compreso lo
svolgimento   di   attivita'   socialmente   utili,   e'  autorizzata
l'ulteriore spesa di lire 75 miliardi per l'anno 1989. Anche per tale
esercizio  resta ferma la facolta' del comune di Palermo di procedere
all'assunzione  di  non  piu'  di 200 unita' di lavoratori, di quelle
previste  all'articolo  8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n.
910 (b), per sopperire, in via transitoria e urgente, alle necessita'
derivanti  dall'esigenza  di assicurare l'esercizio delle funzioni di
direzione  tecnico-amministrativa  e  di  controllo  degli interventi
previsti  dall'articolo  1 del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24,
convertito  dalla  legge  9  aprile  1986,  n.  96 (a). A tal fine si
applica  la  disposizione  di  cui  all'articolo  13, comma 2, ultima
parte,  del  decreto-legge  4 settembre 1987, n. 366, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 (c). I lavoratori
possono  essere  adibiti  anche a compiti diversi da quelli originali
purche' corrispondenti ad esigenze dell'amministrazione o del comune.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero   del   tesoro   per   l'anno  finanziario  1989,  all'uopo
utilizzando  l'accantonamento  "Rifinanziamento di interventi urgenti
per  la  manutenzione  e  salvaguardia  del  territorio,  nonche' del
patrimonio artistico e monumentale della citta' di Palermo".
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
 
             (a)  Il  D.L. n. 24/1986, reca interventi urgenti per la
          manutenzione e  salvaguardia  del  territorio  nonche'  del
          patrimonio artistico e monumentale della citta' di Palermo.
          Il testo dell'art. 1 e' il seguente:
             "Art. 1. - 1. E' autorizzata la concessione a favore del
          comune di Palermo di un  contriuto  straordinario  di  lire
          venticinque   miliardi,   da   iscriversi  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'interno dell'anno finanziario
          1986,   quale   concorso   dello   Stato  nella  spesa  per
          l'esecuzione da  parte  del  comune  stesso  di  lavori  in
          economia relativi ad interventi indifferibili ed urgenti di
          manutenzione e salvaguardia  del  territorio,  nonche'  del
          patrimonio artistico e monumentale della citta'.
            2.  All'esecuzione  degli  interventi  di  cui  al  comma
          precedente il comune provvede sotto la direzione dei propri
          uffici  tecnici.  Ove occorra, il comune puo' far ricorso a
          contratti di diritto privato a termine per l'utilizzazione,
          sino  ad un massimo di mille unita', di lavoratori, avviati
          dall'ufficio  di  collocamento,  residenti  nel  comune  di
          Palermo  ed  iscritti,  alla  data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  nelle   liste   di   collocamento   con
          qualifiche  del  settore edilizio. I predetti contratti non
          possono  avere  durata  superiore  a  sei   mesi   e   sono
          rinnovabili  per  comprovate  esigenze,  una sola volta per
          altri sei mesi.
            3.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          decreto si provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto  al  capitolo  8405  dello  stato di
          previsione del Ministero dei  lavori  pubblici  per  l'anno
          finanziario 1986.
            4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             (b)  L'art.  8, comma 17, della legge n. 910/1986 (Legge
          finanziaria 1987) stabilisce: "Per le finalita' di  cui  al
          decreto-legge  12  febbraio  1986,  n. 24, convertito dalla
          legge 9 aprile  1986,  n.  96,  e'  disposto  un  ulteriore
          finanziamento  di lire 50 miliardi per l'esercizio 1987. Il
          limite di 1000 unita' previsto dall'articolo  1,  comma  2,
          del  citato  decreto-legge n. 24 del 1986 e' elevato a 2000
          unita'. La quota  in  aumento  e'  destinata  a  favore  di
          soggetti che non abbiano gia' beneficiato dei contratti nel
          1986".
             (c)  L'art.  13,  comma 2, del d.l. n. 366/1987 (Proroga
          del trattamento straordinario di integrazione salariale dei
          lavoratori  dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego
          di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per
          la  soppressione  di  capacita'  produttive  di fonderie di
          ghisa e di acciaio, norme per il  finanziamento  di  lavori
          socialmente   utili   nell'area   napoletana   e   per   la
          manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio
          artistico  e  monumentale  della citta' di Palermo, nonche'
          interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori  di
          lavoro  privati  operanti  nelle  province  di Sondrio e di
          Bolzano interessate dagli  eventi  alluvionali  del  luglio
          1987)  cosi'  recita: "2. Nell'ambito dello stanziamento di
          cui all'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986,
          n.  910,  non  piu'  di  200 unita' di lavoratori di quelle
          previste nello stesso  comma  possono  essere  assunte  dal
          comune  di  Palermo,  per  sopperire, in via transitoria ed
          urgente,  alle  necessita'   derivanti   dall'esigenza   di
          assicurare   l'esercizio   delle   funzioni   di  direzione
          tecnico-amministrativa e di controllo degli  interventi  di
          cui  al  comma  1.  A tal fine il comune puo' assumere, con
          contratto di diritto privato di durata non superiore ad  un
          anno e con le procedure di cui al decreto-legge 12 febbraio
          1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, i
          lavoratori  residenti  nel medesimo comune alla data del 1›
          gennaio 1987 ed iscritti nelle liste di collocamento per le
          corrispondenti qualifiche".