Art. 34. 
 
  1. L'aliquota dell'imposta  sul  valore  aggiunto  stabilita  nella
misura del due per cento e' elevata al quattro per cento. 
  2. Per le operazioni soggette all'aliquota del quattro per cento la
quota imponibile si ottiene riducendo il  corrispettivo,  comprensivo
di imponibile e di imposta, del 3,85 per  cento  o,  in  alternativa,
dividendo il corrispettivo stesso per 104, moltiplicando il quoziente
per cento e arrotondando il prodotto,  per  difetto  o  per  eccesso,
all'unita' piu' prossima. 
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera i) del terzo comma dell'articolo  2  e'  sostituita
dalla seguente: 
    " i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative
e similari;"; 
    b) nel terzo comma dell'articolo 2, la lettera g) e' soppressa; 
    c) nel quarto comma dell'articolo 3, la lettera g) e' soppressa; 
    d) il numero 10 dell'articolo 10 e' soppresso; 
    e) la lettera c) del primo comma dell'articolo 74  e'  sostituita
dalla seguente: 
    " c) per il commercio di giornali quotidiani e  periodici,  dagli
editori, sulla base del prezzo di vendita al pubblico,  in  relazione
al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle
consegnate  o  spedite  diminuito  del  40  per  cento  a  titolo  di
forfetizzazione  della  resa.   Per   periodici   si   intendono   le
pubblicazioni registrate come tali ai sensi della  legge  8  febbraio
1948, n. 47, presso la  cancelleria  del  tribunale  competente,  con
esclusione in ogni caso degli annuari, dei volumi costituiti da  meri
elenchi e dei cataloghi. Per le cessioni congiunte di periodici e  di
altri beni, anche se offerti in omaggio,  l'imposta  si  applica  sul
corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al
bene  principale;  qualora  questultimo  non  sia  costituito   dalla
pubblicazione periodica, l'imposta e' dovuta in relazione  al  numero
delle copie vendute;". 
  4. I commi terzo,  quarto,  quinto  e  sesto  dell'articolo  8  del
decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono soppressi. 
  5.  Alla  tabella  A,  parte  seconda,  allegata  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il n. 18) e' sostituito dal seguente: 
    "18) giornali quotidiani, libri, periodici, edizioni  musicali  a
stampa e carte geografiche; carta  occorrente  per  la  stampa  degli
stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati  e  del
Senato della Repubblica;"; 
    b) il n. 26) e' sostituito dal seguente: 
    "26) assegnazioni, anche in godimento, di case di  abitazione  di
cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408,  e  successive
modificazioni e integrazioni, fatte a soci da cooperative edilizie  e
loro consorzi;"; 
    c) il n. 35) e' sostituito dal seguente: 
    "35) prestazioni relative alla composizione e stampa dei giornali
quotidiani, libri,  periodici,  edizioni  musicali  a  stampa,  carte
geografiche, atti e pubblicazioni della Camera  dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica;". 
  6. I notiziari quotidiani ed i dispacci  delle  agenzie  di  stampa
devono intendersi equiparati,  ai  fini  dell'aliquota,  ai  giornali
quotidiani. 
  7. Nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26  gennaio  1983,
n. 18, come sostituito dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge  4
agosto 1987, n. 326, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
ottobre 1987, n. 403, sono soppresse le parole: "e,  dal  1›  gennaio
1988, per le cessioni di libri". 
  8. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  alle
operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati
nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive  modificazioni,  per
le quali alla data del 31 dicembre 1988 sia stata emessa e registrata
la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto  decreto,
ancorche' alla data stessa il  corrispettivo  non  sia  stato  ancora
pagato.