Art. 34. 1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del due per cento e' elevata al quattro per cento. 2. Per le operazioni soggette all'aliquota del quattro per cento la quota imponibile si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 3,85 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 104, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unita' piu' prossima. 3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera i) del terzo comma dell'articolo 2 e' sostituita dalla seguente: " i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;"; b) nel terzo comma dell'articolo 2, la lettera g) e' soppressa; c) nel quarto comma dell'articolo 3, la lettera g) e' soppressa; d) il numero 10 dell'articolo 10 e' soppresso; e) la lettera c) del primo comma dell'articolo 74 e' sostituita dalla seguente: " c) per il commercio di giornali quotidiani e periodici, dagli editori, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito del 40 per cento a titolo di forfetizzazione della resa. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, presso la cancelleria del tribunale competente, con esclusione in ogni caso degli annuari, dei volumi costituiti da meri elenchi e dei cataloghi. Per le cessioni congiunte di periodici e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora questultimo non sia costituito dalla pubblicazione periodica, l'imposta e' dovuta in relazione al numero delle copie vendute;". 4. I commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 8 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono soppressi. 5. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il n. 18) e' sostituito dal seguente: "18) giornali quotidiani, libri, periodici, edizioni musicali a stampa e carte geografiche; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;"; b) il n. 26) e' sostituito dal seguente: "26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;"; c) il n. 35) e' sostituito dal seguente: "35) prestazioni relative alla composizione e stampa dei giornali quotidiani, libri, periodici, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;". 6. I notiziari quotidiani ed i dispacci delle agenzie di stampa devono intendersi equiparati, ai fini dell'aliquota, ai giornali quotidiani. 7. Nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, come sostituito dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, sono soppresse le parole: "e, dal 1 gennaio 1988, per le cessioni di libri". 8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali alla data del 31 dicembre 1988 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorche' alla data stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato.