Art. 37. 1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2, valutate per l'anno 1989 in lire 5.950 miliardi, per l'anno 1990 in lire 8.340 miliardi e per l'anno 1991 in lire 9.310 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Revisione delle aliquote ed aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche". Alle minori entrate derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 35, valutate in lire 280 miliardi per l'anno 1989, si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti per lo stesso anno 1989 dalla applicazione dell'articolo 33. Alle minori entrate derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nel comma 8 dell'articolo 36 si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate assicurate dal comma 9 del medesimo articolo 36. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.