Art. 37. 
 
  1.  Alle   minori   entrate   derivanti   dall'applicazione   delle
disposizioni recate dagli articoli 1 e 2, valutate per l'anno 1989 in
lire 5.950 miliardi, per l'anno 1990 in lire  8.340  miliardi  e  per
l'anno  1991  in  lire   9.310   miliardi,   si   provvede   mediante
corrispondente utilizzo dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1989-1991,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del   tesoro   per   l'anno
finanziario 1989, all'uopo  utilizzando  l'accantonamento  "Revisione
delle aliquote ed aumento di talune detrazioni ai  fini  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche".  Alle  minori  entrate  derivanti
dalla applicazione delle  disposizioni  contenute  nell'articolo  35,
valutate in lire 280 miliardi per l'anno 1989, si fa fronte  mediante
corrispondente utilizzo  delle  maggiori  entrate  derivanti  per  lo
stesso anno 1989 dalla applicazione  dell'articolo  33.  Alle  minori
entrate derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nel
comma  8  dell'articolo  36  si  fa  fronte  mediante  corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate assicurate dal comma 9  del  medesimo
articolo 36. 
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.