Art. 38. 
  1. Le disposizioni dell'articolo 23 e dell'articolo 24 si applicano
alle sentenze ed ai provvedimenti pubblicati o  emanati  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni
dell'articolo 25  si  applicano  alle  successioni  apertesi  e  alle
donazioni poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Le disposizioni di cui  agli  articoli  1,  26,
commi 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, e 27, si applicano dal  periodo  di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le  stesse  disposizioni   si   applicano   relativamente   ai   beni
ammortizzabili acquistati ed ai contratti  di  locazione  finanziaria
conclusi a partire dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. La disposizione di  cui  all'articolo  28  si  applica  alle
fusioni relativamente alle quali il deposito prescritto  dal  secondo
comma dell'articolo 2504 del codice civile e' eseguito dopo  la  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Le disposizioni dell'articolo 34 relative all'imposta sul valore
aggiunto per le cessioni e le importazioni di giornali  quotidiani  e
di libri hanno effetto dal 1° gennaio  1990.  Dalla  stessa  data  si
applicano per le cessioni di  libri  le  disposizioni  relative  alla
emissione della bolla  di  accompagnamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 ottobre  1978,  n.  627,  e  successive
modificazioni, e quelle relative al rilascio dello scontrino  fiscale
di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni 
  3. A partire dal 1° gennaio 1989 l'indice  del  costo  della  vita,
valevole ai  fini  dell'adeguamento  automatico  delle  retribuzioni,
viene depurato delle variazioni dovute alle modifiche delle  aliquote
dell'imposta  sul  valore   aggiunto   previste   dall'articolo   34,
determinate convenzionalmente nella misura complessiva dello 0,5  per
cento.