Art. 38. 1. Le disposizioni dell'articolo 23 e dell'articolo 24 si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti pubblicati o emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo 25 si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 26, commi 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, e 27, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui all'articolo 28 si applica alle fusioni relativamente alle quali il deposito prescritto dal secondo comma dell'articolo 2504 del codice civile e' eseguito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le disposizioni dell'articolo 34 relative all'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di giornali quotidiani e di libri hanno effetto dal 1° gennaio 1990. Dalla stessa data si applicano per le cessioni di libri le disposizioni relative alla emissione della bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, e quelle relative al rilascio dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni 3. A partire dal 1° gennaio 1989 l'indice del costo della vita, valevole ai fini dell'adeguamento automatico delle retribuzioni, viene depurato delle variazioni dovute alle modifiche delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto previste dall'articolo 34, determinate convenzionalmente nella misura complessiva dello 0,5 per cento.