Art. 11. Esecuzione delle operazioni incluse nel progetto 1. In caso di autorizzazione da parte dell'ISVAP delle singole operazioni di cui si compone il progetto, la capogruppo o le singole imprese interessate comunicano all'ISVAP la realizzazione delle operazioni stesse entro il termine di dieci giorni dal loro perfezionamento, allegando la documentazione prevista dal decreto e dalle relative disposizioni di attuazione, ovvero l'eventuale decisione di non dare corso alle operazioni. 2. L'ISVAP apporta le conseguenti modifiche all'albo delle imprese di assicurazione ed all'albo dei gruppi assicurativi.