Art. 11.

          Esecuzione delle operazioni incluse nel progetto

  1.  In  caso  di  autorizzazione  da parte dell'ISVAP delle singole
operazioni  di cui si compone il progetto, la capogruppo o le singole
imprese  interessate  comunicano  all'ISVAP  la  realizzazione  delle
operazioni   stesse  entro  il  termine  di  dieci  giorni  dal  loro
perfezionamento,  allegando  la documentazione prevista dal decreto e
dalle   relative   disposizioni  di  attuazione,  ovvero  l'eventuale
decisione di non dare corso alle operazioni.
  2.  L'ISVAP apporta le conseguenti modifiche all'albo delle imprese
di assicurazione ed all'albo dei gruppi assicurativi.