Art. 10. Prosecuzione dell'attivita' della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia 1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle attivita' di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, e' autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. 2. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, recante «Proroga dei termini relativi all'attivita' professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonche' delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti»: «Art. 2 (Finanziamento di un progetto di terapie oncologiche innovative e dell'Istituto mediterraneo di ematologia). 1. Per la realizzazione di un progetto oncotecnologico da parte dell'Istituto superiore di sanita', finalizzato a sviluppare terapie oncologiche innovative su base molecolare, e' autorizzata la spesa di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. L'Istituto superiore di sanita' presenta una relazione annuale sullo stato di realizzazione del suddetto progetto oncotecnologico al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento. L'Istituto superiore di sanita' presenta altresi', alla fine del triennio 2003-2005, al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, una relazione sui risultati del progetto, l'uso delle risorse ad esso destinate e la trasferibilita' sul territorio e verso il Servizio sanitario nazionale dei risultati raggiunti. 2. Per le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), con sede in Roma, e' autorizzata la spesa di quindici milioni di euro per l'anno 2003 e di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. La Fondazione IME presenta una relazione annuale sull'attivita' svolta al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento. La Fondazione IME presenta altresi', alla fine del triennio 2003-2005, al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, una relazione sui risultati conseguiti, l'uso delle risorse stanziate nel triennio e la trasferibilita' sul territorio e verso le strutture del Servizio sanitario nazionale dei risultati conseguiti. 3. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, pari a diciotto milioni di euro per l'anno 2003 ed a tredici milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, recante «Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la sicurezza pubblica»: «5. Per assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici gestiti in regime convenzionale, a decorrere dal 2005 e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla attuazione del presente comma.».