Art. 10.
Prosecuzione dell'attivita' della Fondazione Istituto mediterraneo di
                             ematologia
  1.  Al  fine di assicurare la prosecuzione delle attivita' di cura,
formazione  e  ricerca  sulle malattie ematiche svolte, sia a livello
nazionale  che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo
di   ematologia   (IME),   di   cui   all'articolo 2,   comma 2,  del
decreto-legge  23 aprile  2003, n. 89, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20 giugno  2003, n. 141, e' autorizzata la spesa di sei
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del disposto del comma 1, si
provvede  mediante  corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni
2008,    2009   e   2010,   dell'autorizzazione   di   spesa   recata
dall'articolo 1,  comma 5, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
                            Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2 del decreto-legge
          23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  20 giugno 2003, n. 141, recante «Proroga dei termini
          relativi   all'attivita'   professionale   dei   medici   e
          finanziamento   di   particolari   terapie  oncologiche  ed
          ematiche,    nonche'   delle   transazioni   con   soggetti
          danneggiati da emoderivati infetti»:
              «Art.  2  (Finanziamento  di  un  progetto  di  terapie
          oncologiche  innovative  e  dell'Istituto  mediterraneo  di
          ematologia).   1.  Per  la  realizzazione  di  un  progetto
          oncotecnologico   da   parte   dell'Istituto  superiore  di
          sanita',   finalizzato  a  sviluppare  terapie  oncologiche
          innovative  su  base molecolare, e' autorizzata la spesa di
          tre  milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
          2005.   L'Istituto   superiore   di  sanita'  presenta  una
          relazione annuale sullo stato di realizzazione del suddetto
          progetto  oncotecnologico  al Ministro della salute, che la
          trasmette  al  Parlamento.  L'Istituto superiore di sanita'
          presenta  altresi',  alla  fine  del triennio 2003-2005, al
          Ministro  della salute, che la trasmette al Parlamento, una
          relazione  sui  risultati del progetto, l'uso delle risorse
          ad  esso  destinate  e  la trasferibilita' sul territorio e
          verso   il   Servizio  sanitario  nazionale  dei  risultati
          raggiunti.
              2.  Per  le  spese  di funzionamento e di ricerca della
          Fondazione  Istituto  mediterraneo di ematologia (IME), con
          sede  in  Roma, e' autorizzata la spesa di quindici milioni
          di  euro  per  l'anno  2003  e di dieci milioni di euro per
          ciascuno degli anni 2004 e 2005. La Fondazione IME presenta
          una  relazione  annuale  sull'attivita'  svolta al Ministro
          della salute, che la trasmette al Parlamento. La Fondazione
          IME presenta altresi', alla fine del triennio 2003-2005, al
          Ministro  della salute, che la trasmette al Parlamento, una
          relazione  sui  risultati  conseguiti,  l'uso delle risorse
          stanziate  nel triennio e la trasferibilita' sul territorio
          e  verso  le strutture del Servizio sanitario nazionale dei
          risultati conseguiti.
              3.  Alla  copertura  degli  oneri  recati  dal presente
          articolo,  pari  a diciotto milioni di euro per l'anno 2003
          ed a tredici milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e
          2005,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2003-2005,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2003,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero della salute.
              4.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5  dell'art. 1 del
          decreto-legge  21 febbraio  2005,  n.  16,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 22 aprile 2005, n. 58, recante
          «Interventi  urgenti  per  la tutela dell'ambiente e per la
          viabilita' e per la sicurezza pubblica»:
              «5.   Per   assicurare   il   rispetto  degli  obblighi
          finanziari connessi alla gestione di altri servizi pubblici
          gestiti  in  regime  convenzionale, a decorrere dal 2005 e'
          autorizzata la spesa di 20 milioni di euro. Con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, da emanare entro
          trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto, si provvede alla attuazione del presente comma.».