Art. 11. Adozione 1. I piani territoriali si riferiscono alle tipologie di intervento di cui all'art. 2 e sono adottati per ogni triennio dalle regioni, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di loro esclusiva competenza, con riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale in materia di sviluppo economico e rilancio della competitivita' in linea con i parametri europei. 2. I piani di cui al comma 1 sono oggetto di concertazione istituzionale anche sulla base delle proposte formulate dalle province con riferimento ai loro piani di programmazione nonche' di confronto con le parti sociali, anche attraverso la valorizzazione del ruolo dei comitati regionali per l'IFTS. 3. I piani di cui al comma 1 sono sostenuti dall'insieme delle risorse nazionali e regionali, anche messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati e dall'Unione europea.