Art. 11.

                              Adozione

  1. I piani territoriali si riferiscono alle tipologie di intervento
di  cui  all'art.  2 e sono adottati per ogni triennio dalle regioni,
nell'ambito  della  programmazione  dell'offerta  formativa  di  loro
esclusiva   competenza,   con   riferimento   agli   indirizzi  della
programmazione  nazionale in materia di sviluppo economico e rilancio
della competitivita' in linea con i parametri europei.
  2.  I  piani  di  cui  al  comma 1  sono  oggetto  di concertazione
istituzionale   anche  sulla  base  delle  proposte  formulate  dalle
province  con  riferimento ai loro piani di programmazione nonche' di
confronto  con  le  parti sociali, anche attraverso la valorizzazione
del ruolo dei comitati regionali per l'IFTS.
  3.  I  piani  di  cui  al comma 1 sono sostenuti dall'insieme delle
risorse  nazionali  e  regionali, anche messe a disposizione da altri
soggetti pubblici e privati e dall'Unione europea.