Art. 12.

                            Finanziamento

  1.  Alla  realizzazione  dei  piani  di  cui all'art. 11 concorrono
stabilmente  le  risorse  messe  a  disposizione  dal ministero della
pubblica  istruzione a valere sul fondo di cui alla legge 27 dicembre
2006, n. 296, art. 1, comma 875.
  2.  Ai  fini  dell'ammissibilita'  alle risorse del fondo di cui al
comma 1, e della realizzazione dei percorsi di cui al capo III, resta
fermo  l'obbligo  del  cofinanziamento da parte delle regioni e delle
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano per almeno il 30% dello
stanziamento ad esse destinato sul fondo medesimo.
  3.  Il  contributo  del  ministero  della  pubblica  istruzione  e'
ripartito  tra  le  regioni  che  hanno  deliberato  e  avviato,  con
riferimento  alla  programmazione  del  triennio  precedente, i piani
territoriali  di  cui all'art. 11, sulla base del criterio del numero
dei  giovani  di  eta'  compresa  tra  i  20  e  i  34  anni rilevato
dall'ultimo censimento ISTAT.
  4.  I  piani  di  cui  all'art.  11,  deliberati  dalle  regioni in
conformita'  alle  linee guida stabilite nel presente decreto e dalle
province  autonome di Trento e Bolzano in relazione a quanto previsto
all'art.  16, sono sostenuti dal contributo di cui al comma 3, previa
verifica,  da  parte  del  ministero della pubblica istruzione, della
sussistenza dei seguenti elementi:
    - provvedimento  delle  regioni  e  delle  province  autonome che
stabilisce  la  misura delle risorse finanziarie messe a disposizione
pari  ad  almeno  il  30% del contributo del ministero della pubblica
istruzione;
    - indicazione  dei  criteri di selezione delle candidature per la
costituzione degli istituti tecnici superiori;
    - indicazione  dei  criteri  di  selezione  dei  progetti  per la
realizzazione delle tipologie di intervento di cui al Capo III;
    - trasmissione  del  piano triennale in formato elettronico anche
all'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.
  5.  Per  la  realizzazione  delle  misure nazionali di sistema, ivi
compresi il monitoraggio e la valutazione, e' riservata una quota non
superiore  al 5% delle risorse complessivamente disponibili sul fondo
di cui al comma 1.
  6.  Le  risorse  iscritte  sul fondo di cui al comma 1, detratta la
quota  di  cui  al  comma 5,  sono  destinate  a sostenere i seguenti
interventi:
    a) per il 70% alla realizzazione degli istituti tecnici superiori
di cui al capo II
    b) per il 30% alla realizzazione dei percorsi di cui al capo III.