Art. 12. Finanziamento 1. Alla realizzazione dei piani di cui all'art. 11 concorrono stabilmente le risorse messe a disposizione dal ministero della pubblica istruzione a valere sul fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 875. 2. Ai fini dell'ammissibilita' alle risorse del fondo di cui al comma 1, e della realizzazione dei percorsi di cui al capo III, resta fermo l'obbligo del cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul fondo medesimo. 3. Il contributo del ministero della pubblica istruzione e' ripartito tra le regioni che hanno deliberato e avviato, con riferimento alla programmazione del triennio precedente, i piani territoriali di cui all'art. 11, sulla base del criterio del numero dei giovani di eta' compresa tra i 20 e i 34 anni rilevato dall'ultimo censimento ISTAT. 4. I piani di cui all'art. 11, deliberati dalle regioni in conformita' alle linee guida stabilite nel presente decreto e dalle province autonome di Trento e Bolzano in relazione a quanto previsto all'art. 16, sono sostenuti dal contributo di cui al comma 3, previa verifica, da parte del ministero della pubblica istruzione, della sussistenza dei seguenti elementi: - provvedimento delle regioni e delle province autonome che stabilisce la misura delle risorse finanziarie messe a disposizione pari ad almeno il 30% del contributo del ministero della pubblica istruzione; - indicazione dei criteri di selezione delle candidature per la costituzione degli istituti tecnici superiori; - indicazione dei criteri di selezione dei progetti per la realizzazione delle tipologie di intervento di cui al Capo III; - trasmissione del piano triennale in formato elettronico anche all'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica. 5. Per la realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione, e' riservata una quota non superiore al 5% delle risorse complessivamente disponibili sul fondo di cui al comma 1. 6. Le risorse iscritte sul fondo di cui al comma 1, detratta la quota di cui al comma 5, sono destinate a sostenere i seguenti interventi: a) per il 70% alla realizzazione degli istituti tecnici superiori di cui al capo II b) per il 30% alla realizzazione dei percorsi di cui al capo III.