Art. 32
       (Iscrizione nell'elenco pubblico dei punti di accesso)

  1.  Il soggetto che intende costituire un punto di accesso inoltra,
alla  DGSIA,  domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei punti di
accesso.
  2. Alla domanda sono allegate le dichiarazioni di:
   a) possesso dei requisiti di cui all'articolo 6;
   b) attestazione   di   affidabilita'   organizzativa   e   tecnica
necessaria per svolgere il servizio di punto di accesso;
   c) attestazione  relativa  all'impiego  di  personale dotato delle
conoscenze  specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie
per i servizi forniti;
   d) obbligo  di  fornirsi  di:  manuale  operativo,  piano  per  la
sicurezza  e  giornale  di  controllo,  secondo quanto previsto dagli
articoli 33, 34 e 35;
   e) obbligo di garantire la sicurezza e l'integrita' del servizio e
dei dati di propria competenza;
   f) obbligo  di compiere il processo di autenticazione dei soggetti
abilitati   ad   esso  afferenti,  su  mandato  del  Ministero  della
giustizia, conformemente all'articolo 30, comma 1;
   g) obbligo  di'  comunicare, al Ministero della giustizia, la data
di cessazione del servizio, con preavviso di sei mesi;
   h) informazione dei dati di cui all'articolo 31.
  3.   Il   Ministero  della  giustizia  decide  sulla  domanda,  con
provvedimento  motivato,  anche  sulla  base  di  apposite verifiche,
effettuabili  anche  da  personale  esterno  all'Amministrazione,  da
questa delegato, con costi a carico del richiedente.
  4.  Con  il  provvedimento  di  cui  al comma 3, il Ministero della
giustizia  delega  la  responsabilita' del processo di autenticazione
dei soggetti abilitati esterni al punto di accesso.
5.  Il  Ministero della giustizia puo' verificare l'adempimento degli
obblighi  assunti  da  parte  del  gestore  del  punto di accesso, di
propria  iniziativa  oppure su segnalazione. In caso di violazione si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3.