Art. 32 (Iscrizione nell'elenco pubblico dei punti di accesso) 1. Il soggetto che intende costituire un punto di accesso inoltra, alla DGSIA, domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei punti di accesso. 2. Alla domanda sono allegate le dichiarazioni di: a) possesso dei requisiti di cui all'articolo 6; b) attestazione di affidabilita' organizzativa e tecnica necessaria per svolgere il servizio di punto di accesso; c) attestazione relativa all'impiego di personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti; d) obbligo di fornirsi di: manuale operativo, piano per la sicurezza e giornale di controllo, secondo quanto previsto dagli articoli 33, 34 e 35; e) obbligo di garantire la sicurezza e l'integrita' del servizio e dei dati di propria competenza; f) obbligo di compiere il processo di autenticazione dei soggetti abilitati ad esso afferenti, su mandato del Ministero della giustizia, conformemente all'articolo 30, comma 1; g) obbligo di' comunicare, al Ministero della giustizia, la data di cessazione del servizio, con preavviso di sei mesi; h) informazione dei dati di cui all'articolo 31. 3. Il Ministero della giustizia decide sulla domanda, con provvedimento motivato, anche sulla base di apposite verifiche, effettuabili anche da personale esterno all'Amministrazione, da questa delegato, con costi a carico del richiedente. 4. Con il provvedimento di cui al comma 3, il Ministero della giustizia delega la responsabilita' del processo di autenticazione dei soggetti abilitati esterni al punto di accesso. 5. Il Ministero della giustizia puo' verificare l'adempimento degli obblighi assunti da parte del gestore del punto di accesso, di propria iniziativa oppure su segnalazione. In caso di violazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3.