Art. 36
        (Postazioni di lavoro dei soggetti abilitati esterni)

  1.  La  postazione  di  lavoro  dei  soggetti  abilitati esterni e'
l'insieme  delle  risorse  hardware,  software  e  di  rete  da  loro
utilizzate  direttamente per la formazione dei documenti informatici,
per  l'inoltro e la ricezione dei messaggi e per la consultazione del
SICI.
  2. La postazione di lavoro dei soggetti abilitati esterni e' dotata
dell'hardware  e  del  software  necessario alla gestione della firma
digitale  su  smartcard, e all'autenticazione nei confronti del punto
di accesso, secondo le caratteristiche tecniche della carta nazionale
dei servizi.
  3. La postazione di lavoro dei soggetti abilitati esterni e' dotata
di  software  idoneo  a verificare l'assenza di virus informatici per
ogni messaggio in arrivo e in partenza.