Art. 36 (Postazioni di lavoro dei soggetti abilitati esterni) 1. La postazione di lavoro dei soggetti abilitati esterni e' l'insieme delle risorse hardware, software e di rete da loro utilizzate direttamente per la formazione dei documenti informatici, per l'inoltro e la ricezione dei messaggi e per la consultazione del SICI. 2. La postazione di lavoro dei soggetti abilitati esterni e' dotata dell'hardware e del software necessario alla gestione della firma digitale su smartcard, e all'autenticazione nei confronti del punto di accesso, secondo le caratteristiche tecniche della carta nazionale dei servizi. 3. La postazione di lavoro dei soggetti abilitati esterni e' dotata di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza.